Niente Naspi con le dimissioni per trasferimento, anche molto lontano: la sentenza

Con la sentenza 10559/2026 la Suprema Corte ha chiarito che non sempre le dimissioni per trasferimento, garantiscono la Naspi

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Quali sono i confini dell’indennità di disoccupazione versata da Inps? I casi pratici sono numerosi e non sempre c’è piena chiarezza a riguardo. In materia si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 10559/2026, spiegando che le dimissioni a seguito di trasferimento — anche quando la nuova sede è molto distante — non danno automaticamente diritto alla Naspi.

È un principio giurisprudenziale di chiara importanza generale e che, peraltro, tocca il delicato tema della giusta causa delle dimissioni, la sola che dà diritto all’indennità in oggetto. Vediamo più da vicino per capire che cosa cambia per aziende e lavoratori.

Il caso concreto del trasferimento dal Nord al Sud Italia

La vicenda giudiziaria nasceva dall’iniziativa di un dipendente che, dopo essere stato trasferito da Genova a Catania, aveva deciso di lasciare il suo posto di lavoro. L’uomo infatti riteneva ormai impossibile svolgere le mansioni contrattuali a una distanza così elevata dalla propria residenza, dai propri affetti e dalla propria vita.

Tra Inps e l’ex dipendente era insorta una causa riguardante l’effettivo diritto alla Naspi e la presenza di una giusta causa di dimissioni. Se in primo grado il giudice del lavoro aveva negato l’indennità di disoccupazione, in appello l’esito fu ribaltato. Sì alla Naspi sulla base del dato geografico della grande distanza tra le due sedi, ritenuta di per sé sufficiente a integrare una valida motivazione per interrompere il rapporto.

Contro questa decisione ha fatto ricorso Inps, sostenendo che i giudici non avessero verificato un elemento fondamentale: l’eventuale responsabilità dell’azienda.

Il nodo centrale, quando le dimissioni danno diritto alla Naspi

Per capire la decisione finale della Cassazione, bisogna aver ben chiaro il significato di giusta causa nelle dimissioni. Secondo le regole generali (art. 3 del d. lgs. n. 22/2015), la Naspi spetta anche a chi si dimette e non soltanto a chi viene licenziato. È possibile però beneficiarne soltanto a condizione di lasciare il lavoro per un motivo meritevole di specifica tutela. Questo significa che la cessazione di rapporto e contratto deve essere — di fatto — non “intenzionale” ma provocata dall'”esterno”, da una situazione grave che rende impossibile continuare a lavorare come prima.

Per quanto qui interessa, la Suprema Corte ribadisce un principio chiave: non basta una difficoltà oggettiva per ottenere l’indennità. Oltre alla distanza geografica tra vecchia e nuova sede di lavoro serve qualcosa in più. Serve un inadempimento contrattuale del datore.

Come accennato, il giudice d’appello aveva dato rilievo esclusivo alla distanza tra Genova e Catania, considerandola tale da giustificare le dimissioni. Erano troppi più di 50 km dalla propria residenza.

La Cassazione però ha rivisto drasticamente questa impostazione. In sintesi, secondo i giudici di piazza Cavour, per parlare di giusta causa è sempre necessario valutare se il trasferimento sia legittimo, cioè dovuto a reali e attuali esigenze aziendali.

Se non ci sono comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive — come richiesto dall’art. 2103 c.c. — e se c’è, invece, un grave inadempimento datoriale, le dimissioni cambiano volto. La Corte è molto chiara: in casi come questi si può dire che il lavoratore sia stato “costretto” ad andarsene.

Conseguentemente, Inps o magistratura debbono riconoscere il diritto al versamento dell’indennità di disoccupazione. La mera distanza tra Genova e Catania, invece, non basta.

Come verificare se il trasferimento è illegittimo e l’errore della corte d’appello

Le pronunce che toccano il tema dell’indennità di disoccupazione non mancano. Si pensi ad es. a quella sulla revoca con apertura di partita Iva. Ora, per costante giurisprudenza, la Cassazione indica un punto chiave: la Naspi scatta esclusivamente in caso di accertata disoccupazione involontaria, senza eccezioni o deroghe. Se il lavoratore si dimette — pur potendo continuare a lavorare — si pone volontariamente in stato di disoccupazione. E la prestazione economica non è dovuta.

Il trasferimento giustifica le dimissioni quando compromette il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore oppure rende concretamente impossibile la prosecuzione del rapporto.

Attenzione però, perché la valutazione dell’esistenza della giusta causa deve essere effettuata in modo concreto e caso per caso, sulla base di elementi specifici e verificati. Non può mai fondarsi su automatismi o deduzioni astratte. Il giudice dovrà tener conto delle prove documentali, delle circostanze di fatto e, se necessario, di testimonianze.

Proprio su questo punto si innesta la critica della Cassazione. La corte d’appello ha ritenuto sussistente la giusta causa valorizzando esclusivamente la distanza tra le sedi di lavoro e l’impatto sulla vita del dipendente, senza svolgere tutte le necessarie verifiche. Ha cioè dato per scontata la motivazione del dipendente, non ha accertato la legittimità del trasferimento né ha verificato l’esistenza di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro.

In questo modo la sua decisione si è basata su un’azzardata valutazione presuntiva, attribuendo alla distanza un valore decisivo senza analizzare tutto. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato la sentenza e rinviato il caso alla corte territoriale, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente i principi indicati.

Che cosa cambia

Al di là dell’esito del caso giudiziario — per l’Inps è almeno una mezza vittoria — la Suprema Corte ha enunciato un principio giurisprudenziale di portata generale. Le dimissioni danno diritto alla Naspi soltanto se derivano da un comportamento del datore di lavoro che costituisce un grave inadempimento o rende impossibile proseguire il rapporto. Non è giusta causa lasciare il lavoro per un altro con uno stipendio migliore, ma lo è quando si è vittime di minacce o abusi.

Per quanto qui interessa, si pensi ad es. al trasferimento improvviso e punitivo verso una sede lontana senza reali esigenze aziendali, magari dopo contrasti con il datore. Ma si pensi anche alla prosecuzione impossibile del rapporto, dopo uno spostamento di sede a migliaia di km, senza preavviso né supporto logistico e con totale incompatibilità con esigenze familiari inderogabili (ad es. assistenza a un familiare disabile).

Invece la semplice distanza tra la vecchia e la nuova sede, anche se notevole, non basta da sola alla giusta causa di dimissioni.

Con questa pronuncia per i lavoratori cambia che lasciare il posto dopo un trasferimento, non garantisce automaticamente il sostegno economico dell’ente previdenziale. Di volta in volta sarà necessario dimostrare che il datore abbia agito in modo illegittimo o scorretto. Per le aziende, invece, il trasferimento è e resterà legittimo se fondato su materiali esigenze organizzative, giustificabili e coerenti con la legge.

Concludendo, la pronuncia della Cassazione chiarisce definitivamente un punto spesso oggetto di dubbi: la giusta causa di dimissioni non può essere mai presunta. Anche in presenza di un trasferimento molto lontano, ciò che conta davvero è la condotta del datore e la correttezza delle sue scelte. Soltanto quando il lavoratore è realmente “costretto” ad andarsene per un comportamento sproporzionato, ritorsivo o punitivo dell’azienda, scatterà il diritto all’indennità di disoccupazione.