Fattura elettronica, nuove regole per i forfettari: cosa cambia

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per le deleghe relative alla fatturazione elettronica. Ecco cosa cambia

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, che devono accedere ai servizi di fatturazione elettronica. Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le istruzioni necessarie per attivare il servizio.

Con il nuovo intervento si è andato a modificare il precedente provvedimento del 5 novembre 2018 e si è reso necessario dopo che è stato esteso a tutti i forfettari l’obbligo della fatturazione elettronica. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali novità sono state introdotte.

Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, ha aggiornato le specifiche tecniche per attivare le deleghe agli intermediari, le quali servono per accedere ed utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, che vengono messi a disposizione direttamente dall’AdE per conto dei deleganti.

Questo intervento è arrivato a fine anno e ha modificato il precedente provvedimento datato 5 novembre 2018: l’aggiornamento, tra l’altro, tiene conto dell’estensione dell’obbligo di emettere la fattura elettronica a tutti i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.

Partendo dal presupposto che ai forfettari manca la dichiarazione Iva, la nuova estensione ha aperto la porta alla possibilità di utilizzare una serie di elementi che sono direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi che è presentata direttamente dal delegante per il periodo d’imposta antecedente rispetto a quello in cui è stata conferita la delega.

Ricordiamo, infatti, che nel momento in cui la delega sia comunicata dall’intermediario in modalità telematica, sono previste alcune verifiche che si basano su alcuni contenuti della dichiarazione Iva presentata dal delegante nel periodo d’imposta precedente a quello di conferimento della delega. Nel caso in cui questi elementi dovessero risultare verificati in maniera positiva, la delega viene attivata immediatamente. I forfettari non presentano la dichiarazione Iva: le verifiche, quindi, potranno essere effettuate sui dati contenuti all’interno della dichiarazione dei redditi.

I dati che vengono richiesti

Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate deve verificare la validità delle deleghe per accedere ai servizi di fatturazione elettronica richiede alcuni dati essenziali:

  • per i contribuenti nel regime ordinario, le informazioni richieste riguardano il volume d’affari e gli importi relativi all’imposta dovuta e quella a credito, così come risulta dal Modello Iva;
  • per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio viene chiesto di indicare l’importo del reddito lordo complessivo. Deve essere indicato, inoltre, l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva, che è indicato all’interno del quadro LM e l’importo corrispondente al reddito complessivo.

Cosa cambia nel 2024 per i forfettari

L’esigenza di dettare le nuove specifiche tecniche per rilasciare le deleghe agli intermediari è stata determinata da un’importante novità del 2024. Il Decreto n. 36/2022 ha introdotto l’obbligo per tutti i contribuenti forfettari – ossia anche per quelli che fino ad oggi ne erano esclusi – di utilizzare la fatturazione elettronica. Fino ad oggi i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e che, nel corso del 2021 avevano fatturato meno di 25.000 euro, erano esonerati da questo adempimento.

Scompare, in estrema sintesi, l’esonero che era stato accordato a particolari categorie di contribuenti, tra i quali rientrano quanti:

  • sono nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011);
  • hanno aderito al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014);
  • siano dei soggetti passivi, come risultano essere le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore. Questi soggetti devono aver esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini Iva e imposte sui redditi, come previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991. Per poter essere esentati dall’obbligo della fatturazione elettronica, comunque vada, devono aver conseguito, nel corso del periodo d’imposta precedente, proventi per attività commerciali inferiori a 65.000 euro.

Ricordiamo che questi soggetti fino al prossimo 31 dicembre 2023 hanno la possibilità di continuare ad emettere la fattura nella modalità tradizionale: di carta. L’obbligo di aderire alla fatturazione elettronica scatta solo e soltanto a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

Come funziona la fattura elettronica per i forfettari

L’accesso al regime forfettario ha determinato, fino ad almeno lo scorso 30 giugno 2022, l’esonero dell’emissione della fatturazione elettronica verso i clienti privati. La Legge di Stabilità 2015, per incentivare l’adesione spontanea, aveva stabilito che i forfettari che avessero emesso esclusivamente delle fatture elettroniche si sarebbero visti ridurre il termine di decadenza per l’accertamento di un anno.

La volontà di estendere ulteriormente l’obbligo di adesione alla fatturazione elettronica è stata espressa direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha un obiettivo ben preciso: contrastare definitivamente l’evasione fiscale. Un’operazione che sostanzialmente è indolore per i contribuenti, dato che non incide in maniera significativa sui costi a carico dei soggetti titolari di Partita Iva.

Ricordiamo che nel caso in cui un contribuente dovesse violare gli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile può andare incontro da una sanzione amministrativa che può essere pari ad un importo compreso tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati. L’importo minimo della sanzione, comunque vada, è pari a 500 euro, nel caso in cui l’irregolarità non sia rilevante ai fini della determinazione del reddito.

In sintesi…

In estrema sintesi il legislatore ha introdotto l’obbligo per tutti i contribuenti – anche quelli che hanno aderito al regime forfettario – di utilizzare la fatturazione elettronica.

Questo ha indotto l’Agenzia delle Entrate a modificare le specifiche tecniche per permettere agli intermediari di ottenere una delega dal contribuente. Quando il commercialista ha la necessità di accedere all’area riservata del proprio cliente per espletare qualche pratica, deve avere una delega telematica. Per potervi accedere il professionista deve fornire alcuni dati all’AdE per dimostrare che è stato delegato: le nuove verifiche tengono conto delle caratteristiche tributarie dei contribuenti forfettari.