Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto il 15 giugno 2026, dopo 13 anni di trattative, un’intesa politica che aggiorna le regole sui rimborsi e sull’assistenza ai passeggeri aerei. La revisione tocca il Regolamento (CE) 261/2004, la norma a cui ci si appella oggi quando un volo viene cancellato, ritarda o accumula passeggeri oltre i posti disponibili.
Chi parte da un aeroporto europeo o atterra in Europa con una compagnia Ue avrà nuovi diritti: bagaglio a mano incluso nella tariffa di acquisto, divieto per la compagnia di annullare gli altri voli del biglietto se salta il primo, risposta al reclamo entro 30 giorni.
Il voto definitivo è atteso a luglio in riunione plenaria. Le nuove norme si applicheranno dalla seconda metà del 2027.
Indice
Quando spetta il rimborso e quanto vale
Il rimborso economico per l’areo in ritardo o cancellato, fin qui agganciato a 3 fasce per distanza del volo, non cambia negli importi. Spettano:
- 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri;
- 400 euro per voli all’interno dell’Ue o tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro per voli più lunghi.
Il diritto al rimborso scatta in due scenari:
- ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore;
- cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza.
Le tutele si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Ue (con qualsiasi compagnia) e a chi arriva in Europa da un Paese extra Ue volando con un vettore europeo.
Il braccio di ferro più duro si è giocato proprio sulla questione delle 3 ore. Il Consiglio chiedeva di alzare la soglia a 4 ore per ridurre il carico sulle compagnie ma il Parlamento ha difeso il limite del Regolamento (CE) 261/2004 e ha avuto la meglio.
Reclami con risposta entro 30 giorni
Una delle modifiche più significata per i passeggeri riguarda la procedura di reclamo. Oggi è spesso un percorso a ostacoli e perdite di tempo tra chiamate inconcludenti e moduli ignorati. Le nuove regole impongono alle compagnie aeree:
- il riconoscimento immediato della richiesta,
- una risposta esaustiva entro 30 giorni;
- l’invio entro 96 ore dall’arrivo del volo di una comunicazione elettronica con tutte le informazioni sui diritti del passeggero in quel caso specifico.
I diritti del passeggero in attesa: pasti gratuiti e hotel
I servizi che il vettore deve garantire al passeggero in attesa vengono ora codificati con paletti precisi:
- bevande e snack dopo 2 ore di attesa;
- pasti gratuiti dopo 3 ore (fino a 3 al giorno);
- hotel pagato dalla compagnia se il volo slitta al giorno successivo;
- accesso a internet;
- due telefonate.
Resta il diritto, oggi spesso ignorato dai vettori low cost, alla riprotezione su un volo alternativo (anche di un’altra compagnia) entro 3 ore, a spese del vettore originale.
Bagaglio a mano nel prezzo del biglietto e stop al no-show denial
Due novità riguardano il momento dell’acquisto del biglietto aereo.
La prima è che il bagaglio a mano dovrà essere incluso nella tariffa che il passeggero vede nel preventivo, non aggiunto come supplemento a sorpresa al check-in.
La seconda riguarda i biglietti di andata e ritorno e i biglietti con scali. Oggi se il passeggero non si presenta al primo volo, la compagnia di norma cancella anche i successivi: si tratta di una pratica nota come no-show denial. Con il nuovo Regolamento sarà vietata.
Restano fuori dal divieto le tutele per persone con disabilità, donne in gravidanza e minori non accompagnati, per i quali il vettore può chiedere comunicazioni in anticipo.
Quando la compagnia può non pagare
Le compagnie potranno continuare a non versare il rimborso solo in caso di circostanze eccezionali, la clausola che oggi è il principale motivo di rifiuto – e che ricordiamo non si applica agli aumenti sul cherosene.
Il nuovo testo spiega che i vettori possono evitare il rimborso in caso di:
- maltempo estremo;
- calamità naturali;
- eventi bellici;
- scioperi di soggetti esterni alla compagnia (per esempio i controllori di volo).
Chiarisce anche un punto storicamente controverso: gli scioperi del personale della compagnia restano una sua responsabilità e non escludono il rimborso al passeggero.
Quando entrano in vigore le nuove regole
Bisognerà aspettare il voto in plenaria a luglio 2026, poi la revisione legale-linguistica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione effettiva è prevista dalla seconda metà del 2027.
Fino ad allora valgono le regole attuali, applicate in Italia dall’Enac: in caso di disservizio si presenta reclamo prima alla compagnia e, se la risposta non arriva o non è soddisfacente, all’autorità nazionale.