Contratto di somministrazione di lavoro: cos’è

Scopri con QuiFinanza le caratteristiche e come funziona il contratto di somministrazione di lavoro.

Il lavoro somministrato ha un sistema tripartito che vede come protagonisti l’agenzia del lavoro, il lavoratore e l’azienda che ne fa richiesta. L’agenzia si assume l’incarico pratico e burocratico di ricercare, assumere e pagare il lavoratore che presterà servizio presso un’azienda per un lasso di tempo più o meno breve. L’azienda, a sua volta, evita di investire tempo ed energie per mettere in regola il neo assunto pagando una commissione del servizio.

La struttura e i compiti dei tre organi

Per arrivare fino ai nostri giorni, il contratto di somministrazione di lavoro ha affrontato un percorso lungo e tortuoso dal punto di vista burocratico. Il 1993 è la data che può segnare in Italia la nascita di quella che possiamo definire la prima agenzia per la ricerca di lavoro. Il successo popolare fu grande, ma la Costituzione di allora non ne accettò le condizioni dichiarandola illegale. Successivamente, tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, ci furono una serie di riforme del mercato del lavoro tramite la legge Biagi e la legge Treu che diedero una vera e propria svolta a tale realtà. Per capire cos’è la somministrazione di lavoro e il suo significato bisogna analizzarne la struttura.

Da una parte, si ha una persona in cerca di occupazione, dall’altra un’azienda alla ricerca di personale, infine c’è l’organo intermediario: l’agenzia di somministrazione (una volta denominata interinale). L’agenzia prende in carico varie mansioni, ad iniziare dalla ricerca e selezione del personale. Spesso, si contattano le agenzie di lavoro in periodi di lavoro che richiedono più personale per far fronte ad un grande numero di clienti. Basti pensare ad un aumento dell’afflusso turistico per un esercizio commerciale nel periodo estivo, ad esempio, dove il responsabile deve rispondere in modo veloce ed efficiente alla domanda.

Sarà l’agenzia ad effettuare i colloqui per stabilire il candidato ideale a svolgere l’incarico richiesto dall’attività. Inoltre, la stessa agenzia dovrà occuparsi di sbrigare le pratiche burocratiche per conto del lavoratore come dell’impresa, presentandosi a tutti gli effetti come trait d’union tra la persona fisica e la realtà lavorativa che ne fa richiesta. Il lavoratore otterrà la busta paga direttamente dall’agenzia, essendo lei ad averlo assunto con regolare contratto. Ugualmente, in caso di mancanza da parte dell’impiegato, sarà lo stesso ente di mediazione a prendere provvedimenti più o meno seri fino al licenziamento.

I costi assunti dall’impresa

Generalmente, anche se non si tratta di una regola sempre valida, le percentuali che vanno nelle tasche delle agenzie di somministrazione vanno dal 10% al 18% del costo lavoro. Il costo del servizio corrisponde di norma ad una percentuale applicata sul costo orario dal lavoratore. L’azienda richiedente può decidere in sintonia con l’ente intermediario un costo fisso mensile che tiene in considerazione il numero di ore lavorabili, più, logicamente, un margine per lo stesso ente. La percentuale di commissione risponde a varie voci di lavoro che l’agenzia si prende in carico: l’acquisizione dei curricula, la selezione dei candidati e le pratiche amministrative incluse quelle di payroll (elaborazione del cedolino paga).

Anche se il lavoro somministrato offre dei vantaggi per le aziende, si potrebbe pensare che il costo del lavoratore sia maggiore se fornito tramite agenzia rispetto a un contatto diretto. In realtà si tratta dello stesso investimento economico come stabilito dai CCNL di riferimento. A questo costo tuttavia si aggiunge una percentuale di commissione. Quindi, il costo relativo al lavoratore è identico, a questo si aggiunge il pagamento del servizio che permette di accogliere il nuovo dipendente.

A tal proposito, può essere utile richiedere più preventivi a diverse agenzie: si può arrivare ad una differenza anche del 20%. Riguardo il costo, questo varia a seconda dell’agenzia, della qualità del servizio offerto in termini di tempo ed efficacia nonché in base al numero di lavoratori necessari: maggiore è il numero, minore sarà la commissione applicata. Il lavoratore assunto, invece, non deve sostenere alcuna tipologia di spesa (sarebbe illegale il contrario). Riceverà la busta paga senza alcuna decurtazione in quanto il costo del servizio è interamente a carico dell’impresa, mentre la registrazione all’agenzia di somministrazione è gratuito.

Diritti dei lavoratori

Il contratto di somministrazione abbraccia tutte le categorie di lavoro tra cui dirigenti, operai, impiegati. I lavoratori assunti in somministrazione vantano gli stessi diritti e doveri dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda, senza alcun tramite. Il contratto di somministrazione prevede uno stipendio normale, al pari degli altri lavoratori, così come ferie, permessi, maternità, malattia e ogni altro diritto previsto dal CCNL dell’azienda utilizzatrice. È l’agenzia di somministrazione a versare i contributi Inps e premi Inail, mantenendo le stesse percentuali rispetto agli altri dipendenti diretti.

Tuttavia, nel caso di mancato pagamento, sarà l’impresa e non l’agenzia e farsi carico del corrispettivo. Sta all’assunto rivolgersi all’azienda che sarà obbligata, in caso di mancanza dell’agenzia, a fornire il pagamento. Se invece si vuole lasciare il proprio impiego per una posizione migliore (presso un’altra agenzia o tramite assunzione diretta) si possono dare le dimissioni senza attendere la scadenza del contratto, ma si è comunque tenuti a rispettare i termini di preavviso, ossia 1 giorno ogni 15 giorni lavorativi residui (art. 36 del CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro).

Se per ipotesi in data 1 gennaio si decide di dare le dimissioni ma mancano 30 giorni, si potrà lasciare il posto il 3 di gennaio. Per il conteggio, basta dividere i giorni restanti di lavoro secondo il contratto per 15, il risultato sono i giorni da dare di preavviso. Il lavoratore ha inoltre il diritto, assicurato da parte del datore di lavoro, di essere informato sui rischi dell’attività a cui contribuisce e consequenzialmente essere messo in regola in termini di obblighi di sicurezza sia contrattuali che di legge.

Tempo determinato e indeterminato

Sono presenti due tipologie di lavoro somministrato: a tempo determinato e a tempo indeterminato. Nel caso di contratti a tempo determinato, il CCNL di riferimento stabilisce il numero di persone che l’impresa può assumere a tempo determinato tramite l’agenzia. L’attività può decidere anche di far assumere un dipendente per un lasso di tempo piuttosto breve, ad esempio per qualche giorno, durante la malattia di un dipendente. Le regole specifiche sono le stesse valide per un contratto a tempo indeterminato: è rinnovabile alla scadenza con un atto scritto. Con i rinnovi, si può arrivare al massimo fino a 36 mesi. In seguito, sarà obbligatorio per legge passare ad un contratto a tempo indeterminato (a meno che l’impiegato sia già assunto a tempo indeterminato presso l’agenzia).

Per quanto riguarda il tempo indeterminato, l’impresa può usare la somministrazione a tempo determinato (chiamata anche staff leasing) solo entro il 20% del personale assunto a sue dirette dipendenze a tempo indeterminato e risultante al 1° gennaio di quell’anno. Inoltre, nel tempo, sono state modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato. Non si tratta più di quelle stabilite dalla contrattazione collettiva per affrontare casi eccezionali o transitori, ma possono dipendere da motivazioni di natura produttiva, tecnica, organizzativa e sostitutiva nonché legate all’ordinaria attività dell’impresa.

Oltre queste differenze, bisogna precisare che, secondo la legge, è vietato assumere un lavoratore tramite un contratto di somministrazione nel caso in cui si voglia sostituire impiegati in sciopero, o all’interno di imprese che hanno registrato un taglio al personale sei mesi prima o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione. È possibile fare appello ad un periodo di prova per ogni mansione del lavoratore somministrato, pari a un giorno effettivo di lavoro per ogni 10 giorni di durata della missione. Durante quest’arco di tempo, entrambe le parti hanno il diritto di poter interrompere il contratto senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

La registrazione in fattura

Le agenzie di somministrazione emettono fattura alle aziende. Tale fattura è divisa in due parti: la prima rappresenta il compenso per il servizio svolto, assoggettata a IVA e detraibile per l’impresa; la seconda è relativa al costo del lavoro e non è assoggettata a IVA. L’impresa ha il dovere di registrare entrambe le parti. Più in particolare, la prima parte, deve essere contabilizzato nel conto economico come “servizi di lavoro in somministrazione”, mentre la seconda si inserisce nei salari e stipendi nel conto denominato “spese per lavoro in somministrazione”. Bisognerà a tal proposito prestare attenzione nel distinguere apprendisti, lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato come si fa per i propri dipendenti. L’impresa non deve affrontare ulteriori compiti, sarà l’agenzia a contabilizzare TFR, permessi e via discorrendo.

La dichiarazione dell’IVA

L’agenzia di somministrazione riceve dall’azienda i rimborsi della retribuzione, dei contributi INPS nonché dei premi INAIL. Tali rimborsi non figurano come base imponibile IVA per l’agenzia (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 384/E/2002). Come anticipato, l’agenzia presenta all’impresa una fattura composta da due parti in cui la prima è la sola a cui applicare l’IVA. Infine, l’organo di mediazione, accedendo al registro delle fatture emesse, rileva gli imponibili già divisi per aliquota e li riporta nella dichiarazione. Più in dettaglio: nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, ogni importo lo indica al rigo della relativa aliquota prestampata.