Marca da bollo in fattura, obbligo anche per i forfettari. Tutti i casi in cui non si deve applicare

La marca da bollo deve essere inserita su ogni fattura esente Iva. Anche quando è emessa elettronicamente: non ne sono esclusi i forfettari

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quando si applica la marca da bollo sulle ricevute fiscali? A disciplinare questo onere è l’articolo 13 della Tariffa Allegata al DPR n. 642/72. In linea di massima, sono tenuti ad acquistare una marca da bollo del valore di 2 euro le imprese ed i professionisti che non addebitano l’Iva sui documenti che emettono. Devono assolvere a questo adempimento anche  i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario.

La legge, in estrema sintesi, prevede l’obbligo di versare l’imposta di bollo per tutte le operazioni che non sono assoggettate all’Iva, nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 77,47 euro.

Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio e capire quali sono le regole che disciplinano l’applicazione della marca da bollo sulle ricevute fiscali e sulle fatture. E soprattutto quali siano le sanzioni previste in caso di violazione.

Ricevute fiscali: quando si applica la marca da bollo

A prevedere l’applicazione della marca da bollo da 2 euro è l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72, che ha stabilito quali siano gli atti – cartacei od elettronici – sui quali deve essere applicato questo costo. È necessario assolvere a questo adempimento nei seguenti casi:

  • fatture, note, conti e documenti simili nei quali vengano registrati addebitamenti o accreditamenti, anche quando non vengono sottoscritti e siano spediti o consegnati tramite terzi;
  • per le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore – o da altri soggetti per suo conto – che servono a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria.

Il contribuente è obbligato a versare l’imposta di bollo per eventuali fatture o ricevute fiscali per operazioni che non risultino essere soggette ad Iva. A prevederlo è l’articolo 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72. L’Iva e la marca da bollo da due euro sono alternative tra di loro.

La marca da bollo su ricevute fiscali e fatture

Il contribuente è tenuto ad applicare la marca da bollo sulle ricevute e sulle fatture per qualsiasi operazione che abbia un importo superiore a 77,47 euro. Nello specifico l’adempimento deve essere assolto nei seguenti casi:

  • quando vengono emesse delle fatture con importi esclusi Iva;
  • nel caso in cui ad emettere la fattura sia un contribuente in regime di vantaggio o nel regime dei minimi;
  • per le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • quando si emettono delle fatture fuori campo Iva, per la mancanza del requisito territoriale;
  • per le fatture non imponibili, perché sono relative a delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, tra le quali rientrano le cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili. Stesso discorso per eventuali prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • eventuali fatture non imponibili perché legate a servizi internazionali o connessi a degli scambi effettuati a livello internazionale.

Marca da bollo da 2 euro: quando non si applica

Adesso abbiamo chiaro quando è necessario procedere con l’applicazione della marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute fiscali. A questo punto diventa importante comprendere anche quando non è necessario applicarla.
La regola generale, sostanzialmente, prevede che risultino essere esenti dall’applicazione della marca da bollo le ricevute e le fatture che risultino essere connesse ad operazioni;

  • soggette ad Iva;
  • che abbiano un importo inferiore a 77,47 euro.

La marca da bollo da 2 euro, inoltre, non deve essere applicata nei seguenti casi:

  • sul documento risulta essere esposta l’Iva. La parte in esenzione è inferiore a 77,47 euro;
  • quando la fattura si riferisce ad esportazioni di merci;
  • nel caso in cui le fatture siano connesse a delle operazioni intracomunitarie;
  • per eventuali fatture la cui Iva sia assolta all’origine, come accade per i prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge.

Come comportarsi con le fatture miste

Come si devono comportare i contribuenti nel caso in cui devono emettere delle fatture o delle ricevute fiscali miste? Dove, in altre parole, ci sono delle operazioni imponibili ai fini Iva e in parte esenti.

A chiarire eventuali dubbi ci ha pensato la risoluzione n. 98/E/01 dell’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato che è necessario considerare l’importo dell’operazione non soggetta ad Iva. Nel caso in cui dovesse essere superiore a 77,47 euro è necessario versare anche l’imposta di bollo. Queste sono situazioni un po’ particolari, per le quali la ricevuta fiscale o la fattura risulta essere assoggettata sia ad Iva che ad imposta di bollo.

L’articolo 26 della Tabella allegato B del DPR n. 642/72 ha specificato che non è necessario versare l’imposta di bollo su:

quietanze di stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Imposta di bollo: chi la deve versare

A questo punto è necessario comprendere a chi spetti l’onere di versare l’imposta di bollo su ogni fattura. A dare indicazioni precise è l’articolo 1199 del Codice Civile, che individua nel soggetto che emette il documento quello tenuto ad assolvere all’obbligo. Anche sotto il profilo economico. l’obbligo deve essere assolto quando il documento viene spedito e consegnato.

Ad ogni modo – almeno secondo quanto è previsto dal DPR 642/1972 – le responsabilità sono in solido tra le parti che sottoscrivono, emettono e ricevono documenti o registri che non siano in regola con l’imposta di bollo. Questo significa che in caso di irregolarità, la sanzione prevista verrà applicata ad entrambe le parti.

Sanzioni previste

A determinare l’ammontare delle sanzioni previste per chi non applica la marca da bollo nei casi previsti dalla legge è l’articolo 35 del DPR 633/1972, nel quale si legge che:

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa.

In sintesi

La marca da bollo deve essere inserita, in linea di principio, sui documenti esenti Iva. Questo significa, in altre parole, che tutti i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario sono tenuti ad applicarla sulle fatture.

L’obbligo non decade nemmeno con l’adozione del formato elettronico dei documenti. L’imposta di bollo, invece che essere applicata materialmente sul documento, deve essere versata con un Modello F24.