Pos e scontrini, non c’è più l’obbligo di ricevuta ma basta l’estratto conto: cosa cambia

L'attuazione del decreto Pnrr introduce importanti novità nel campo dei pagamenti elettronici. Addio alle ricevute cartacee, ma occhio alle due condizioni fondamentali. Come cambiano 730 e operazioni con le PA

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

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Il decreto Pnrr introduce importanti novità nel campo dei pagamenti elettronici. Dopo la fiducia incassata alla Camera il 9 aprile e l’ok del Senato il 15 aprile, il provvedimento è stato convertito in legge. Al comma 1 dell’articolo 8 si specifica che non sarà più obbligatorio rilasciare la ricevuta cartacea del Pos, ma come “prova” basterà l’estratto conto bancario.

Non si dovrà dunque più conservare lo scontrino non fiscale dopo un pagamento con carta di credito, di debito o prepagata. Una bel “sollievo” pratico per le aziende, dato che il limite minimo di conservazione di questi documenti è stabilito in 10 anni. La nuova norma stabilisce però il rispetto di due condizioni precise.

Cosa prevede la nuova norma del dl Pnrr sui pagamenti con Pos

Le nuove ricevute valide a tutti gli effetti per i fini fiscali diventeranno dunque le comunicazioni e i documenti elaborati da banche e intermediari finanziari. Cioè anche gli estratti conto digitali scaricabili da home banking e app. Ovviamente parliamo di documenti diversi dalle fatture o dagli scontrini fiscali, che vengono emessi dagli apparecchi per i pagamenti elettronici ma che hanno esclusivamente valore di testimonianza fisica dell’avvenuta transazione. Ecco di seguito il testo del decreto legge:

Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.

Le due condizioni da rispettare

La nuova impostazione, cioè la caduta dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos, è però vincolata al rispetto di due condizioni fondamentali che prevedono comunque l’archiviazione (seppur digitale) di documentazione:

  • i documenti bancari dovranno contenere le informazioni relative alle singole transazioni (data, importo e beneficiario);
  • i dati dei pagamenti elettronici andranno comunque conservati secondo tempi e regole dettati dall’articolo 2220 del Codice Civile, ossia per almeno 10 anni, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

Cosa conservare e come cambia il 730

Le ricadute della nuova norma nella quotidianità fiscale dei contribuenti sono molteplici. A partire dall’addio ai faldoni pieni di ricevute fisiche delle singole transazioni effettuate tramite Pos. Un vantaggio non indifferente per esercenti e imprese, anche per quanto riguarda i pagamenti elettronici di attività come le spese per trasferte o missioni di rappresentanza.

Un altro cambiamento sostanziale riguarda le detrazioni fiscali nel modello 730. Come nei casi di spese sanitarie o altre operazioni detraibili, le regole stabiliscono che il pagamento sia effettuato “con strumenti tracciabili”. Per questo motivo, gran parte dei contribuenti ha conservato finora entrambe le ricevute emesse dal Pos, e cioè sia lo scontrino fiscale sia la ricevuta del terminale. Con l’approvazione del dl Pnrr le cose ovviamente cambiano: per beneficiare della detrazione fiscale sarà sufficiente conservare lo scontrino o la fattura, nei quali è già indicata la modalità di pagamento, mentre la tracciabilità potrà essere dimostrata allegando la schermata digitale della singola operazione o l’estratto conto bancario.

La novità non concerne soltanto i classici acquisti in negozi e attività commerciali, ma anche i pagamenti presso le Pubbliche Amministrazioni fisicamente o tramite portali digitali come il sistema PagoPA. Anche in questo caso, non sarà più obbligatorio conservare la copia cartacea della ricevuta di pagamento elettronico. Per contro, l’ente sarà tenuto verificare l’avvenuto versamento per via telematica ma non potrà più chiedere al cittadino di esibire la ricevuta cartacea come prova della transazione. Neanche a fini fiscali o per il riconoscimento di contributi e agevolazioni.