Redditi esteri, quando deve essere usato il Modello 730 o quello PF

I redditi esteri devono essere indicati o nel Modello 730 o in quello PF. Come muoversi per non sbagliare nel compilare la dichiarazione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestiti, all’interno del Modello 730 i redditi esteri? È necessario dichiararli anche in Italia? Partiamo con il rispondere a questa seconda domanda: tutti i redditi percepiti a qualsiasi titolo da un contribuente residente fiscalmente in Italia devono essere dichiarati. Deve essere rispettato il principio di tassazione su base mondiale del reddito. Spetta poi al sistema tributario nazionale provvedere ad eliminare – o quanto meno attenuare – i casi di doppia imposizione.

Cosa significa tutto questo, in estrema sintesi? I contribuenti che dovessero maturare dei redditi esteri e hanno la propria residenza fiscale in Italia, sono tenuti a dichiarali all’Agenzia delle Entrate. Ma come devono essere gestiti i redditi esteri nella propria dichiarazione dei redditi? È possibile trovare questo criterio di tassazione worldwide all’interno dell’articolo 3 del TUIR, il quale prevede che gli eventuali redditi percepiti passi per una tassazione nel Paese in cui sono stati percepiti – il cosiddetto Stato della fonte – e in quello di residenza fiscale. A questa regola, però, ci sono alcune eccezioni, che sono normate dalle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come devono essere gestiti i redditi esteri all’interno del Modello 730.

Dichiarazione dei redditi, l’importanza della residenza fiscale

Il passaggio importante per la definizione di come gestire i redditi esteri è la residenza fiscale del contribuente. Sono considerati residenti in Italia i soggetti che abbiano avuto per la maggior parte del periodo d’imposta (ufficialmente parliamo di 183 giorni, considerando anche, nel conteggio le frazioni):

  • la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del codice Civile. Come residenza viene individuato il luogo nel quale un determinato soggetto ha la propria dimora abituale e dove ha intenzione di rimanerci;
  • il domicilio nel territorio dello Stato. Con il termine domicilio si intende il luogo nel quale i contribuenti hanno sviluppato le relazioni familiari e personali;
  • risultano essere presenti nel territorio dello Stato;
  • sono iscritti, salvo propria opposizione, all’anagrafe della popolazione residente presso una delle varie amministrazioni comunali.

Un contribuente risulta essere residente fiscalmente in Italia quando è presente una delle condizioni appena citate. È sufficiente perché si presenti solo una di queste perché un singolo soggetto sia tenuto a presentare il Modello 730 nel nostro paese.

Modello 730, il fenomeno della doppia imposizione

Attraverso il Modello 730 o il Modello Redditi PF, quando un contribuente è residente fiscalmente in Italia è tenuto a dichiarare i redditi esteri. Le regole, a ogni modo, cambiano a seconda del tipo di reddito che è stato percepito, perché è probabile che stessi debbano essere dichiarati anche nel Paese in cui sono stati percepiti.

Quando si viene a determinare questa situazione siamo davanti a una doppia imposizione giuridica sullo stesso tipo di reddito. Questo avviene quando lo stesso reddito è sottoposto a tassazione sia nello Stato fonte che in quello di residenza fiscale del percipiente.

Onde evitare una doppia tassazione, il contribuente ha la possibilità di applicare in Italia un credito d’imposta per le imposte che sono state pagate all’estero. A prevederlo è l’articolo 165 del TUIR o, nel caso in cui dovesse esistere, la normativa convenzionale. In linea di principio, l’applicazione del credito per le imposte estere si viene a configurare nel momento in cui:

  • il reddito estero concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF;
  • le imposte estere sono state versate a titolo definitivo.

Da sottolineare, a ogni modo, che l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente escluso che spetti del credito d’imposta per eventuali imposte che sono state assolte all’estero e che si riferiscano a dei redditi esteri che sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta in Italia. O a qualsiasi altra imposta sostitutiva. Sono esclusi, quindi, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al patrimonio di società non residenti. E i redditi di capitale, anche quando sono percepiti all’estero.

Modello 730, quali sono i redditi esteri

Ma quali sono i redditi esteri, che devono essere indicati correttamente all’interno del Modello 730 o del Modello Redditi PF? A fornire delle indicazioni precise e ben dettagliate in questo senso ci ha pensato l’articolo 23 del TUIR, che ha fissato dei criteri ben precisi per determinare quali redditi debbano essere presi in considerazione. Ma entriamo nel dettaglio:

  • redditi fondiari: vengono tassati esclusivamente in Italia quando l’immobile si trova nel nostro paese;
  • redditi da lavoro dipendente o autonomo: sono tassati in Italia nel momento in cui la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese;
  • redditi da capitale: devono essere tassati in Italia nel momento in cui il soggetto che li eroga sia residente fiscalmente nel nostro Paese;
  • redditi d’impresa: tassati in Italia nel momento in cui l’impresa ha una stabile organizzazione nel nostro paese;
  • redditi diversi: in questo caso diventa rilevante il luogo dove vengono svolte le attività o dove si trovano i beni;
  • redditi da partecipazione imputati per trasparenza: sono tassati nel nostro Paese quando la società ha residenza fiscale in Italia.

I redditi esteri sono, invece, quelli prodotti oltre confine. Nello specifico vengono considerati come tali:

  • quando il bene da cui provengono è situato all’estero. Un esempio tipico è la seconda casa al mare o in montagna ubicata in Francia o in Svizzera;
  • le attività attraverso le quali sono stati generati sono svolte all’estero;
  • il soggetto che ha corrisposto questo tipo di reddito è residente fiscalmente all’estero.

Modello 730, gestione dei redditi esteri

Nel momento in cui vengono prodotti dei redditi esteri, il contribuente deve fare riferimento dalla normativa sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali estere. È necessario a questo punto compilare il Quadro RW del Modello Redditi PF. Oltre a questo adempimento, il contribuente dovrà inserire il reddito imponibile, pari alla valutazione effettuata nello stato estero ridotto delle spese eventualmente riconosciute, all’interno del quadro RL del modello Redditi PF.

Per quanto riguarda, invece, i redditi da capitale, il Modello 730/2024 prevede una sezione per la dichiarazione di questo tipo di redditi, per cui non sarà più necessario integrare il modello. I dati, in questo caso, dovranno essere inseriti all’interno del quadro LUlteriori dati, il quale prevede la nuova Sezione III Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, dedicata alla dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera che non hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta.