Infortuni sul lavoro e malattie professionali, che differenza c’è

Quali sono le differenze tra una malattia professionale e un infortunio sul lavoro

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Nel mondo del lavoro vi sono distinzioni assai importanti e che non vanno affatto trascurate. Infatti in gioco ci sono i diritti dei lavoratori e le tutele previste nei confronti di questi ultimi. Basti pensare ad es. alla differenza tra infortuni sul lavoro e malattie professionali, due concetti che – a parte l’essere accomunati dall’insorgenza di una patologia e dall’inabilità a lavorare – debbono in verità essere tenuti ben distinti. Nel corso di questo articolo ce ne occuperemo, per inquadrarli nel modo corretto e per chiarire la differenza tra essi.

Quando si deve parlare e quando ricorre un infortunio sul lavoro? E quando invece il dipendente si ritrova alle prese con una malattia professionale? Ecco di seguito cosa ricordare a riguardo e come aver ben chiara la differenza.

Infortunio sul lavoro: cos’è e le caratteristiche chiave

Come appena accennato, ad un qualsiasi lavoratore è assai utile saperne di più su detti temi perché non di rado può accadere che un medico prescriva un periodo di riposo, o una determinata cura per una malattia comune, quando invece vi è l’esatta convinzione che il problema di salute sia scaturito dall’ambito lavorativo.

L’infortunio sul lavoro – come spiega Inail nel proprio sito web – consiste in sintesi in un episodio di natura violenta e con effetto immediato, che si registra sul luogo di lavoro e che vede come vittima il dipendente.

Ma il lavoratore è tutelato. Infatti Inail infatti rimarca che:

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

L’effetto deleterio per la salute del lavoratore o della lavoratrice, è istantaneo e questa è una significativa differenza rispetto alla malattia professionale, di cui tra poco diremo.

Causa violenta

Per capire la differenza con la malattia professionale e per meglio dettagliare il concetto di infortunio, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro inoltre spiega che la causa violenta:

  • consiste in un elemento che agisce dall’esterno sul contesto del lavoro, con azione intensa e concentrata nel corso del tempo. Esso infatti ha le caratteristiche dell’efficienza, rapidità ed esteriorità e, dunque, è in grado di ‘colpire’ il dipendente o la dipendente in modo inaspettato
  • ricorre in caso di sforzi muscolari eccessivi o prolungati, presenza di sostanze dannose per l’uomo, microrganismi, virus o parassiti. Anche le condizioni climatiche e microclimatiche, come l’eccessivo caldo estivo per chi lavora all’aperto come ad es. i muratori o gli operai dei cantieri stradali, sono elementi che integrano la causa violenta di un infortunio sul lavoro

Sintetizzando, Inail precisa che la causa violenta è:

è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Ovviamente tale istituto predispone un’adeguata tutela per il lavoratore o la lavoratrice assicurata.

Occasione di lavoro

Tale espressione fa riferimento a tutte le situazioni, incluse quelle ambientali, in cui si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il pericolo per il lavoratore.

A causare l’infortunio potranno essere – rimarca l’Inail – gli elementi dell’apparato produttivo (ad es. un macchinario o un attrezzo), oppure situazioni e fattori propri del lavoratore o comunque situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. Altresì è tutelabile l’infortunio sul lavoro scaturito per colpa del lavoratore o della lavoratrice, in quanto l’istituto spiega che:

gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Comunque ogni circostanza concreta di infortunio sul lavoro andrà vagliata e acclarata di volta in volta e, in ogni caso, non sarà sufficiente che l’evento si abbia durante l’orario di lavoro.

L’evento lesivo dovrà infatti verificarsi per il lavoro, ossia dovrà essere causato dall’attività stessa, anche fuori dall’ufficio o fabbrica, come ad es. in una fiera o riunione. In altre parole, dovrà sussistere un rapporto, diretto o indiretto, di causa-effetto tra l’attività di lavoro svolta dall’infortunato e l’incidente che provoca l’infortunio e, dunque, il danno alla salute. Anche il cd. infortunio in itinere, ossia quello che si origina durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, è riconosciuto indennizzabile dall’Inail.

Malattia professionale: cos’è e le caratteristiche chiave

Inail nel proprio sito web offre la spiegazione della distinzione che qui interessa, rimarcando che l’infortunio sul lavoro si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

In altre parole, la malattia professionale consiste in un evento dannoso prodotto, in qualche modo, dalle condizioni e dalle caratteristiche del proprio mestiere che, nel corso dei mesi e degli anni, vanno ad intaccare la capacità di svolgere i compiti per cui il lavoratore e la lavoratrice sono stati assunti.

Azione lesiva lenta e rischi per il lavoratore

Scendendo un po’ più nel dettaglio, l’istituto nel proprio sito web spiega che:

La malattia professionale, o ‘tecnopatia’, è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.

Non a caso,  il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali fa specifico riferimento alle malattie contratte, nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Inail tuttavia ricorda che è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, a patto che queste non interrompano il nesso causale – perché capaci di produrre da sole il danno alla salute.

Il rischio dell’insorgenza della malattia professionale è collegabile alla lavorazione che il lavoratore o la lavoratrice assicurata effettua, o anche all’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge. Inail infatti parla di cd. rischio ambientale.

Da notare che la causa della malattia professionale può manifestare i sintomi dell’azione lesiva, anche dopo vari anni dall’inizio dell’attività di lavoro a rischio per la salute (ad es. esercizio di mansioni con esposizione a polveri o sostanze chimiche).

Rapporto causale diretto

Per capire la distinzione tra malattie professionali e infortuni sul lavoro, occorre tener conto di quanto segue: come sopra accennato, per una malattia professionale non è sufficiente l’occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, bensì deve sussistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia stessa.

Anzi, il sistema di tutela previsto dalla legge prevede che sia provato un effettivo nesso di causalità tra le mansioni lavorative dannose e lo sviluppo della malattia professionale. Non a caso, proprio in riferimento a questo nesso, le malattie professionali si suddividono in tabellate – il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia – e non tabellate –  il lavoratore è obbligato a dimostrare l’origine lavorativa della malattia per richiedere la tutela Inail. Per informazioni sull’elenco malattie aggiornato al 2024, leggi qui.

La differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale in sintesi

Abbiamo appena visto che malattia professionale e infortunio sul lavoro non sono affatto la stessa cosa. Seppure accomunati dall’insorgenza di una patologia, la differenza tra i due concetti attiene in particolare alla loro origine:

  • la malattia professionale è caratterizzata da una causa prolungata nel tempo, diretta, efficiente e lenta. Essa scaturisce nell’ambito della mansione lavorativa effettuata
  • l’infortunio sul lavoro scaturisce, invece, da una causa immediata e violenta che produce – in un singolo evento lesivo – danni fisici o psichici al dipendente.

Come Inail tutela i lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Dopo aver visto la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro, in conclusione è opportuno ricordare che la legge italiana stabilisce che i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed alcune categorie di lavoratori autonomi (es. artigiani e coltivatori diretti) siano assicurati contro il pericolo di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

Sarà l’Inail l’ente pubblico incaricato a versare le prestazioni economiche ed assistenziali, ai lavoratori che subiscono danni fisici – ma anche di natura economica – collegati alle problematiche di salute emerse.

Infatti nel nostro paese sussiste l’obbligo per i datori di lavoro di proteggere e assicurare il personale occupato nelle attività che la legge individua come potenzialmente rischiose. Lo indicano gli artt. 1 e 4 DPR n. 1124/1965 – il cd. Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale tutela è oggi di fatto estesa a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

Ricordiamo infine che l’Inail è tenuto a supportare i soggetti assicurati, che abbiano subito un infortunio sul lavoro o le conseguenze di una malattia professionale, versando prestazioni di tipo economico, sanitario e di reinserimento sociale.

Il datore di lavoro dunque farà sempre bene a distinguere infortunio sul lavoro e malattia professionale, perché grazie alla cd. assicurazione Inail non sarà gravato dalla responsabilità civile scaturente da uno dei due eventi lesivi di cui stiamo parlando – tranne il caso della dimostrazione in tribunale della sua responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.