Con la circolare n. 35 del 4 marzo 2022 sono stati indicati dall’Inps gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità/paternità. Le nuove istruzioni dell’Istituto fanno seguito alla comunicazione della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2021. Con la circolare n. 15/2022, infatti, è stata comunicata la misura per l’anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Vediamo dunque quali sono le retribuzioni di riferimento per quest’anno.
Paternità e maternità: le retribuzioni di riferimento nell’anno 2022 per lavoratori soci di società, agricoli e familiari
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, gli importi giornalieri indicati dall’Inps servono per determinare, per le categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche spettanti.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali di paternità e maternità, spettanti per eventi cadenti nell’anno 2022, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione di queste stesse prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a 44,40 euro. Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, invece, il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato dall’Inps non appena disponibile. Nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro.
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Indennità paternità e maternità per i lavoratori autonomi: le istruzioni Inps per il 2022
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonom (qui le istruzioni Inps per fare domanda), devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022;
- Artigiani 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022;
- Commercianti 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022;
- Pescatori 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Inoltre, sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, per le nascite avvenute nel 2022, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2022, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sono:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 354,73 euro mensili per complessivi 1.773,65 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (Isee, qui come calcolarlo) pari a 17.747,58 euro.
Come calcolare gli importi di paternità e maternità della Gestione Separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata invece, per l’anno 2022, se non sono pensionati e non risultano già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’indennità di maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, per l’anno 2022, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (pari, per il 2022, a 16.243,00 euro). L’Inps, inoltre, ha ricordato che per l’anno 2022 il massimale di reddito previsto è pari a 105.014,00 euro.
Tenendo conto di aliquote e importi minimi 2022, relativamente alle indennità di paternità e maternità per i liberi professionisti, quindi, il contributo mensile utile è pari a:
- 355,04 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 %;
- 456,43 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
- 474,16 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%.