Cos’è l’Anticipo Pensionistico Sociale e come funziona

Scopri di più sull'APE Sociale, a chi si rivolge e come funziona

Foto di Alessandro Speziali

Alessandro Speziali

Esperto di Economia

Dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, durante gli studi magistrali vola all'Università della California dove ha modo di studiare la finanza da un punto di vista internazionale.

Con l’abbreviazione Ape, in ambito fiscale, si indica l’anticipo pensionistico. All’atto pratico, dà la possibilità di andare in pensione coloro che hanno un’età di 63 anni, dunque prima rispetto alle condizioni imposte dalla Riforma Fornero.

Se con la norma inserita nella legge di stabilità del 2017 l’idea iniziale del Governo era quella di introdurre solo un tipo di Ape – quella volontaria -, le trattative hanno poi portato un’altra possibilità a costo zero per i lavoratori: l’Ape sociale, valido solo in determinate condizioni. Come il nome suggerisce, si tratta di un sostegno economico per aiutare chi non è ancora arrivato alla pensione e si trova in particolari condizioni di difficoltà, prorogato di un ulteriore anno con la Legge Bilancio 2022.

Cos’è l’Ape sociale

L’Ape sociale, o anticipo pensionistico, è un progetto sperimentale che, senza alcun onere economico, consente il prepensionamento a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età.

L’indennità, a carico dello Stato ed erogata dall’INPS, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, in particolare dall’articolo 1, commi dal 179 al 186, ed è stata prorogata anche per il 2022. A tal fine, il governo italiano ha stanziato 141,4 milioni di euro per il 2022, 275 milioni per 2023, e 247,6 milioni per il 2024, con l’ampliamento delle categorie di lavori gravosi, che andranno a ricevere l’indennizzo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Ape sociale: requisiti e come funziona

Per accedere all’APE Sociale, occorre essere in possesso di una età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi di età e trovarsi in una delle seguenti situazioni:

 a) essere in stato di disoccupazione:

a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966,

oppure per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione di essere in possesso, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, di periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante

b) di assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi:

  • il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992,
  • oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

c) di avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%:

per queste tre categorie, da a) a c), è richiesta anche una anzianità contributiva minima di almeno 30 anni

 d) di essere un lavoratore “gravoso” e che questa attività (o anche più di una) venga svolta per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci:

per questa categoria è richiesta, invece, una anzianità contributiva minima pari ad almeno 36 anni.

Per i soli lavoratori “gravosi” dipendenti, di seguito elencati, è necessaria una anzianità contributiva minima pari a 32 anni:

  • operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini,
  • ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2),
  • conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3).

Il netto mensile dell’Ape sociale, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione – se inferiore a 1.500 euro -, o pari a 1.500 euro – se la pensione è pari o maggiore di questo importo. In caso di più gestioni pensionistiche, il calcolo avviene pro quota per ciascuna gestione, rapportandolo ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

Ape sociale 2022: le novità

Ora che sappiamo come funziona l’Ape sociale in generale, andiamo a scoprire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Questa, soprattutto, ha infatti allungato l’elenco delle mansioni gravose con 8 nuove categorie, per un totale di 23:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati, agricoltori;
  • conduttori d’impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori d’impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori d’impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e d’impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori d’impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.