Aiuti alle p. Iva: tutti i bonus che è possibile richiedere

Non solo aiuti una tantum Inps, sono diversi i bonus che le p. Iva possono richiedere e ottenere quest'anno: di seguito proviamo a fare un elenco completo

Pubblicato: 16 Marzo 2023 10:37

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Non solo aiuti una tantum riconosciuti dall’Inps a chi è in difficoltà, quest’anno sono diversi i bonus che le p. Iva possono richiedere e ottenere. Di seguito proviamo a fare un elenco completo ed esaustivo dei sussidi destinati ai liberi professionisti, in quanto lavoratori, contribuenti e/o genitori.

ISCRO 2023: un bonus mensile per le p. Iva

Non si tratta di certo di una novità, ma di una conferma: l’ISCRO, ovvero l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata confermata per le p. Iva anche quest’anno.

I requisiti per ottenerla rimangono quelli riportati nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, con la quale l’Inps ha fornito le istruzioni in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

In particolare, i destinatari dell’ISCRO sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata (di cui art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni antecedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari dovranno presentare domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascuno anno (2021, 2022 e 2023). A cambiare di anno in anno, però, sono stati i limiti reddituali.

Nel 2023, in particolare – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità ISCRO (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020 l’importo dell’ISCRO per l’anno 2023, invece, verrà erogato sotto forma di bonus mensile cui importo sarà compreso tra un minimo di 254,75 euro e un massimo di 881,23 euro. In aumento rispetto agli scorsi anni, anche per contrastare gli effetti dell’inflazione (qui di quanto sono aumentati i prezzi).

Bonus internet alle p. Iva: le regole 2023

Attivo anche per il 2023 il cd. bonus internet destinato alle p. Iva, ovvero il voucher connettività erogato sotto forma di contributo per gli abbonamenti ad internet ultraveloce.

La Commissione Europea ha approvato la proroga della misura per tutto il 2023. Gli operatori di telecomunicazioni possono quindi, salvo esaurimento delle risorse, attivare i voucher fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus internet è rivolto a:

  • micro, piccole e medie imprese;
  • persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale (articolo 2229 del Codice civile) o una delle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4).

I voucher connettività possono essere di diverse tipologie:

  • Voucher A1, ovvero un contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s;
  • Voucher A2, cioè un contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari;
  • Voucher B, ovvero un contributo di connettività pari a 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari (per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s);
  • Voucher C, e cioè un contributo di connettività pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari (per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s).

I beneficiari possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. La misura prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga (qui le p. Iva che fanno parte delle professioni ammesse al bonus).

Bonus P. Iva: gli aiuti per i genitori

Rientrano tra gli aiuti spettanti ai genitori, lavoratori dipendenti ma anche liberi professionisti, tutti i bonus riconosciuti dall’Inps in presenza di figli a carico (e nel rispetto di determinati limiti reddituali e condizioni familiari).

Per il 2023, i bonus che gli autonomi possono richiedere e ottenere in quanto genitori sono:

  • bonus baby sitter e centri estivi (per cui si è in attesa di apposita circolare Inps);
  • assegno di natalità (cd. bonus Bebè);
  • bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione (qui come fare domanda);
  • premio nascita (cd. bonus 800 euro mamme domani: qui le istruzioni).

A questi bonus, poi, si vanno aggiungere i sussidi destinati alle famiglie in difficoltà, come:

E a proposito di situazioni di disagio economico e/o familiare, al momento rimane compatibile con il possesso della p. Iva anche il reddito di cittadinanza: per cui continuerà a essere riconosciuto (fino al suo totale smantellamento) sia a chi ha un lavoro dipendente sia a chi esercita professione autonomia, ma ovviamente a patto mantengano i requisiti elencati dal legislatore per poter beneficiare del sussidio (qui come sono cambiati e chi verrà favorito).

Anche il bonus psicologo spetta alle p. Iva

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, che è stata approvata dal governo a seguito dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, in aiuto alle persone che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Questo tipo di aiuto spetta tanto ai lavoratori dipendenti quanto alle p. Iva, purché rispettino i seguenti requisiti:

  • essere cittadini residenti in Italia;
  • disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non superiore a 50mila euro.

La domanda per il contributo doveva però essere presentata all’Inps dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica e, in caso di accoglimento, al richiedente viene riconosciuto – una volta sola in suo favore – un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, anche per il 2023, parametrata ai valori ISEE .

L’accoglimento della domanda avviene tramite l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, per cui chi ha fatto domanda tra settembre e ottobre ha tempo fino a marzo-aprile 2023 per utilizzarlo. Decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.