Tredicesima 2023 non pagata: come muoversi per tutelarsi

Cosa è necessario fare quando la tredicesima non è stata pagata. Ecco alcune indicazioni per tutelarsi e far valere i propri diritti

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 10 Gennaio 2024 09:24

Nel corso dell’ultimo mese dell’anno, generalmente in concomitanza con l’arrivo di Natale, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della tredicesima. La normativa italiana prevede che questa mensilità aggiuntiva venga erogata ai lavoratori dipendenti subordinati, impiegati in diversi settori lavorativi.

Volendo sintetizzare al massimo, la tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva dello stipendio. In alcuni casi, il lavoratore dipendente può ricevere anche la quattordicesima, ma solo se questa ulteriore mensilità è prevista dal contratto di lavoro di settore.

È importante sottolineare che il pagamento della tredicesima è, a tutti gli effetti, un obbligo. Il datore di lavoro, comunque vada, ha la possibilità di erogare questa mensilità a rate – un po’ ogni mese – sempre che il contratto di lavoro lo permetta. In questo caso, ovviamente, l’importo non viene erogato a fine anno.

Ma cosa succede nel caso in cui la tredicesima non dovesse essere pagata? Il lavoratore può muoversi, inizialmente, con un sollecito di pagamento. Nel caso in cui questo non fosse sufficiente, il diretto interessato può ricorrere alle vie legali per tutelare la propria posizione. L’azienda ha tempo fino a 40 giorni per effettuare il versamento. Ma cerchiamo di capire cosa possa fare il lavoratore per tutelare la propria posizione.

La tredicesima: in cosa consiste

Partiamo con il ricordare cosa sia la tredicesima. È, a tutti gli effetti, una mensilità aggiuntiva alle erogazioni che spettano ai lavoratori dipendenti. È un pagamento aggiuntivo che può arrivare a corrispondere, economicamente parlando, ad un normale stipendio versato al lavoratore.

Generalmente questa somma viene versata agli aventi diritto alla fine dell’anno: grosso modo intorno al periodo natalizio. In un certo senso può essere considerata come una sorta di gratifica di fine anno, anche se in realtà non è proprio così. Alcuni datori di lavoro, però, preferiscono erogare la tredicesima in dodici diverse mensilità: quindi invece di effettuare un unico versamento a fine anno, la cifra viene suddivisa nelle altre mensilità.

Il diritto alla tredicesima matura lavorando e spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente che siano occupati nel pubblico o nel privato. L’importo erogato è condizionato dall’effettivo tempo lavorato nel corso dell’anno dal singolo lavoratore: per determinare il suo ammontare sono importanti i mesi lavorati, con l’esclusione dei rapporti di lavoro che durano meno di quindici giorni.

Quanti hanno iniziato a lavorare nel corso del mese di dicembre, con ogni probabilità, non vedranno erogata nessuna prestazione aggiuntiva rispetto al salario normale. Questa premessa è importante: prima di procedere con un eventuale sollecito nei confronti del datore di lavoro, è necessario appurare che la tredicesima spetti realmente e in quale entità.

Per capire a quanto debba ammontare la tredicesima è sufficiente fare un calcolo molto semplice: la retribuzione lorda percepita nel corso dell’anno deve essere divisa per i mesi lavorati. Se l’impiego è partito da gennaio, la divisione verrà effettuata per 12.

Quando si cumula la tredicesima

Il diritto alla tredicesima matura mensilmente, nel corso del naturale svolgimento dell’attività lavorativa. Nel caso in cui questa mensilità non dovesse arrivare, la prima domanda da porsi è se realmente costituisca una mensilità aggiuntiva o no. Quanti hanno sottoscritto un contratto di stage o tirocinio non hanno diritto alla tredicesima, anche se lavorano da parecchi mesi. Hanno, invece, diritto a percepire questa mensilità aggiuntiva anche quanti lavorano con un contratto di apprendistato.

La tredicesima spetta indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia sottoscritto un contratto a tempo determinato o indeterminato. Non hanno diritto a questo trattamento, invece, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti dotati di partita Iva, perché sono sprovvisti di un datore di lavoro.

Non si matura il diritto a ricevere la tredicesima nei seguenti casi: con gli straordinari o nel caso in cui si sia deciso di lavorare in orari o giorni aggiuntivi alla normale settimana lavorativa. Non si matura il diritto a riceverla nel caso in cui si acceda ad una aspettativa non retribuita o in caso di scioperi o assenze non giustificate.

Il diritto a ricevere la mensilità aggiuntiva matura nei giorni in cui si lavora effettivamente. O nel corso delle assenze giustificate per i seguenti motivi:

  • ferie;
  • malattia;
  • maternità;
  • congedi retribuiti;
  • cassa integrazione.

Nel momento in cui non si riceve la tredicesima – o il suo importo sia inferiore rispetto a quanto ci si aspettava – è necessario verificare il proprio periodo lavorativo. E verificare, soprattutto, quali giorni siano stati considerati per il suo conteggio.

La tredicesima non viene pagata

Ma come bisogna muoversi, nel momento in cui la tredicesima non venga pagata? Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto ad erogare questa mensilità, indipendentemente che decida di versarla mese per mese o in un’unica soluzione.

Le regole contenute all’interno dei contratti di lavoro – stando a quanto impongono i Contratti Collettivi Nazionali – disciplinano in maniera ben precisa i rapporti che intercorrono tra il datore di lavoro ed il dipendente. La tredicesima rientra all’interno di queste regole: l’erogazione, nella generalità dei casi, deve essere effettuata nel corso del mese di dicembre.

Il lavoratore – una volta che abbia accertato il proprio diritto a ricevere questa mensilità – può muoversi in maniera autonoma, inviando un sollecito, con il quale ne potrà chiedere il pagamento. Il datore di lavoro è obbligato a provvedere al versamento entro 40 giorni. È bene sottolineare che se il dipendente non invia il sollecito, entro tre anni perde il diritto a far valere le proprie ragioni. Il sollecito può essere inviato in maniera autonoma o è possibile rivolgersi ad un sindacato.

Le sanzioni in capo al datore di lavoro

Nel caso in cui il datore di lavoro non proceda con il versamento della tredicesima, il dipendente può chiedere il licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui il sollecito non dovesse bastare – nemmeno quando è stato inviato attraverso un sindacato – il dipendente può agire legalmente.

Nel caso in cui questa non dovesse essere erogata, il datore di lavoro può incorrere in possibili sanzioni e rischia di perdere le agevolazioni previsto dalla normativa, nel caso in cui queste dovesse esserci.