Euro 7, verso la mobilità a zero emissioni col Passaporto ambientale dei veicoli

Il testo sull’Euro 7 prevede un Passaporto ambientale disponibile per ciascun veicolo e contenente informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento della registrazione

Foto di Donatella Maisto

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

I deputati hanno dato il via libera definitivo alle nuove norme Ue per ridurre le emissioni di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi. Per ciascun veicolo sarà messo a disposizione un passaporto che conterrà informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell’immatricolazione.

Le strategie dell’Europa

La decisione (Ue) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 fissa il perseguimento dell'”inquinamento zero” quale uno dei sei obiettivi tematici dell’Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2030, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche per quanto riguarda l’aria, l’acqua e il suolo, nonché in relazione all’inquinamento luminoso e acustico, e la protezione della salute e del benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi.

Il Green Deal europeo, al contempo, è la strategia dell’Unione volta ad avviare una transizione che mira a realizzare, al più tardi entro il 2050, un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l’inquinamento, riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative.

L’Unione sostiene, inoltre, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, adottata dalla Commissione nel dicembre 2020, e il piano d’azione dell’Ue “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”, adottato dalla Commissione, nel maggio 2021, affrontano specificamente gli aspetti del Green Deal europeo relativi all’inquinamento causato dai trasporti.

Il regolamento Euro 7

Con 297 voti favorevoli, 190 contrari e 37 astensioni, il Parlamento ha adottato l’accordo raggiunto con il Consiglio sul regolamento Euro 7,  omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore.
I veicoli dovranno rispettare gli standard più a lungo, garantendo livelli di emissioni più bassi per tutto il loro ciclo di vita.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore e i rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
Le prescrizioni tecniche per l’omologazione di veicoli a motore, motori e parti di ricambio per quanto concerne le emissioni, la cd. omologazione in relazione alle emissioni, dovrebbero rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute a tutti gli Stati membri.

Mobilità a zero emissioni

Una transizione riuscita verso una mobilità a zero emissioni richiede un approccio integrato e un contesto adeguato, che consenta di stimolare l’innovazione e mantenere la leadership tecnologica dell’Unione nel settore del trasporto su strada. Tale contesto comprende:

  • investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell’innovazione
  • una maggiore offerta di veicoli a zero e basse emissioni
  • la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento
  • l’integrazione nei sistemi dell’energia
  • l’approvvigionamento sostenibile di materiali
  • la produzione, il riutilizzo e il riciclo sostenibili di batterie nell’Unione.

La creazione di un tale contesto richiede un’azione coerente a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale.

Le regole

  • Per le autovetture e i furgoni saranno mantenute le attuali condizioni di prova Euro 6 e i limiti delle emissioni di gas di scarico.
  • Per gli autobus e gli autocarri saranno applicati limiti più rigorosi per le emissioni di gas di scarico misurate in laboratorio e in condizioni di guida reali, pur mantenendo le attuali condizioni di prova Euro VI.

Per la prima volta, le norme dell’Ue includeranno i limiti delle emissioni di particelle di freno (PM10) per le automobili e i furgoni e i requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride.

È opportuno garantire una transizione equa e socialmente accettabile verso una mobilità a zero emissioni. È, pertanto, importante tenere conto degli effetti sociali di tale transizione lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico e affrontare in modo proattivo le conseguenze sull’occupazione.

Migliore informazione ai consumatori: il passaporto ambientale e quello delle batterie

Per ciascun veicolo sarà messo a disposizione un passaporto che conterrà informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell’immatricolazione, come:

  • limiti di emissione di inquinanti
  • emissioni di CO2
  • consumo di carburante ed energia elettrica
  • autonomia elettrica
  • durata della batteria.

Gli utenti dei veicoli avranno, inoltre, accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante, sulla salute delle batterie, sulle emissioni inquinanti e su altre informazioni pertinenti generate dai sistemi di bordo e dai monitor.

A partire da febbraio 2027, i veicoli elettrici venduti nell’Unione Europea saranno tenuti a possedere un passaporto della batteria, che consiste in un documento digitale collegato al numero identificativo del veicolo (VIN) a un codice QR. Si avranno così a disposizione informazioni dettagliate sulla provenienza e sullo stato delle materie utilizzate, inclusi dettagli sulla fase di pre-produzione, garantendo così una maggiore visibilità sulle catene di approvvigionamento.
Questi documenti riveleranno anche i dettagli sulle materie prime come cobalto, grafite, litio, mica e nichel, offrendo una traccia completa, elettronica, delle informazioni raccolte lungo ogni passo della produzione.
Saranno rinvenibili anche dettagli sulla produzione, certificazioni, impatto ambientale e politiche di riciclaggio.
Il costo stimato per ottenere un passaporto della batteria è compreso tra i 6 e i 12 euro.
L’introduzione dei passaporti della batteria è destinata a fornire ai consumatori finali un’informazione più dettagliata sulla composizione delle batterie dei loro veicoli elettrici influenzandone le decisioni di acquisto.

Per assicurare che il passaporto della batteria costituisca un supporto qualitativo al consumatore, l’Ue  ha istituito il Battery Pass Consortium, ente incaricato di selezionare tra 90 possibili dettagli suddivisi in 7 categorie diverse, che saranno effettivamente inclusi nel documento.

Il regolamento: oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche comuni e le disposizioni amministrative per l’omologazione in relazione alle emissioni e la vigilanza del mercato di veicoli a motore, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto concerne le emissioni di CO2 e inquinanti, il consumo di carburante e di energia elettrica e la durabilità delle batterie. Al contempo, tuttavia, stabilisce le regole per l’omologazione in relazione:

  • alle emissioni
  • alla conformità della produzione
  • alla conformità in servizio
  • alla vigilanza del mercato dei sistemi di monitoraggio di bordo
  • alla durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione
  • alla sicurezza per la limitazione delle manomissioni
  • alle misure di cybersicurezza
  • alle regole per la determinazione accurata delle emissioni di CO2, dell’autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia elettrica e dell’efficienza energetica.

Le disposizioni del regolamento si applicano:

  • ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3
  • ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, compresi quelli progettati e prodotti in una o più fasi
  • ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 11723, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio

Gli obblighi dei costruttori

I costruttori garantiranno che i veicoli nuovi da loro prodotti e che sono venduti, immatricolati o messi in servizio nell’Unione, siano omologati secondo quante dispone il regolamento oggetto di disamina, così come i nuovi sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura, pneumatici e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e che sono venduti o messi in servizio nell’Unione.
I costruttori progetteranno, produrranno e assembleranno i veicoli in modo tale da renderli conformi al regolamento, nel rispetto dei valori dichiarati nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione per la durata di vita dei veicoli, a seconda dei casi, come indicato nella tabella 1 dell’allegato IV del regolamento. Tali veicoli saranno indicati come veicoli “Euro 7”.
La progettazione, produzione e assemblaggio deve avvenire in modo di ridurre al minimo le vulnerabilità che potrebbero verificarsi in tutte le fasi del ciclo di vita dei veicoli e che potrebbero permettere manomissioni di tutta una serie di componenti e sistemi come:

  • sistema di iniezione di carburante e reagente
  • motore e relative centraline
  • batterie di trazione e relativi sistemi di gestione
  • contachilometri
  • sistemi antinquinamento
  • motore elettrico e relative centraline.

Quando arriverà l’Euro 7

L’Euro 7 andrà a sostituire lo standard europeo Euro 6 a partire dal 1° luglio 2027 per le auto e dal 1° luglio 2029 per i camion.
Per i modelli di nuova omologazione, dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore l’Euro 6e EB, norma che dovrà essere rispettata per tutti i veicoli di nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2026.

La norma transitoria

Questa norma introduce controlli a campione per verificare la conformità delle auto presenti sul mercato rispetto alle norme di omologazione vigenti e introduce limiti precisi legati ai “fattori di utilità” per le vetture dotate di schemi propulsivi ibridi plug-in. In attesa dell’arrivo dell’Euro 7, la normativa Euro 6 evolverà nella versione Euro 6 EC, che introdurrà un ulteriore aggiustamento dei fattori di utilità. In questo modo, pur mantenendo invariati i valori massimi consentiti sui vari inquinanti rispetto alla normativa Euro 6d, con la Euro 6e si svolgeranno misurazioni più precise e sarà più facile, quindi, individuare eventuali superamenti dei limiti.

Freni, pneumatici e vapori di benzina

Oltre al contenimento delle emissioni prodotte dalla combustione dei motori termici viene posto un limite anche all’inquinamento provocato da freni, pneumatici e vapori di benzina, così come vengono imposti nuovi limiti per le sostanze pericolose come l’ammoniaca (NH3) responsabile dello smog ed i gas organici non metanici (NMOG) precursori dell’ozono, come aldeidi, chetoni, alcoli e altri.
Le emissioni potranno essere controllate dalle autorità o in sede di revisione attraverso il nuovo sistema OBM.
La conformità per auto e furgoni sarà verificata fino a quando questi veicoli non raggiungeranno i 200.000 chilometri e i 10 anni di età.
I dati, rispetto alla normativa Euro 6/VI, appaiono sensibilmente diversi, ovverosia raddoppiati. È importante sottolineare che questi nuovi dati impongono una durata maggiore dei sistemi di controllo delle emissioni come catalizzatori e filtri antiparticolato.
Se l’obiettivo è quello di ridurre la quantità di inquinanti derivanti dal serbatoio e dai sistemi di alimentazione sarà necessario intervenire introducendo nuovi limiti per le emissioni di vapore di benzina, curando la tenuta del serbatoio utilizzando materiali a bassa permeabilità e installando sistemi di controllo delle emissioni di vapore.
Sulle auto elettriche si pone maggiore attenzione ai limiti sul particolato prodotto dai freni, sebbene in questo caso si sfrutta soprattutto la frenata rigenerativa utilizzando il motore elettrico come freno che non produce materiale generato dall’attrito tra pastiglie freno e dischi. Un altro aspetto che viene trattato è quello dell’inquinamento provocato dalle microplastiche, derivante dal consumo e dall’usura dei pneumatici.
Vengono imposti a tal fine limiti sull’abrasione dei pneumatici. Lo pneumatico in sede di omologazione deve superare determinati test. I limiti sul particolato dei pneumatici prevede 1 mg/km per le auto e i furgoni e 2 mg/kmper autobus e camion.
Anche la durata minima della batteria installata su auto e furgoni è oggetto di regolamentazione al fine di garantire gli automobilisti che acquistano veicoli elettrici.
Le prestazioni e la capacità di accumulo delle batterie di trazione delle auto elettriche dovranno garantire una efficienza minima che varia, in termini di SOH, per auto e furgoni a seconda degli anni, 5 o 8 anni, e del chilometraggio tra 100.000 e 160.000 km.

 

La sicurezza stradale e l’UE

Nel quadro strategico dell’Ue in materia di sicurezza stradale 2021-2030 la Commissione si è nuovamente impegnata a conseguire l’ambizioso obiettivo di avvicinarsi all’azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell’Ue entro il 2050, il cd. obiettivo “zero vittime”, nonché l’obiettivo a medio termine di ridurre del 50% il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030.
La direttiva riveduta mira a garantire che i conducenti non residenti rispettino il codice della strada quando guidano in altri Stati membri dell’Ue.
L’impostazione generale della proposta della Commissione è stata mantenuta nell’accordo provvisorio. I colegislatori hanno tuttavia introdotto diverse modifiche, volte principalmente a chiarire l’ambito di applicazione e le definizioni dell’atto giuridico, tra cui:

  • l’introduzione del concetto di “persona interessata” e il chiarimento dei ruoli e delle responsabilità dei punti di contatto nazionali e delle autorità competenti
  • l’aggiunta di ulteriori infrazioni, come i casi di mancato rispetto delle restrizioni di accesso dei veicoli o di mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario, l’attraversamento di una striscia longitudinale continua, il sorpasso pericoloso, la sosta pericolosa, la guida contromano, l’uso di veicoli sovraccarichi, nonché i casi di incidenti con omissione di soccorso
  • l’ulteriore chiarimento delle diverse procedure relative all’accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli e delle diverse possibilità per le autorità competenti di chiedere assistenza giudiziaria al fine di garantire che la persona interessata sia identificata e che la notifica di infrazione stradale arrivi all’indirizzo giusto entro un termine ragionevole
  • tutte le garanzie necessarie messe in atto per tutelare i diritti fondamentali del conducente o di qualsiasi altra persona interessata, anche mediante la definizione di un quadro chiaro per vietare abusi da parte di soggetti privati coinvolti nel trattamento delle infrazioni in materia di sicurezza stradale, nonché meccanismi migliori per la protezione dei dati personali.