Anche i lavoratori autonomi adesso godono di una forma di aiuto Inps in caso di drastica riduzione del lavoro, e dunque del proprio reddito. Si tratta dell’Iscro, una speciale indennità divenuta ormai strutturale nel nostro ordinamento che viene riconosciuta
Iscro, cos’è l’indennità per le partite Iva
L’Iscro, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, è una misura che è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di bilancio 2021 e diventata poi strutturale come parte del sistema degli ammortizzatori sociali a partire dal 1° gennaio 2024 con la Legge di bilancio 2024.
I beneficiari dell’Iscro sono obbligati a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. Entro 30 giorni dall’invio della domanda il lavoratore deve contattare un centro per l’impiego per la stipula del cosiddetto patto di servizio. In alternativa, è lo stesso centro per l’impiego a contattare direttamente la persona interessata entro 90 giorni.
A chi spetta: i requisiti
L’Iscro interessa solo ed esclusivamente le persone iscritte alla Gestione separata dell’Inps che svolgono attività di lavoro autonomo come professione abituale.
In particolare, l’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti richiesti.
Per poter ricevere l’aiuto, il beneficiario deve rispettare diversi requisiti. In particolare:
- non essere titolare di pensione diretta
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie oltre all’Inps alla data di presentazione della domanda
- non essere beneficiario di Assegno di inclusione, NASpI, DIS-COLL o compensi da cariche elettive o politiche diversi dal gettone di presenza per l’intero periodo di fruizione della indennità Iscro, pena la decadenza
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda (il cosiddetto anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai 2 anni precedenti all’anno di riferimento. Per fare un esempio, se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento)
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente
- essere in regola con i contributi previdenziale obbligatori. Il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio Durc online
- essere titolare di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di 3 anni dalla data di presentazione della domanda. In questo arco di tempo deve essere presente un’attività professionale attiva con relativa partita Iva e questa deve essere connessa all’attività autonoma per cui il lavoratore presenta domanda. Nel caso di partecipante a studio associato, l’Inps verifica la partecipazione del lavoratore nello studio nei 3 anni
- autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Inps.
L’Iscro è, invece, compatibile e cumulabile con l’assegno di invalidità.
Quanto spetta
Ma quanto spetta? Gli importi sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
L’Iscro è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
Esempio: se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:
determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);
dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);
moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro)
Inoltre, è mensile e la cifra può essere compresa tra 250 euro e massimo 800 euro. Ciò significa che, se, facendo questo calcolo, la cifra risultasse di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità viene comunque erogata per un minimo di 250 euro mensili e un massimo di 800 euro.
Nel caso di attività professionale individuale viene considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma come riportato nella Dichiarazione dei redditi nel quadro RE. Nel caso di partecipazione a studi associati si considera invece solo il quadro RH. Per le partite Iva in regime forfettario solo il quadro LM.
Non è invece considerato il reddito da lavoro:
- dipendente
- parasubordinato
- da partecipazione a impresa.
La prestazione concorre alla formazione del reddito ma non comporta accredito di contribuzione figurativa.
Quando si perde il diritto all’indennità e con cosa è incompatibile
Ci sono diversi casi in cui l’Iscro cessa di essere riconosciuta, e cioè quando:
- si chiude la partita Iva (se nel corso dell’erogazione dell’indennità)
- si inizia a prendere la pensione diretta
- ci si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie che non siano l’Inps
- si ottiene l’Assegno di inclusione.
Attenzione anche a chi prende altri aiuti. L’Iscro è incompatibile con:
- pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle sue forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza
- Ape sociale
- Assegno di inclusione
- NASpI, DIS-COLL, ALAS e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Invece è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche ma solo se per queste è previsto come compenso il solo gettone di presenza. Se invece sono previsti compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza, no.
Quando e come fare domanda
Per presentare la domanda le partita Iva possono farlo in tre modi diversi entro il 31 ottobre di ciascun anno:
- online. Per accedere è necessario essere in possesso di, alternativamente:- Spid di livello 2 o superiore
– Carta di identità elettronica 3.0 (Cie)
– Carta nazionale dei servizi (Cns). - tramite Contact center al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
- rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Inps.