Procedure e preavviso per il licenziamento di un apprendista

Il contratto di apprendistato ha regole precise in merito al licenziamento o al recesso da parte di una delle due parti

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Redazione

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L’apprendistato è una forma contrattuale molto utile per avvicinare i giovani al mondo del lavoro offrendo al contempo, al datore di lavoro, la possibilità di valutare il dipendente prima di un’eventuale assunzione e di usufruire di agevolazioni retributive e contributive. Non trattandosi di un normale contratto a tempo indeterminato, il licenziamento dell’apprendista segue delle regole specifiche: vediamo quali.

Come funziona il contratto di apprendistato

Prima di addentrarci nella fattispecie del licenziamento dell’apprendista, è bene osservare quali sono le caratteristiche principali di questo contratto di lavoro. Dal punto di vista legislativo, l’apprendistato viene definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e a favorire l’occupazione dei giovani. Esso va stipulato sempre in forma scritta e deve contenere tutte le regole relative alla formazione che il datore di lavoro si impegna a fornire al dipendente.

La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi e vengono consentite durate inferiori solo se esplicitamente previste nel CCNL di categoria. Dal punto di vista delle tipologie di apprendistato, si distinguono:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Inquadramento retributivo dell’apprendista

Secondo quanto stabilito dalla legge, l’apprendista può essere inquadrato “fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto”. La retribuzione dell’apprendista può essere stabilita anche in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Oltre al pagamento della retribuzione, il datore di lavoro è tenuto a garantire adeguata formazione all’apprendista, a pena di una sanzione corrispondente alla differenza tra la contribuzione versata in virtù del contratto di apprendistato e quella dovuta per il livello di inquadramento raggiunto dal lavoratore al termine della formazione, maggiorata del 100%

Come licenziare un apprendista

Il contratto di apprendistato viene dunque generalmente stipulato per effettuare un periodo di formazione del lavoratore, al termine del quale si procede con il passaggio a un contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro assume dunque l’obbligo di formare l’apprendista e non può recedere dal suo impegno, salvo casi particolari.

Come accade nel caso del lavoro subordinato, per poter parlare di licenziamento dell’apprendista devono sussistere valide motivazioni, come la giusta causa e il giustificato motivo. La giusta causa permette il licenziamento in tronco, senza preavviso, in quanto legata a un comportamento particolarmente grave che giustifica il provvedimento da parte del datore di lavoro. Il giustificato motivo, invece, può essere soggettivo o oggettivo: nel primo caso, si è di fronte a inadempienze non gravi da parte del lavoratore, mentre nel secondo la motivazione si lega all’impossibilità di continuare il rapporto lavorativo, per esempio per problemi di natura economica.

Se il licenziamento dell’apprendista non rientra in queste fattispecie, la decisione può essere impugnata e il giudice potrà stabilire sia il reintegro del dipendente che il risarcimento del danno.

Contratto di apprendistato: licenziamento e recesso

Se con il licenziamento il rapporto di lavoro viene cessato prima della sua naturale scadenza, secondo le regole prima descritte, diverso è il caso del recesso. Il contratto di apprendistato prevede, a differenza di altre tipologie di contrattuali, una maggiore libertà delle parti al termine del periodo concordato. Alla fine dell’apprendistato, infatti, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono esercitare un diritto di recesso, ponendo fine al rapporto contrattuale, senza fornire motivazioni o giustificazioni.

Ciò rende l’apprendistato un contratto meno vincolante rispetto al normale contratto lavorativo, con una maggiore flessibilità per entrambe le parti, che potranno dunque gestire anche il termine del rapporto senza particolari difficoltà. Se, invece, la parti non esercitano il diritto di recesso, il contratto muta automaticamente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Termini di preavviso per il licenziamento dell’apprendista

Così come accade anche per altre tipologie di contratto di lavoro, anche in caso di apprendistato il licenziamento e le dimissioni devono essere notificate con un certo preavviso, a pena del pagamento di un’indennità prevista da contratto. Per determinare i giorni di preavviso, occorre fare riferimento al periodo di preavviso previsto per il livello con cui si era inquadrati da apprendista e non a quello che si raggiunge al termine del periodo formativo.