Come funzionava il lavoro interinale

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Redazione

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Per lavoro interinale (dal latino interim, ossia provvisorio) si intende una forma di lavoro generalmente occasionale ma non solo, a cui partecipano tre soggetti: l’agenzia del lavoro (tempo fa chiamata agenzia interinale, oggi agenzia di somministrazione), una persona in cerca di occupazione e l’azienda che ne fa richiesta. L’agenzia è colei che ricerca ed assume il lavoratore mettendolo così a disposizione per un periodo di tempo per un’impresa. Ma l’idea di un’agenzia che possa far da tramite tra due realtà diverse, nel nostro Paese, ha visto uno sviluppo con forti cambiamenti tra ieri ed oggi. Per approfondire la tematica del lavoro interinale, di come funziona e della sua evoluzione, continua la lettura.

Com’ è organizzato il sistema di somministrazione oggi per capire quello di ieri

Per comprendere il contesto del lavoro interinale e il suo significato, prima di analizzare il percorso storico e le differenze tra quello che era ieri ed oggi, bisogna analizzare la struttura interna tripartita. Da una parte, si ha una persona in cerca di occupazione, dall’altra un’impresa alla ricerca di chi possa fornirgli un servizio, infine c’è l’organo di mediazione che li mette in relazione: l’agenzia di somministrazione.

Oggi, questa si occupa di gestire la parte burocratica sia per conto dell’azienda che del futuro lavoratore. Il lavoro interinale offre dei vantaggi per le aziende, il costo del lavoratore non è maggiore se fornito tramite agenzia rispetto ad un contatto diretto. A tale costo tuttavia si aggiunge una percentuale di commissione da versare all’organo di mediazione che si occupa di svolgere le mansioni burocratiche che porterebbero via del tempo all’impresa.

Spesso, ci si rivolge a tali agenzie in periodi in cui si affronta una mole importante di lavoro rispetto alla media, basti pensare al periodo in cui un negozio d’abbigliamento accoglie sotto festività o saldi un numero di clienti di gran lunga maggiore di quanto sia abituato a fare. Non essendoci molto tempo da dedicare alla ricerca e alla selezione del personale, il responsabile di un’attività delega il lavoro all’agenzia di somministrazione, pagando il servizio.

Il lavoratore riceverà la busta paga da parte dall’agenzia, essendo questa ad averlo assunto ed usufruirà di tale servizio (registrazione all’agenzia e tutto quanto occorra) in modo del tutto gratuito.  L’attività svolta dall’agenzia, infatti, non viene retribuita dal lavoratore, ma dall’azienda la quale, per legge, non può trattenere alcun importo dalla busta paga del lavoratore. In caso di mancanza da parte dell’impiegato, allo stesso modo, sarà sempre l’organo di mediazione a richiamare all’ordine, sanzionare o, nei casi più gravi, licenziare.

Gli albori dell’agenzia interinale

Pensare oggi a tutti i servizi pubblici legati al mondo del lavoro vuol dire dover riflettere anche sulla loro evoluzione. Quello che oggi sembra essere un rapporto di lavoro a tre ben organizzato e delineato, in realtà è stato un teatro di vicissitudini molto più complicato. Fin dagli esordi del dopoguerra e dall’approvazione della Costituzione Repubblicana, per motivazioni interne di carattere storico, politico ed economico, in Italia l’intermediazione del lavoro ha visto come unico e indiscusso decisore lo Stato. In particolare, erano il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i quali, tramite la rete territoriale degli Uffici di Collocamento e della M.O. (Massima Occupazione), gestivano l’incontro tra persona ed attività.

A dimostrazione di ciò, interviene la Legge n. 264 del 1949, che stabiliva due fondamentali principi: l’organizzazione esclusivamente statale del collocamento e la cosiddetta chiamata numerica, concetto secondo cui il responsabile dell’attività non aveva la possibilità di selezionare l’aspirante lavoratore, bensì di deciderne solo il numero effettivo e la carica che sarebbe andato a ricoprire. L’Ufficio di Collocamento e di Massima Occupazione usavano, come effettivo criterio di selezione dei candidati, l’anzianità di disoccupazione: un principio di preferenza che facilitava il candidato più anziano iscritto all’ufficio di collocamento.

Lo sviluppo e la svolta

Tale struttura così gerarchica e rigida non poteva andare avanti per molto tempo anche per l’ascesa della Globalizzazione durante gli anni ‘90. Il sistema così organizzato viene timidamente messo in discussione dalla Legge 56 del 1987 che riforma i vecchi Uffici di Collocamento, dopo dalla Legge 223/1991 che generalizza la chiamata nominativa (ovvero la libera scelta del responsabile di selezionare il proprio candidato ideale attraverso un nulla osta della Sezione circoscrizionale per l’Impiego chiamata SCI).

Le prime agenzie interinali per il lavoro, nonostante lo sviluppo a rilento e i numerosi ostacoli, sono accolte con grande consenso, giungendo addirittura, nel giro di poco tempo, a raccogliere 200.000 curricula. Ciononostante, il monopolio pubblico del collocamento rimane nelle mani dello stato. Nel 1997, l’Italia è condannata dalla Corte di Giustizia Europea: tale processo di mediazione per entrare nel mondo del lavoro è dichiarato illegale.

Fortunatamente però, questa sentenza permetterà poi di avviare grandi riforme del mercato del lavoro alla fine degli anni 90 tramite la Legge Treu e la successiva Legge Biagi dei primi anni del 2000. Ad oggi, non si dovrebbe più parlare di lavoro interinale: il D. Lgs. 276/2003 ha infatti abrogato gli articoli della L. n. 196/1997 che ne faceva riferimento, sostituendolo con il contratto di somministrazione e riassumendo di fatto il suo significato originario seppur con grandi cambiamenti. Il lavoro interinale oggi, inoltre, ha un significato diverso da quella che era l’accezione popolare negativa di tempo fa.

Il significato popolare di agenzia interinale

Agli albori, la percezione popolare vedeva il lavoro interinale e disoccupazione come legati indissolubilmente in un unico corpus, contribuendo così a promuovere un’idea di precarietà e insicurezza. Per diventare quello che oggi è definito un lavoratore in somministrazione, si prestava servizio solo per un determinato periodo di tempo (nella maggior parte delle occasioni).

L’idea di determinato, e quindi di finito nel tempo, ha diffuso così l’idea di incerto; a questo si è aggiunto anche il comportamento scorretto di alcune agenzie di lavoro le quali non sono state in grado di pagare i lavoratori, che, sfiduciati, hanno contribuito a nutrire questa convinzione. Fortunatamente, oggi, tale luogo comune sta lasciando maggior spazio a tutte quelle persone che si occupano di gestire, con qualità e in tempi efficienti, le loro mansioni, a cui ha contribuito soprattutto un radicale cambiamento interno che ha migliorato le condizioni del lavoro attuale.

É utile a tal proposito aggiungere che, a differenza di quanto si può pensare, l’attività che decide di avviare un contratto di somministrazione a tempo determinato spesso lo fa per avere la possibilità, in futuro, di valutare l’inserimento permanente del lavoratore nella sua struttura. Al termine della missione, il lavoratore temporaneo a tempo indeterminato, se non assunto in modo fisso, torna a disposizione dell’agenzia di somministrazione.

Le differenze tra il rapporto di lavoro interinale e la somministrazione di lavoro nel tempo

La struttura interna è sempre la stessa, ma gli oneri e i doveri sono variati di molto nel corso del tempo. Inoltre, esistono delle differenze tra l’altro rilevanti presenti tra i due contratti. La prima variazione consiste nel fatto che oggi i lavoratori hanno la possibilità di scegliere tra due tipi di somministrazione: a tempo determinato e a tempo indeterminato. La nuova normativa sull’intermediazione di manodopera, oltre a riplasmare alcuni degli aspetti del lavoro temporaneo (ridefinito in somministrazione), ha allargato la capacità decisionale delle Agenzie, le quali si occupano di scegliere e collocare i loro aspiranti lavoratori.

Diversamente da come avveniva tempo fa, l’attività di incontro domanda-offerta, a seguito delle nuove norme, può vedere in campo la presenza anche di associazioni non riconosciute (tra cui enti bilaterali e non profit, associazioni di categoria, università, scuole superiori nonché consulenti del lavoro). Se da un lato è aumentato il raggio di azione delle agenzie di lavoro interinale (oggi agenzie di somministrazione), anche la concorrenza sul suo terreno si profila più agguerrita. Con il passare del tempo, si è arrivati ad acquisire un maggior senso di elasticità del mercato del lavoro.

Le modifiche per i lavoratori occasionali

La ridisegnazione della strutturazione interna del mercato del lavoro ha fatto sì che si prendessero in esame diverse forme contrattuali flessibili. La legge 30/2003, infatti, ha permesso di facilitare la fruizione da parte dei lavoratori del part-time, andando incontro a tutti coloro che sono bisognosi di una forma di lavoro supplementare per chi svolge il tempo parziale orizzontale, nonché verticale o misto.

Si è provveduto in tal senso ad introdurre nuove forme contrattuali (job on call, job sharing, lavoro supplementare e occasionale). Gli adattamenti sono stati effettuati anche su altre tipologie di lavoro non occasionale, ossia per le collaborazioni coordinate e continuative, le quali devono essere collegate ad un progetto.

Per tali collaborazioni a progetto sono state inserite misure essenziali di tutela tra cui l’atto scritto del contratto, da cui dovrà risultare l’indicazione di un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, nonché la durata, sia essa determinata o determinabile.

Alla lista si aggiungono tutele in caso di maternità, malattia e infortunio, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la previsione di un sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge. Ad oggi, le Agenzie sono ancora in fase di riposizionamento nel mercato nonché di ristrutturazione interna.