Fattura elettronica, più agevole la consultazione senza l’esplicita adesione

L'Agenzia delle Entrate rende più agevole accedere ad ogni fattura elettronica anche ai contribuenti privati, che non sono dotati di partita Iva

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Dal prossimo 20 marzo 2024 diventa più facile il processo di consultazione delle proprie fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile, infatti, la funzionalità direttamente nell’area riservata del proprio sito.

Questo significa, in altre parole, che gli operatori economici, gli intermediari delegati e i consumatori finali non saranno più obbligati ad aderire espressamente al servizio. Il cambio di passo avverrà il 20 marzo 2024 ed è stato formalizzato attraverso un provvedimento firmato da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’AdE, lo scorso 8 marzo 2024, che ne ha modificato uno precedente del 24 novembre 2022.

Questo documento era andato a sostituirne uno precedente, con il quale erano state definite le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione di ogni fattura elettronica per le prestazioni dei servizi o la cessione dei beni effettuate tra contribuenti residenti o stabiliti in Italia. Lo stesso documento aveva fornito le indicazioni relative alle variazioni di ogni singola fattura elettronica, che dovesse essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio. Contestualmente venivano fornite le istruzioni per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

Fattura elettronica: l’aggiornamento della procedura

La procedura di consultazione delle fatture elettroniche è stata aggiornata per allinearsi  all’evoluzione normativa. A prevedere l’adesione espressa, in precedenza, era l’articolo 1, comma 3 del DLGS n. 127/2015, secondo il quale i documenti dovevano essere messi a disposizione dei consumatori finali solo e soltanto su richiesta di questi ultimi.

L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Decreto Legge n. 145/2023 ha sostanzialmente rivisto la norma e ha provveduto ad eliminare la necessità di richiesta espressa di consultazione da parte del consumatore finale. Volendo sintetizzare al massimo, l’articolo appena menzionato prevede che non sia necessario esprimere all’amministrazione finanziaria la volontà di trovare tutte le fatture sul portale online. Al suo interno, infatti, è riportato:

Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

Cosa cambia per i contribuenti

Sostanzialmente è stato tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti. Resta, comunque vada, ancora in piedi la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi di riferimento. Oppure fino al momento in cui vengono definiti eventuali giudizi.

Fatte queste doverose premesse, il provvedimento dell’8 marzo 2024 provvede ad estendere a tutti i contribuenti, ai vari operatori economici – indipendentemente dal fatto che siano delle persone fisiche o dei soggetti diversi dalle persone fisiche e che non siano dei titolari di partita Iva – la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione ed acquisizione di ogni fattura elettronica. Sarà possibile accedervi in maniera più agile, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

Ogni singola fattura elettronica potrà essere consultata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto a quello nel quale i documenti fiscali sono stati ricevuti dal Sistema di Interscambio. Sostanzialmente grazie a questa semplificazione i contribuenti avranno la possibilità di consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo particolare arco temporale. E non solo quelle che sono state registrate dall’Agenzia delle Entrate dopo la data di adesione.

Stampa e duplicati

A partire dal 20 marzo 2024, in estrema sintesi, i contribuenti hanno la facoltà di avvalersi del servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati. L’operazione può essere effettuata in maniera più agevole senza che sia necessario sottoscrivere alcun tipo di servizio.

Ricordiamo che il servizio di consultazione di ogni singola fattura elettronica non può essere delegato ad un intermediario. Cosa significa tutto questo? In altre parole ogni singolo contribuente ha la possibilità di accedere solo e soltanto alle proprie fatture B2C e lo potrà fare esclusivamente con le proprie credenziali personali dall’area riservata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In altre parole il servizio risulta essere raggiungibile dal Cassetto Fiscale. Al servizio si accede, grosso modo, con le stesse regole previste per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il provvedimento, infatti, ha esteso a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti privati non titolari di partita Iva, la possibilità di usufruire a pieno del servizio.

Quali informazioni si possono trovare

A indicare le informazioni che si possono trovare è la stessa Agenzia delle Entrate, che spiega che consiste:

Un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Una delle novità più importanti, sicuramente, è il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, che è già accessibile per chi è munito di una partita Iva. Anche i soggetti privati che non ne hanno una lo potranno fornire per farsi recapitare i documenti elettronici.

In sintesi

Volendo sintetizzare al massimo, dal 20 marzo 2024 i contribuenti privati potranno consultare ogni singola fattura elettronica direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate, senza doversi obbligatoriamente registrarsi al servizio.

L’operazione è utile per semplificare le operazioni di consultazione dei diretti interessati.