Come saranno i contratti della Pubblica amministrazione nei prossimi anni? L’Aran-Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, sta portando avanti da mesi una trattativa con i sindacati per fissare i punti del nuovo contratto delle Funzioni centrali.
Nell’ultima versione del CCLN discussa il 19 ottobre, l’attenzione è tutta sul tema della disciplina delle progressioni economiche orizzontali e soprattutto del rapporto di lavoro agile e a distanza.
Indice
Smart working PA dall’estero, si può?
La grande novità della nuova bozza è che, se sarà accettata da tutte le parti e confermata, sarà possibile lavorare in smart working nella Pubblica amministrazione anche dall’estero. Dalla versione precedente è stata cancellata la frase secondo la quale il lavoro in smart working può essere eseguito fuori dai locali dell’amministrazione “ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale”.
Un’ottima notizia dunque per tutti i dipendenti pubblici che abbiano esigenze di questo tipo. La modifica è stata pensata soprattutto per i frontalieri e chi accompagna il coniuge che va a lavorare all’estero.
Ci dovranno essere però delle condizioni specifiche: dovranno infatti essere garantite le condizioni minime di tutela della sicurezza del lavoratore, la piena operatività della dotazione informatica e la riservatezza dei dati.
Come funziona lo smart working nella PA
Come chiarito nella bozza, l’adesione al lavoro agile (quello che comunemente chiamiamo smart working) ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, sia con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
L’amministrazione pubblica individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, con l’esclusione dei lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni che non possono essere usate da remoto.
Smart working, a quali lavoratori la priorità
Lo smart working, in particolare, deve essere favorito per quei lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. A titolo esemplificativo, ad esempio:
- genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
- dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
- dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.
Smart working, come funziona: le regole per i dipendenti pubblici
La prestazione lavorativa in modalità agile, cioè in smart working, è articolata in 3 fasce temporali:
- fascia di operatività: il lavoratore, per finalità di coordinamento con i colleghi, per ricevere indicazioni e direttive circa l’esecuzione del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di efficacia nell’erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti:
- fascia di contattabilità: il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Questa fascia oraria contiene, al suo interno, la fascia di operatività. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e i permessi per assemblea. Il dipendente che ne fruisce è sollevato dagli obblighi per le fasce di contattabilità e di operatività
- fascia di inoperabilità: il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Questa fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo a cui il lavoratore è tenuto e ricomprende in ogni caso il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
Cosa succede in caso di problemi tecnici
In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente.
Attenzione: perché in questo caso, qualora le problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
Cosa cambia per il lavoro da remoto nel nuovo CCNL
La bozza del nuovo CCNL introduce anche un’altra importante novità: inserisce infatti tra il lavoro a distanza anche quello da remoto, che a differenza dello smart working avrà vincoli di orario e di sede.
Il lavoro da remoto può essere prestato anche, si legge, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
Il lavoro da remoto, realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione, può essere svolto nelle forme seguenti:
- telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo il lavoratore è soggetto agli stessi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.
Sono anche garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause e permessi orari.
Le amministrazioni pubbliche possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo, con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, nel caso di attività in cui sia richiesto un presidio costante del processo e dove sussistano i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività e il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi.
L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la verifica.