Tutto quello che devi sapere sul contratto di lavoro indeterminato

Leggi in questo articolo quali sono le caratteristiche del contratto a tempo indeterminato.

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è una tipologia di contratto che definisce un rapporto di lavoro, ossia una modalità di gestione delle assunzioni, che stabilisce una collaborazione tra due soggetti:

  • Il lavoratore, ovvero la persona effettiva che è destinata a svolgere un’attività lavorativa subordinata ad un datore di lavoro
  • Il datore di lavoro, che può essere un soggetto fisico, giuridico o un ente, che si impegna a pagare l’impiegato per le attività compiute e anche a dare i tributi previdenziali e assistenziali

Si definisce contratto a tempo indeterminato quando il datore di lavoro e il lavoratore selezionato per lavorare in subordinazione si accordano per avviare una relazione di lavoro senza scadenza. La differenza con il contratto a tempo determinato è che invece prevista una durata delimitata, ma con la possibilità di rinnovo.

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere stilato per inscritto e racchiudere i punti cardine relativi al rapporto di lavoro ossia:

  • Compiti e mansioni lavorative previste
  • Inquadramento contrattuale
  • Giorno mese e anno di inizio del contratto
  • Cadenza e importo dello stipendio
  • Zona e orari di lavoro
  • Maturazione di periodo di riposo e giorni di ferie
  • Presenza di una fase di collaudo
  • Vincoli in caso di rinuncia al contratto
  • Orario di lavoro da svolgere

L’orario di lavoro deriva dal CCNL a cui si fa riferimento. L’orario di lavoro maggiormente adoperato dalle aziende che forniscono servizi e che si riferiscono al CCNL commercio è quello di 40 ore settimanali.

Lavoro part-time

É anche prevista l’eventualità di lavorare part-time sempre con il contratto a tempo indeterminato con tre diverse modalità di impiego ridotto:

  • Verticale: si usa questa definizione quando il lavoro viene svolto a tempo pieno solo per alcuni giorni durante la settimana o in periodi predefiniti nel corso del mese o dell’anno
  • Orizzontale: quando l’orario di ore lavorative giornaliere è minore rispetto al lavoro full time
  • Misto: quando la modalità lavorativa avviene sia in maniera verticale che orizzontale

Periodo di prova

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere previsto un periodo di prova preventivo, in modo tale da verificare l’adeguatezza del lavoratore per la mansione svolta. Il rapporto di lavoro può essere interrotto nel caso in cui il candidato non venga ritenuto idoneo per quella posizione nel corso del periodo di prova. L’interruzione del contratto durante il periodo di prova non comporta obblighi per ambedue le parti. L’arco di tempo del periodo di prova è fissata dal CCNL di riferimento, con una durata massima di 6 mesi. Prima di essere effettuata la prova dev’essere sottoscritta da entrambe le parti mediante un’apposita clausola del contratto.

Le mansioni e i trasferimenti nel contratto di lavoro a tempo indeterminato

Le mansioni sono il complesso di incarichi assegnati al lavoratore. Dunque parliamo di tutte le attività che il lavoratore deve svolgere che vengono stipendiate dal datore di lavoro. Prima del reclutamento il datore di lavoro conferisce all’impiegato delle mansioni specifiche conformi con quelle previste dal contratto collettivo tenuto conto del livello e dell’inquadramento del dipendente. Difatti, all’interno del contratto collettivo, ad ogni livello di inquadramento sono designati una serie di compiti specifici che possono essere conferiti al lavoratore.

Assegnazione di compiti diversi

Come predisposto dalla legge il lavoratore deve essere preposto alle mansioni per il quale è stato assunto o a quelle simili dell’inquadramento superiore ottenuto nel frattempo ossia a mansioni afferenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime concretamente eseguite. Il cambiamento delle mansioni deve avvenire secondo regole precise:

  • Assegnazione a mansioni inferiori: l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015 ha deliberato che in caso di mutamento degli sistemi organizzativi aziendali tali da incidere sulla posizione lavorativa del lavoratore, quest’ultimo può essere destinato a mansioni facenti parte del livello di inquadramento inferiore a patto che rientrino nella stessa categoria legale. Se necessario, è compito del datore di lavoro quello di far compiere al lavoratore un periodo di formazione prima della presa in servizio con le nuove mansioni. L’assegnazione a mansioni inferiori non modificano il livello di inquadramento del lavoratore e di conseguenza la sua retribuzione tranne in casi particolari previsti dalla legge.
  • Assegnazione a mansioni superiori: un regolamento specifico è previsto anche per l’assegnazione a mansioni superiori. Tale spostamento, è previsto dalla legge e comporta per il lavoratore il diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione momentanea della nuova mansione diviene poi definitiva.
  • Trasferimento ad altra unità produttiva: il lavoratore non deve essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto gli spostamenti possono essere oggetto di contestazioni, ed in questo caso è compito del datore di lavoro dimostrare l’esistenza delle motivazioni che hanno prodotto il trasferimento.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato: licenziamento e cessazione

Per porre fine a un contratto di lavoro a tempo indeterminato è obbligatorio un atto di recesso stilato in forma scritta dall’azienda e in via telematica dal lavoratore. L’atto di rinuncia è un’opzione che può essere avanzata da parte del lavoratore tramite dimissioni, o del datore di lavoro che procede con il licenziamento, oppure pattuito con intesa comune di entrambe le parti. Il lavoratore può rinunciare all’incarico fornendo le proprie dimissioni senza aggiungere giustificazioni, mentre il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo in tre casi specifici:

  • Per giusta causa, quando a causa di gravi azioni compiute dal dipendente non avviene una regolare attuazione dell’attività lavorativa
  • Per giustificato motivo oggettivo, per motivi legati all’attività produttiva dell’azienda oppure la programmazione del lavoro e il suo andamento conforme
  • Per giustificato motivo soggettivo, ossia per un motivo legato a una mancata osservanza degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Chiunque decida di rinunciare al contratto di lavoro è obbligato ad avvisare con un certo anticipo l’altro soggetto. Il tempo di preavviso è decretato di solito dal CCNL di categoria. Il mancato preavvertimento si traduce nel versamento di un indennizzo, di importo corrispondente al salario che avrebbe dovuto ricevere prima del preavviso. Anche il dipendente ha la possibilità di recedere senza preavviso il contratto ma solo in caso di un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, che non permetta il proseguimento del rapporto.

Retribuzione contratto a tempo indeterminato

La retribuzione è l’ammontare di denaro che va al lavoratore come compenso per l’attività lavorativa. Il salario deve essere rapportato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Questo indica che la retribuzione deve tenere conto non soltanto della durata dell’orario di lavoro ma anche delle mansioni che vengono svolte oltre che dell’orario di lavoro. I livelli minimi retributivi sono fissati, a seconda dell’inquadramento lavorativo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L’imprenditore e il lavoratore sono comunque liberi di stabilire una retribuzione purché rispetti i requisiti minimi.

Salario inferiore a quanto previsto: come comportarsi

Se si vuole assodare che lo stipendio riconosciuto sia adeguato a quanto previsto dal contratto collettivo, c’è bisogno della tabella del CCNL come riferimento per constatare qual è il salario minimo previsto in base al ruolo ricoperto e all’anzianità di servizio. Se il salario risulta inferiore rispetto a quello indicato dal CCNL la prima cosa da fare è consultare il proprio sindacato di riferimento per un’opinione. Se possibile, conviene fare ricorso, in quanto come stabilito dal comma II dell’articolo 2099 del Codice Civile, in mancanza di norme per tali situazioni o di accordo tra le parti diviene compito del giudice determinare la retribuzione adeguata, ma sempre tenendo conto dell’opinione delle associazioni professionali.

Tracciabilità dei pagamenti

Dal 1° luglio 2018 la remunerazione del dipendente può essere effettuata solo con strumenti tracciabili. Pertanto non è consentito elargire lo stipendio al lavoratore in contanti. I metodi di pagamento consentiti sono:

  • il bonifico sul conto corrente del lavoratore;
  • il pagamento tramite contanti allo sportello bancario o postale in cui il datore ha un conto corrente aperto purché abbia mandato di pagamento;
  • l’assegno da dare al dipendente o a un suo delegato.

Il datore di lavoro che trasgredisce l’imposizione di saldare il salario attraverso mezzi tracciabili si espone al rischio di una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere dai 1000 € fino ad un massimo di 5000 €.

Le clausole di fidelizzazione del lavoratore

Sussiste, da parte dell’azienda, l’eventualità di introdurre una sequenza di condizioni dirette alla fidelizzazione del lavoratore. Queste possono essere:

  • Prolungamento del periodo di preavviso: nell’eventualità di un lavoratore altamente formato e che possieda delle particolari specializzazioni, può essere deciso con l’azienda un periodo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento. Questo consente al datore di lavoro di avere il tempo necessario a trovare un lavoratore con le medesime competenze;
  • Patto di stabilità: si tratta di una clausola che indica una durata minima di permanenza presso la medesima azienda;
  • Patto di non concorrenza: subordinato all’art. 2125 del contratto collettivo nazionale, è un patto con il quale il datore di lavoro si impegna ad assegnare una somma al lavoratore per evitare che quest’ultimo metta in atto un’attività concorrenziale verso la propria azienda.