NFT, IVA e regime fiscale. Intervista all’Avv. Giovanni Iaselli

È necessario fare chiarezza sul mondo degli NFT e il loro inquadramento fiscale, in modo autorevole. Intervista all'Avv. Giovanni Iaselli, Partner di DLA Piper Global Law Firm.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Dopo aver affrontato sotto un profilo più tecnico la tematica dei NFT, desideriamo trattare i Non-Fungible-Token analizzando il loro inquadramento fiscale e giuridico e il regime IVA.

Sono molteplici i quesiti che abbiamo rivolto all’Avv. Giovanni Iaselli, Partner di DLA Piper Global Law Firm.

Per fare ulteriore chiarezza sugli NFT possiamo affermare che gli NFT non possiedono lo stesso inquadramento fiscale delle criptovalute? Dal punto di vista fiscale, a cosa vengono assimilati?

Allo stato attuale mancano dei chiarimenti ufficiali in relazione agli NFT, mentre sulle criptovalute si sono espressi sia la Corte di Giustizia (causa C-264/14, sentenza del 22 ottobre 2015) che l’Amministrazione finanziaria (tra le altre, la Risoluzione ministeriale RM 72/2016). Si può dire che pur condividendo la tecnologia di fondo (blockchain), si tratta di cd. token considerati diversamente: a livello domestico le operazioni riguardanti le criptovalute sono “assimilate” come relative a “valute estere” mentre gli NFT, pur mancando chiarimenti, sono considerati dai più come un prodotto digitale. Questa qualificazione, ad esempio, ha delle immediate conseguenze ai fini IVA, dove la cessione di un NFT sarebbe qualificabile come una prestazione di servizi resa tramite mezzi elettronici ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011.

Sempre in ambito IVA, a livello UE, come testimonia il recente Working Paper della Commissione Europea n. 1037 del 24 febbraio 2022, la qualificazione delle criptovalute come “valute” (e quindi, ad esempio, soggette al regime di esenzione IVA previsto dall’art. 135 della Direttiva IVA) è quella prevalente (Grecia e Romania parrebbero non aver ancora confermato tale impostazione) mentre ancora mancano delle prese di posizione sugli NFT.

Quali sono i fattori per determinare le imposte sugli NFT?

Prima di tutto occorre capire quale è la natura e quali sono i diritti che “incorpora” l’NFT (il riferimento, quindi, è alle istruzioni incluse nel cd. smart contract).

Ad esempio il cd. gemello digitale di un bene fisico incorpora alcuni diritti immateriali legali a quest’ultimo, come le licenze d’uso di marchi, che potranno generare dei flussi di pagamento per remunerare tali diritti licenziati, che andrebbero qualificati come royalties.

Poi occorre anche considerare lo status dei soggetti che creano o scambiano gli NFT: verificare se si tratta di soggetti che svolgono attività d’impresa oppure agiscono come dei soggetti “non-imprenditori”. Un ulteriore ruolo determinante è giocato dalle piattaforme che consentono lo scambio degli NFT, spesso gestite dall’estero.

Infine, un aspetto molto importante è dato dal fatto che il corrispettivo per l’acquisto di un NFT è spesso in criptovalute e quindi i due profili (come pure le implicazioni fiscali) si sommano.

Anche per la tassazione degli NFT è possibile fare un distinguo tra attività professionale, inquadrabile come quella del mercante d’arte o del collezionista speculatore, e semplice collezionista privato che acquista, per sé, un’opera d’arte?

Sicuramente. Ad esempio, la vendita di un NFT da un soggetto diverso dall’autore (che come detto sarebbe da qualificare ai fini IVA come “prestazione di servizi”) rientra nell’ambito IVA solo se il cedente/prestatore è un soggetto che svolge attività d’impresa o professionale. Anche ai fini delle imposte sul reddito il discorso cambia in quanto il plusvalore generato dalla vendita di un NFT concorre a determinare il reddito (professionale o di impresa) insieme agli elementi positivi ma dedotti i costi sostenuti nell’anno. La rilevanza reddituale delle cessioni effettuate da un privato non consentirebbe di dedurre costi ulteriori, mancando l’esercizio professionale di un’attività.

Andrebbe chiarito se un NFT stesso possa essere qualificato come un’opera d’arte. Questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti che dimostra la necessità di norme chiarificatorie o di pronunciamenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ci sono implicazioni diverse se l’opera d’arte mintata è nativa digitale o se si crea un NFT di un’opera che esiste nella realtà?

Come detto, in primo luogo, occorre chiedersi se l’NFT stesso possa essere parificato ad un’opera d’arte. Un NFT nativo digitale potrebbe far pensare al fatto che il soggetto che effettua la prima cessione sia titolare di tutti i diritti “licenziati” nell’NFT. Con la conseguenza che in caso di cessioni successive (vendite secondarie) a lui soltanto, verosimilmente, spetteranno le royalties legate a tali diritti licenziati. Nel caso di un NFT gemello di un’opera fisica è ragionevole ipotizzare che tali flussi riguardanti la licenza di diritti specifici spettino all’artista: il soggetto cedente incasserebbe quindi una somma ma in parte dovrebbe retrocedere delle royalties secondo quanto previsto nel relativo smart contract.

La cessione di un NFT da parte di un artista come viene tassata? E se è una società a mintare un NFT?

Ai fini IVA, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione/licenza di diritti d’autore da parte dell’artista è esclusa da IVA (art. 3, comma 4, lett. a), DPR n. 633/1972). Ai fini reddituali, la cessione dovrebbe rientrare tra i compensi professionali (al netto di riduzioni forfettarie per spese previste dalla normativa art. 53 TUIR e ss.).
Il fatto che il minting sia fatto da un soggetto esterno potrebbe non determinare un mutamento del regime se la proprietà del bene digitale NFT è, sin dalla sua creazione, dell’artista. In questo caso l’artista avrà compensi derivanti dalla vendita (primaria e secondaria degli NFT) e un costo per il servizio di minting eseguito dal fornitore esterno.

Le royalty che si generano ad ogni transazione – vendita di un NFT, successiva alla prima, subiscono tassazioni diverse? È rilevante se le fee sono pagate in FIAT o in criptovaluta?

Si tratta di royalty se il pagamento remunera licenze o diritti d’autore inclusi nel NFT. Le implicazioni fiscali dipendono anche (a) dal luogo di stabilimento dei soggetti coinvolti nella transazione e (b) dal fatto che questi soggetti svolgano o meno attività d’impresa professionale nel proprio paese. In termini generali il pagamento cross-border di royalties nelle operazioni B2B può dar luogo all’applicazione di ritenute d’imposta la cui aliquota può essere ridotta in base ai trattati contro le doppie imposizioni.

Il carattere transnazionale delle operazioni sugli NFT costituisce uno degli elementi che richiede maggiore analisi, essendo le operazioni di NFT regolate su piattaforme specifiche che per definizione non hanno un radicamento territoriale definito.

Circostanza che fa emergere come sarebbe fondamentale avere anche una comune visione a livello internazionale dei principali aspetti fiscali legati agli NFT.

Il pagamento in criptovalute aumenta il numero degli aspetti fiscali da considerare. Allo stato si tratterebbe di un’operazione permutativa tra due tipologie di token: un prodotto digitale (NFT) e un altro annoverabile tra payment token (criptovaluta), ognuna delle quali aventi i propri risvolti fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette.

È possibile configurare obblighi di monitoraggio fiscale in capo al possessore di un NFT?

Attualmente, sulla base di pronunce dell’amministrazione finanziaria, tale obbligo sussiste per le criptovalute. Posizione questa confermata anche nella recente proposta di modifica normativa (disegno di legge A.S. 2572) che, indipendentemente dal suo esito, conferma la necessità che la materia sia regolata normativamente.

Gli NFT sono un altro tipo di bene che si presta sicuramente al collezionismo così come pure alle speculazioni economiche. Prevedere un obbligo di monitoraggio potrebbe essere una soluzione per tentare di scongiurare fenomeni di non tassazione come pure per esigenze di contrasto al riciclaggio di denaro. Ma andrebbe fatto senza ricorrere necessariamente a posizioni aggressive e severe, magari incentivando oggi l’inclusione in dichiarazione per garantirsi un quadro normativo adeguato nei prossimi anni.

Il regima IVA e gli NFT. Quali aliquote sono applicabili nel processo di compravendita di questo digital asset?

Come prodotto digitale a sé stante dovrebbe essere soggetto ad aliquota ordinaria 22%, se territorialmente rilevante nel nostro Stato. L’aliquota del 10% prevista per gli oggetti d’arte, data la caratteristica degli NFT, attualmente si scontra con una normativa non adeguata ai tempi: tecnologia e arte (erroneamente) sembrano un ossimoro. Nel recente passato (Risposta n. 303/2021) l’amministrazione finanziaria ha negato l’aliquota del 10% a delle sculture figurative originali, create con computer e software 3-D, stampate con l’utilizzo di stampanti FDM di proprietà oppure tramite l’ausilio di una società di stampa 3D. Le opere in questione sarebbero create non interamente dall’autore ma essenzialmente mediante processi meccanici, spesso con l’ausilio di soggetti terzi.

Si tratta di aspetti che occorre tenere conto quando si effettuano le verifiche fiscali.

Quali sono, all’interno della normativa fiscale, i pronunciamenti di riferimento?

In ambito NFT non vi sono provvedimenti specifici. Sebbene le operazioni e i risvolti fiscali orbitanti attorno NFT siano diversi, inutile dire che sarebbe d’aiuto avere almeno un canovaccio che confermi quanto dottrina e operatori stanno attuando.

La vostra è una Law Firm internazionale. Si assiste già alla inclusione nei testamenti di precise disposizioni che riguardano i digital assets, tra cui gli NFT?

Si e sicuramente nel prossimo futuro anche sotto il profilo successorio saranno necessarie delle conferme sul tema.

 

Giovanni Iaselli