Assegno unico e detrazioni per i figli a carico: le novità

A seguito dell'introduzione dell'assegno unico sono arrivate alcune novità per la gestione delle detrazioni dei figli a carico

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico, sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni per i figli a carico. Sostanzialmente sono state modificate le regole: devono essere utilizzati due diversi criteri per procedere con il calcolo. Per i primi due mesi del 2022 devono essere applicate le vecchie regole, mentre dal 1° marzo valgono le nuove.

Ricordiamo, inoltre, che a seguito dell’introduzione dell’assegno unico la detrazione di 950 euro spetta unicamente per i figli che hanno compiuto almeno 21 anni.

La dichiarazione dei redditi

I contribuenti che devono predisporre la dichiarazione dei redditi – il cui termine ultimo per l’invio scade il prossimo 2 ottobre 2023 – devono fare riferimento direttamente alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito le indicazioni necessarie per compilare il Modello 730/2023.

A determinare l’importo della detrazione che spetta per i figli a carico sono il reddito e la composizione della famiglia. Lo sconto Irpef al quale è possibile accedere è calibrato in funzione al pagamento delle spese che sono state sostenute per i figli, anche quando hanno raggiunto la maggiore età. Il primo passo che è necessario compiere, comunque vada, è quello di stabilire se un familiare risulti essere fiscalmente a carico di un altro.

Per i figli questo accade quando non superano una particolare soglia di reddito. I limiti da rispettare sono i seguenti:

  • 2.840,21 euro di reddito, indipendentemente dall’età;
  • 4.000,00 euro di reddito fino al raggiungimento dei 24 anni.

All’interno dei limiti che abbiamo appena visto è necessario tenere in considerazione anche le seguenti somme:

  • eventuali redditi derivanti da fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, compresi quelli gestiti dalla Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi da lavoro che risultano essere prestato nelle zone di frontiera e nei paesi limitrofi in via continuativa e che risultano essere oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o da lavoro autonomo, che sia sottoposto ad imposta sostitutiva a seguito dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o del regime forfettario.

Come si calcola la detrazione per i figli a carico

L’introduzione dell’assegno unico ha introdotto alcune novità per il calcolo della detrazione dei figli a carico. A disciplinare questa operazione è l’articolo 12 del TUIR (ossia il Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

A partire dal 1° marzo 2023 la detrazione viene riconosciuta unicamente per i figli che abbiano compiuto almeno 21 anni. Per i figli con un’età minore, le somme che vengono erogate dall’Inps sono riconosciute solo e soltanto dopo che i diretti interessati hanno presentato un’apposita domanda.

Nell’effettuare il calcolo per determinare l’importo delle detrazioni, è necessario prendere in considerazione le regole applicate per i due periodi:

  • i mesi di gennaio e febbraio 2022;
  • i mesi successivi, quelli che partono dal 1° marzo 2022.

Per quanto riguarda i primi due mesi dello scorso anno devono essere applicate le stesse regole che erano previste per i periodi d’imposta precedenti. Da marzo 2022 in poi, invece, è necessario prendere in considerazione tutte le novità introdotte dall’assegno unico.

Per quanto riguarda gennaio e febbraio 2022, i contribuenti, almeno teoricamente, hanno diritto ad uno sconto sull’imposta pari ad almeno 950 euro per ogni figlio, anche quando sono stati adottati o presi in affidamento.

Per il calcolo dei primi due mesi del 2023, invece, è necessario prendere come riferimento i seguenti importi:

  • per ogni figlio di età inferiore a tre anni: 1.220 euro;
  • per ogni figlio con disabilità di età superiore a tre anni: 1.350 euro;
  • per ogni figlio con disabilità di età inferiore a tre anni: 1.620 euro.

Le varie detrazioni teoriche, che oscillano tra i 950 ed i 1.620 euro, devono essere aumentate di 200 euro nel caso in cui i figli a carico siano più di tre. Per quanto riguarda il mese di marzo 2023, la detrazione di 950 euro spetta esclusivamente per i figli a carico che abbiano compiuto almeno 21 anni. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito:

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

La ripartizione delle somme tra i genitori

Capitolo di particolare interesse è la ripartizione delle detrazioni tra i due genitori. Le istruzioni per la compilazione del Modello 730/2023 sottolineano che la suddivisione non è arbitraria.

Nel caso in cui i genitori non dovessero essere legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per i figli a carico deve essere ripartita, in maniera ordinaria, al 50% per ciascuno. Questo significa che la detrazione viene dimezzata per ogni genitore.

È possibile, se gli stessi si accordano in questo senso, che l’intera detrazione venga attribuita al soggetto con il reddito complessivo più alto. Questo accordo può risultare conveniente nel caso in cui il genitore con il reddito più basso risulti essere incapiente: per evitare di perdere la detrazione, la stessa può essere attribuita interamente all’altro genitore. Questa situazione si può venire a generare nel momento in cui uno dei due genitori, che si ritrovi a pagare delle imposte per una cifra più bassa rispetto all’importo delle detrazioni e per questo decida di attribuire all’altro l’intera detrazione.

Genitori separati

Discorso diverso, invece, è quello dei genitori separati. In mancanza di un accordo tra le parti, il beneficio spetta unicamente al genitore affidatario che ne potrà usufruire al 100%.

Quando invece si è optato per l’affidamento congiunto, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso la regola generale può essere derogata nel momento in cui le parti prendano degli accordi diversi.

Gli altri casi

Nel momento in cui un genitore risulti essere fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetterà al 100% ad uno solo dei genitori.

È necessario, infine, prendere in considerazione questi altri due casi particolari:

  • figli di un contribuente rimasto vedovo che, una volta che si è risposato, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli di genitore che non è legalmente ed effettivamente separato.

Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in questo caso, riportano quanto segue:

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico in mancanza dell’altro genitore perché deceduto o perché non ha riconosciuto il figlio o ancora per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.