I permessi retribuiti previsti dalla nota legge 104/1992 rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire assistenza alle persone con disabilità grave. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico per chiunque presti aiuto: la legge stabilisce requisiti ben precisi, soprattutto sul tipo di rapporto che deve esistere tra lavoratore e assistito.
La Corte di Cassazione con la sentenza 10976/2026 ha ribadito con chiarezza i limiti dei permessi 104, offrendo indicazioni utili sia ai dipendenti che ai datori di lavoro e agli operatori del settore.
Assistenza a un parente “non qualificato”: il caso
La vicenda giudiziaria nasceva dalla richiesta di una dipendente che aveva fruito, per molti anni, dei permessi 104 per assistere una persona con disabilità grave convivente. Si trattava però del cugino del marito. Dopo alcuni controlli, l’Inps aveva deciso di revocarle il beneficio, chiedendo la restituzione delle somme versate. L’ente riteneva infatti che mancasse il requisito fondamentale del rapporto giuridico, richiesto dalla legge.
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Durante la disputa giudiziaria, sia tribunale che corte d'appello avevano dato ragione all'istituto. La lavoratrice non si era però data per vinta, scegliendo di fare ricorso in Cassazione e sostenendo una lettura più ampia della normativa, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
A chi spettano i permessi 104 secondo la legge
La legge è precisa nell'individuare i soggetti che possono beneficiare dei permessi 104. Tra assistito e assistente deve sempre esistere un rapporto giuridicamente qualificato, cioè riconosciuto, tutelato e disciplinato dall'ordinamento. Non a caso, uno dei più significativi aspetti chiariti dalla Suprema Corte riguarda il concetto di convivenza.
Per la magistratura non tutte le forme di convivenza sono uguali e bisogna distinguere nei termini seguenti:
- la convivenza more uxorio (come marito e moglie) è quella tra due persone legate stabilmente da un rapporto affettivo, con reciproca assistenza morale e materiale – questa è oggi equiparata, ai fini dei permessi, al matrimonio;
- la mera coabitazione è la condivisione della stessa casa, anche stabilmente, ma non è sufficiente se manca un legame affettivo qualificato con la persona assistita.
Nel caso esaminato, la lavoratrice era sotto lo stesso tetto con la persona con invalidità, ma non aveva con lui né un rapporto di parentela previsto dalla legge né una relazione affettiva assimilabile alla convivenza di coppia. Di conseguenza il requisito non era soddisfatto.
Permessi 104 anche ai conviventi per la Corte Costituzionale
Come accennato, per tutelarsi la donna aveva richiamato una importante decisione della Consulta, la sentenza 213/2016, che aveva esteso i permessi 104 anche ai conviventi.
Ma affrontando il caso in oggetto, la Suprema Corte aveva rimarcato un punto fondamentale: l'apertura riguarda esclusivamente i conviventi di fatto intesi come coppia, non chiunque conviva con una persona con disabilità o invalidità.
In altre parole, la sentenza della Corte Costituzionale non ha eliminato il requisito del rapporto qualificato, ma lo ha semplicemente ampliato includendo la nuova categoria della coppia convivente. Quindi c'è stata sì un'estensione dei permessi 104, ma ben circoscritta e limitata.
Di seguito c'era stata la conferma del legislatore con il d.lgs. 105/2022, che attuava una direttiva Ue, fissando importanti regole relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Ponendosi sulla stessa linea interpretativa della giurisprudenza, il provvedimento aveva aggiornato la normativa includendo esplicitamente tra i beneficiari dei permessi:
- coniuge;
- parte dell'unione civile;
- convivente di fatto (secondo la definizione della legge 76/2016);
- parenti o affini entro il secondo grado (con alcune estensioni al terzo grado in casi particolari).
Che cosa succede se i permessi sono fruiti senza requisiti
Altro aspetto cruciale riguarda le conseguenze economiche. Prendendo posizione sulla vicenda giudiziaria, la Cassazione ha affermato che le somme incassate senza averne diritto, non sono dovute dall'Inps. Mancando all'origine la condizione di riconoscimento del beneficio assistenziale, si applica la regola generale dell'indebito oggettivo (di cui all'art. 2033 Codice Civile).
Conseguentemente queste retribuzioni per i giorni di fruizione dei permessi 104 devono essere restituite integralmente all'ente previdenziale.
Non si applica, invece, la disciplina più favorevole dell'indebito previdenziale perché i permessi 104 hanno natura retributiva. Questi benefici assistenziali sono infatti considerati a tutti gli effetti parte del salario del lavoratore (giorni pagati come se lavorasse) e non una prestazione assistenziale autonoma dell'Inps.
In caso di errori è esclusa la responsabilità dell'Inps
La lavoratrice aveva sostenuto di aver riposto fiducia sulla concessione del legittimo beneficio da parte dell'Inps. Tuttavia, la Corte ha respinto questa difesa chiarendo che l'affidamento sul fatto che il beneficio non debba essere restituito presuppone sempre buona fede e correttezza nel comportamento del richiedente.
In particolare, la tutela non è stata riconosciuta perché i giudici hanno ritenuto che la lavoratrice fosse ben consapevole della mancanza dei requisiti e che il permesso 104 fosse stato ottenuto sulla base di informazioni inesatte o non corrette.
Parallelamente, non è stata riconosciuta alcuna responsabilità dell'ente previdenziale per aver inizialmente concesso il beneficio assistenziale. Il motivo è semplice: l'istituto non ha sbagliato per sua colpa, ma ha agito sulla base delle dichiarazioni fornite dalla lavoratrice. Una volta accertata l'effettiva assenza dei requisiti, il recupero delle somme era stato considerato pienamente legittimo e doveroso.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso della lavoratrice, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.
Che cosa cambia con la sentenza della Cassazione
Le pronunce sul tema di sono numerose, basti pensare al caso della passeggiata durante un giorno di permesso che ha portato al licenziamento in tronco di una lavoratrice. Dalla sentenza 10976/2026 della Cassazione emerge ora un netto principio giurisprudenziale: i benefici spettano, esclusivamente, in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e persona assistita.
La semplice convivenza o coabitazione non è sufficiente e può essere sempre contestata con successo dall'Inps. Occorre un rapporto di parentela, affinità o convivenza more uxorio. La Corte chiarisce che i permessi 104 spettano nei precisi casi previsti dalla legge, escludendo parenti acquisiti e indiretti.
Per chi lavora o gestisce personale, le indicazioni sono precise. Non basta vivere sotto lo stesso tetto con una persona con disabilità grave, ma è necessario verificare con attenzione il tipo di rapporto in essere. Le dichiarazioni inesatte possono portare alla restituzione di denaro e a contenziosi.
In verità la pronuncia permette anche di fare alcune considerazioni di prospettiva:
- da un lato la Cassazione conferma un'interpretazione rigorosa della normativa, coerente con la sua finalità, cioè sostenere l'assistenza all'interno di relazioni familiari o affettive riconosciute;
- dall'altro eventuali ampliamenti della platea dei beneficiari dei permessi 104 potranno avvenire soltanto tramite interventi legislativi espliciti e non con interpretazioni estensive della giurisprudenza.
Concludendo, vero è che la legge 104 tutela l'assistenza, ma entro confini ben definiti. E conoscere questi limiti è fondamentale per evitare errori che possono costare caro.