Bonus studenti, come funziona il rimborso spese per i figli in DAD

Un bonus studenti riconosciuto sotto forma di rimborso spese ai lavoratori con figli in DAD: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto di materiale informatico (pc, tablet e laptop), per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari. Si tratta di una sorta di bonus studenti riconosciuto ai lavoratori con contratto subordinato, in azienda e alla presenza di precise condizioni.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta, come funziona e quali sono i limiti e il regime fiscale applicabile.

Cos’è e come funziona il rimborso spese riconosciuto ai lavoratori dipendenti

Il bonus studenti riconosciuto ai lavoratori dipendenti per la frequenza di lezioni in DAD non è una novità introdotta dal Governo a seguito dell’emergenza Covid. L’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), alla lettera f-bis), stabilisce infatti che il datore di lavoro può riconoscere somme, servizi e prestazioni alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Tra gli acquisti che riconoscono al lavoratore il rimborso spesa, trattandosi di strumenti destinati ad attività educative educativi, rientrano anche quelli di mezzi/strumenti e servizi finalizzati alla partecipazione delle lezioni di didattica a distanza da parte dei figli (o dei parenti ammessi dalla legge).

Come specificato inoltre dall’Agenzia delle Entrate, tale bonus, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, può essere indirizzato a tutti i parenti/familiari rientranti tra quelli indicati all’art. 12 del TUIR, ovvero:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (coniuge, figli, nuore, genitori, suoceri, fratelli e sorelle).

A tal proposito, bisogna dire che il testo dell’art. 51 del TUIR sopra citato è, di fatto, il risultato delle modifiche operate dalla legge di Stabilità del 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati alle somme, ai servizi e alle prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche nonché alle borse di studio. E inoltre, per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare, l’attuale formulazione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute.

Il bonus studenti, così come disciplinato, verrà però riconosciuto solo ai dipendenti che forniscono la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Bonus studenti: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come accennato sopra, la didattica a distanza rientra tra le attività finanziabili dal datore di lavoro attraverso il ricorso al bonus riconosciuto dall’azienda. Difatti, a seguito dell’emergenza epidemiologica sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione delle lezioni, garantendone la fruizione attraverso la cd. “DAD”. In questo modo, le lezioni online sono state equiparate a quelle in presenza e considerate ufficialmente dal legislatore come attività educativa.

Ora, in quest’ottica, pc, laptop e tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale”, la relazione tra docenti-alunni e, infine, costituiscono dispositivi fondamentali per consentire lo svolgimento delle lezioni e l’apprendimento. Pertanto, si ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto può essere rimborsato dal datore di lavoro.

Bonus studenti, perché il rimborso non può considerarsi reddito imponibile

Sulle modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto di materiale informatico (pc, tablet e laptop), per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari, proprio recentemente, l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare per via di un quesito portato alla sua attenzione.

A rivolgersi all’AE è stata una società che, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, ha intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pc,
tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” ai loro familiari. Con l’istanza di interpello, nello specifico è stato chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito utilizzato e, inoltre, se sul valore del credito welfare utilizzato per le descritte finalità sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.

A tal proposito, con la risoluzione n. 37/E, è stato allora chiarito che: “il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, si ritiene che il rimborso spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir”.

Nella stessa risposta, alla società pronta a riconoscere il rimborso sotto forma di bonus ai familiari studenti, l’Amministrazione finanziaria ha poi precisato che: “il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD”.

Inoltre, di analoghe conclusioni si dovrà tenere presente nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare – una piattaforma che offre ai singoli collaboratori la possibilità di utilizzare i crediti welfare che l’azienda mette a loro disposizione – consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite “documenti di legittimazione” (cd. voucher). Ovviamente, anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni a distanza.