Con la legge 203/2024 — il cosiddetto Collegato Lavoro — il legislatore ha introdotto una novità rilevante in materia di cessazione del rapporto lavorativo. La regola aggiornata incide direttamente anche sull’accesso all‘indennità di disoccupazione Naspi e rende necessario capire bene quando il rapporto si considera cessato per volontà del lavoratore e quando, invece, la cessazione è imputabile al datore.
L’Inps, con la circolare n. 154/2025, si è occupato proprio di questi argomenti, ricapitolando quali sono le istruzioni da seguire.
Vediamo allora le varie situazioni per non sbagliare e capire come funziona, oggi, la disciplina su licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione del rapporto per fatti concludenti. Ecco che cosa sapere.
Indice
Risoluzione del rapporto per fatti concludenti, il chiarimento Inps
L’art. 19 del Collegato Lavoro ha modificato l’art. 26 del d. lgs. 151/2015, inserendo il nuovo comma 7-bis. Quest’ultimo regola una nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, fondata sui citati comportamenti o fatti concludenti, ossia oggettivi, chiari e inequivoci.
In sintesi, oggi il meccanismo è il seguente:
- in caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre 15 giorni;
- il datore di lavoro può comunicare tale situazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl).
A seguito di questa comunicazione, e su verifica dei fatti segnalati da parte dell’Ispettorato, il rapporto lavorativo si intende terminato per volontà del lavoratore.
In circostanze come queste, non vale la disciplina ordinaria delle dimissioni telematiche prevista dal decreto sopra citato. La previsione introduce una nuova forma di cessazione del rapporto, fondata non su una dichiarazione formale del lavoratore, ma su una condotta che palesa la volontà di non continuare a lavorare.
Con l’assenza ingiustificata non si può richiedere la Naspi
Uno degli effetti più importanti della chiusura del rapporto per fatti concludenti riguarda la prestazione di disoccupazione Naspi.
Poiché il rapporto si considera cessato per volontà del dipendente, viene meno il requisito fondamentale dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dalla legge.
Ecco perché l’Inps tiene a sottolineare che il lavoratore non ha mai diritto all’indennità di disoccupazione, quando la cessazione è qualificata o qualificabile come dimissioni per fatti concludenti.
Le dimissioni non sono automatiche: i doveri del datore di lavoro
Un punto chiave delle norme, chiarito invece dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro, è che l’effetto interruttivo del rapporto non è automatico. È un’opzione o facoltà dell’azienda.
Infatti, l’assenza ingiustificata, anche se protratta oltre i termini di legge o di contratto, non determina — per forza — la cessazione del rapporto.
L’Inps rimarca che la rottura del rapporto si ha soltanto se il datore decide di valutare quel comportamento come segno tangibile della volontà di dimettersi.
Perciò, il capo:
- può, ma non è obbligato, attivare la procedura prevista dall’art. 19 del Collegato Lavoro 2024;
- deve sempre fare una scelta consapevole, assumendosi la responsabilità dell’inquadramento giuridico della cessazione.
Il nuovo codice Unilav che blocca l’accesso all’assegno Inps
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 579/2025, ha dato analoghe indicazioni.
L’ente ha chiarito che la comunicazione all’Inl non è obbligatoria in ogni caso di assenza ingiustificata. Ma va effettuata soltanto se il datore intende far valere l’assenza come dimissioni per fatti concludenti.
Parallelamente, dal 29 gennaio 2025, per questa specifica ipotesi è stato introdotto su UniLav il nuovo codice di cessazione FC — dimissioni per fatti concludenti.
L’utilizzo di questo codice comporta, in via diretta, l’impossibilità di avere la Naspi perché comunica a Inps l’applicazione delle nuove regole.
La volontà del legislatore è quella di “punire” un abuso nei rapporti lavorativi. Ci riferiamo, ovviamente, a quei dipendenti che, volendo lasciare il posto ma anche accedere all’indennità di disoccupazione, iniziavano a non andare più al lavoro, costringendo l’azienda al licenziamento disciplinare.
Licenziamento disciplinare: si ha diritto alla Naspi
La citata circolare ministeriale evidenzia che molti contratti collettivi già oggi dispongono chiaramente in merito all’assenza ingiustificata e continuativa.
La definiscono, infatti, illecito disciplinare e la pongono alla base del licenziamento per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo, anche con durate minori dei 15 giorni di cui alla legge.
In casi come questi, rimarca Inps, non vale la procedura delle dimissioni per fatti concludenti. Infatti, l’azienda deve avviare il procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Ricapitolando, la scelta tra licenziamento o risoluzione per fatti concludenti resta in mano al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà sempre attenersi alle previsioni contrattuali e procedurali applicabili.
In linea generale, se l’assenza ingiustificata porta a un licenziamento disciplinare, la cessazione del rapporto resterà involontaria. Perciò il lavoratore, se in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, potrà avere la Naspi.
Nella citata circolare n. 154, Inps precisa che questo vale anche quando, dalla lettera di licenziamento, emerga chiaramente che il recesso è conseguenza di un procedimento disciplinare avviato proprio per assenza ingiustificata e continuativa.
Dimissioni per fatti concludenti o dimissioni per giusta causa?
Un ulteriore chiarimento importante fornito dalla circolare ministeriale n. 6/2025 riguarda il rapporto tra la procedura avviata dall’azienda e le dimissioni del lavoratore.
Il Ministero ha già precisato che se il datore avvia la procedura di cessazione per fatti concludenti, ma successivamente il dipendente presenta dimissioni tramite il sistema telematico — anche per giusta causa — le dimissioni del lavoratore prevalgono.
Diventa così inefficace la procedura avviata dall’azienda.
Inoltre il lavoratore potrà accedere all’indennità di disoccupazione, dato che la cessazione del rapporto sarà considerata a tutti gli effetti involontaria nel caso in cui:
- presenti dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di cui all’art. 19;
- dia la prova della giusta causa, come previsto dalla circolare Inps 163/2003;
- abbia tutti i requisiti legali di accesso alla Naspi.
Naspi, cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro?
La disciplina introdotta dal Collegato Lavoro 2024 sulle dimissioni per fatti concludenti ha portato un aggiornamento molto significativo. Le nuove regole richiedono attenzione, sia da parte dei dipendenti sia dei datori di lavoro. E
cco perché Inps ha deciso di pubblicare la suddetta circolare n. 154, in cui toglie ogni dubbio sui vari casi pratici che si possono presentare.
Una corretta gestione dei casi pratici richiede una valutazione attenta e scrupolosa del quadro normativo, contrattuale e procedurale: basti pensare al caso della Naspi negata per una data sbagliata o al caso del licenziamento illegale.
Di certo risoluzione per fatti concludenti, licenziamento e dimissioni per giusta causa sono situazioni molto diverse, che producono effetti giuridici e previdenziali altrettanto differenti.
Soltanto una corretta qualificazione della cessazione del rapporto consente di individuare, con certezza, il diritto o meno all’assegno di disoccupazione Inps, evitando errori che possono tradursi in gravi conseguenze economiche per il lavoratore e in responsabilità per il datore di lavoro.