L’apprendistato è un contratto di lavoro a “causa mista”, in cui sono presenti contemporaneamente una dimensione formativa ed una dimensione lavorativa, tra loro complementari ed imprescindibili per qualificare un lavoratore come “apprendista”. In questa sede ci soffermeremo sull’apprendistato di primo livello (una delle tre forme previste dal D.Lgs. 81/2015), destinato agli studenti per il conseguimento della qualifica e per il diploma professionale.
Indice
Il contratto di apprendistato di primo livello
Possono essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello i giovani dai 15 anni di età compiuti, sino al compimento dei 25 anni, che risultino regolarmente iscritti e inseriti in un percorso scolastico. La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado (diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore), tramite un percorso formativo che si realizza in parte presso un ente formativo esterno e in parte all’interno di un’impresa.
La durata
La durata del contratto è determinata in base al tipo di titolo di studio da conseguire ed, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a:
- 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato,
- 1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale per chi è già in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
I documenti fondamentali
Il contratto di apprendistato di primo livello, sempre redatto in forma scritta ai fini della prova, è corredato da alcuni documenti fondamentali quali:
- il Protocollo stipulato tra l’istituzione formativa ed il datore di lavoro prima dell’inizio del rapporto di apprendistato, in cui vengono definiti i compiti e i doveri di entrambe le parti per la concreta realizzazione del piano formativo dell’apprendista;
- il Piano formativo Individuale, parte integrante del contratto di lavoro, in cui si specificano:
– i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro ed ai due tutores di riferimento (uno formativo, che assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa ed uno aziendale, che favorisce l’integrazione dell’apprendista nell’impresa);
– se previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
– il livello di inquadramento contrattuale;
– la durata del contratto e l’orario di lavoro;
– i risultati dell’apprendimento, cioè le competenze derivanti dalla formazione interna ed esterna ed i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e/o dei comportamenti. - il Dossier individuale, predisposto dal tutor formativo e dal tutor aziendale al fine di attestare le attività svolte e le competenze acquisite al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Questi 3 documenti vengono preparati seguendo gli schemi e le indicazioni fornite dal D. M. 12.10.2015.
I requisiti
Per poter stipulare contratti di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro deve dimostrare di avere alcuni requisiti fondamentali, cioè:
- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, resi accessibili anche a studenti con disabilità;
- capacità tecniche, ossia strumenti per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la presenza di almeno un tutor aziendale.
Le tutele dell’apprendista
A tutti gli apprendisti di primo livello sono garantite le seguenti coperture previdenziali ed assistenziali:
- tutela della malattia e della maternità;
- assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
- assegno familiare (o assegno unico);
- diritto all’indennità di disoccupazione (Naspi) e agli ammortizzatori sociali.
Gli apprendisti sono, inoltre, assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro, con copertura di tutte le ipotesi di infortunio, compreso quello in itinere.
La tutela assicurativa Inail è posta a carico:
- del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per il periodo in formazione interna svolto presso l’impresa;
- dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, come studente.
Inoltre, se si verifica una causa di sospensione involontaria del lavoro superiore a 30 giorni (ad es. malattia, infortunio o maternità), è possibile prolungare il periodo di apprendistato.
I vantaggi per le imprese
I vantaggi per il datore di lavoro che assume apprendisti di primo livello riguardano molteplici aspetti, tra cui:
- aspetto economico: il lavoratore può essere inquadrato (e, di conseguenza, retribuito) fino a due livelli inferiori rispetto a quello di lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto (oppure in percentuale in base a criteri di anzianità di servizio).
A ciò si aggiunga che per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre, per le ore di formazione interna, all’apprendista spetta una retribuzione pari solo al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, salvo diversa previsione dei CCNL di riferimento. - aspetto previdenziale: la contribuzione previdenziale Inps applicata a carico del datore di lavoro prevede un’aliquota pari al 5% per tutta la durata dell’apprendistato; tale aliquota è ulteriormente ridotta per le aziende che occupano fino a 9 addetti, essendo pari al 1,50% per il primo anno, al 3% per il secondo anno, arrivando poi al 5% il terzo anno di apprendistato. Tutte le aziende sono inoltre esonerate dal pagamento delle aliquote di finanziamento della Naspi (1,31%), dal contributo integrativo per i fondi interprofessionali (0,30%) e dal ticket di licenziamento.
- aspetto assicurativo: il costo dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovuta all’Inail (uguale allo 0,30%) è già compreso all’interno delle aliquote previdenziali ridotte del punto precedente;
- aspetto fiscale: il costo aziendale sostenuto per i contratti di apprendistato viene escluso dalla base ai fini del calcolo dell’IRAP;
- aspetto normativo: gli apprendisti non sono computabili ai fini dell’applicazione di particolari normative (si pensi ad esempio all’esclusione dalla base di calcolo da cui deriva l’obbligo di assunzione di soggetti disabili).
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.