Bagaglio a mano incluso nel biglietto e rimborsi più veloci, le nuove regole sui voli

L'intesa raggiunta il 15 giugno tra Parlamento e Consiglio Ue rafforza i diritti dei passeggere aerei dopo quasi 13 anni di trattative

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Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

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Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto il 15 giugno 2026, dopo 13 anni di trattative, un’intesa politica che aggiorna le regole sui rimborsi e sull’assistenza ai passeggeri aerei. La revisione tocca il Regolamento (CE) 261/2004, la norma a cui ci si appella oggi quando un volo viene cancellato, ritarda o accumula passeggeri oltre i posti disponibili.

Chi parte da un aeroporto europeo o atterra in Europa con una compagnia Ue avrà nuovi diritti: bagaglio a mano incluso nella tariffa di acquisto, divieto per la compagnia di annullare gli altri voli del biglietto se salta il primo, risposta al reclamo entro 30 giorni.

Il voto definitivo è atteso a luglio in riunione plenaria. Le nuove norme si applicheranno dalla seconda metà del 2027.

Quando spetta il rimborso e quanto vale

Il rimborso economico per l’areo in ritardo o cancellato, fin qui agganciato a 3 fasce per distanza del volo, non cambia negli importi. Spettano:

  • 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per voli all’interno dell’Ue o tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per voli più lunghi.

Il diritto al rimborso scatta in due scenari:

  • ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore;
  • cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza.

Le tutele si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Ue (con qualsiasi compagnia) e a chi arriva in Europa da un Paese extra Ue volando con un vettore europeo.

Il braccio di ferro più duro si è giocato proprio sulla questione delle 3 ore. Il Consiglio chiedeva di alzare la soglia a 4 ore per ridurre il carico sulle compagnie ma il Parlamento ha difeso il limite del Regolamento (CE) 261/2004 e ha avuto la meglio.

Reclami con risposta entro 30 giorni

Una delle modifiche più significata per i passeggeri riguarda la procedura di reclamo. Oggi è spesso un percorso a ostacoli e perdite di tempo tra chiamate inconcludenti e moduli ignorati. Le nuove regole impongono alle compagnie aeree:

  • il riconoscimento immediato della richiesta,
  • una risposta esaustiva entro 30 giorni;
  • l’invio entro 96 ore dall’arrivo del volo di una comunicazione elettronica con tutte le informazioni sui diritti del passeggero in quel caso specifico.

I diritti del passeggero in attesa: pasti gratuiti e hotel

I servizi che il vettore deve garantire al passeggero in attesa vengono ora codificati con paletti precisi:

  • bevande e snack dopo 2 ore di attesa;
  • pasti gratuiti dopo 3 ore (fino a 3 al giorno);
  • hotel pagato dalla compagnia se il volo slitta al giorno successivo;
  • accesso a internet;
  • due telefonate.

Resta il diritto, oggi spesso ignorato dai vettori low cost, alla riprotezione su un volo alternativo (anche di un’altra compagnia) entro 3 ore, a spese del vettore originale.

Bagaglio a mano nel prezzo del biglietto e stop al no-show denial

Due novità riguardano il momento dell’acquisto del biglietto aereo.

La prima è che il bagaglio a mano dovrà essere incluso nella tariffa che il passeggero vede nel preventivo, non aggiunto come supplemento a sorpresa al check-in.

La seconda riguarda i biglietti di andata e ritorno e i biglietti con scali. Oggi se il passeggero non si presenta al primo volo, la compagnia di norma cancella anche i successivi: si tratta di una pratica nota come no-show denial. Con il nuovo Regolamento sarà vietata.

Restano fuori dal divieto le tutele per persone con disabilità, donne in gravidanza e minori non accompagnati, per i quali il vettore può chiedere comunicazioni in anticipo.

Quando la compagnia può non pagare

Le compagnie potranno continuare a non versare il rimborso solo in caso di circostanze eccezionali, la clausola che oggi è il principale motivo di rifiuto – e che ricordiamo non si applica agli aumenti sul cherosene.

Il nuovo testo spiega che i vettori possono evitare il rimborso in caso di:

  • maltempo estremo;
  • calamità naturali;
  • eventi bellici;
  • scioperi di soggetti esterni alla compagnia (per esempio i controllori di volo).

Chiarisce anche un punto storicamente controverso: gli scioperi del personale della compagnia restano una sua responsabilità e non escludono il rimborso al passeggero.

Quando entrano in vigore le nuove regole

Bisognerà aspettare il voto in plenaria a luglio 2026, poi la revisione legale-linguistica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione effettiva è prevista dalla seconda metà del 2027.

Fino ad allora valgono le regole attuali, applicate in Italia dall’Enac: in caso di disservizio si presenta reclamo prima alla compagnia e, se la risposta non arriva o non è soddisfacente, all’autorità nazionale.