Mi ammalo prima di partire: perdo i soldi del viaggio?

Una malattia può far saltare il viaggio senza garantire il rimborso e spesso il problema è nelle clausole accettate mesi prima.

Foto di Giorgia Dumitrascu

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato:

Il check-in resta sul telefono, l’hotel è già stato pagato e nella mail della compagnia, arrivata dopo la richiesta di annullamento viaggio per malattia, compare l’elenco dei documenti da inviare: certificato medico, attestazione sanitaria, numero della polizza acquistata insieme al volo. A pochi giorni dalla partenza molte prenotazioni vengono già considerate “non rimborsabili”.

Chi non può più partire si ritrova a rileggere condizioni accettate mesi prima, penali applicate man mano che la data si avvicina e clausole che distinguono una semplice rinuncia da situazioni in cui il viaggio, per effetto della malattia, non può più essere realmente utilizzato.

La malattia basta per avere il rimborso?

La presenza di un certificato medico non basta, da sola, a ottenere il rimborso del viaggio.

“Nei contratti di trasporto e nei pacchetti turistici il discrimine è capire se quella condizione di salute rendeva ancora utilizzabile la prestazione acquistata oppure no”.

Un ricovero improvviso, un intervento urgente o una patologia incompatibile con la partenza incidono in modo diverso rispetto a un malessere che rende il viaggio solo più difficile o sconsigliato.
Nel rapporto contrattuale il riferimento è l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.:

“La prestazione perde utilità per il viaggiatore perché l’evento sopravvenuto impedisce concretamente di usufruirne”.

Nei pacchetti turistici si aggiunge la disciplina del Codice del Turismo, che consente il recesso prima della partenza, con penali variabili in base al momento della cancellazione e alle condizioni accettate.
Per questo che richieste molto simili possono avere esiti diversi. Una tariffa non rimborsabile, acquistata a pochi euro in meno rispetto a quella flessibile, può lasciare spazio soltanto a un voucher o al recupero delle tasse aeroportuali.

Non tutti i viaggi si cancellano allo stesso modo

Nel rimborso viaggio per malattia il contratto concluso dal viaggiatore delimita già il perimetro delle somme recuperabili. Trasporto aereo, struttura ricettiva e pacchetto turistico seguono regole diverse e spostano in modo diverso il peso economico della cancellazione.
Nel trasporto aereo la differenza non riguarda solo la presenza di una tariffa rimborsabile. Il primo errore è credere che tutte le somme paghino la stessa cosa.

“Le formule “light” o “non refundable” consentono al vettore di trattenere il corrispettivo del trasporto, perché il posto viene considerato definitivamente sottratto alla vendita”.

Restano invece fuori da questa logica le tasse aeroportuali riferite a servizi non fruiti dal passeggero. La Cassazione ha ribadito che tali importi non coincidono con il prezzo del trasporto e devono essere restituiti se il servizio non viene utilizzato (Cass. ord. n. 10606/2023). Diverso è il caso della cancellazione imputabile alla compagnia: lì il problema si sposta sull’inadempimento del vettore e sugli obblighi restitutori previsti dal Regolamento CE n. 261/2004.

Con hotel e strutture ricettive il margine di rimborso dipende soprattutto dal momento in cui viene comunicata la rinuncia. Una cancellazione effettuata pochi giorni prima della partenza produce effetti molto diversi rispetto a una disdetta tempestiva prevista dalle condizioni di prenotazione.

“La comunicazione tardiva della cancellazione riduce le somme recuperabili dal cliente”.

Nei contratti conclusi tramite piattaforme online possono inoltre convivere condizioni differenti tra intermediario e struttura, con effetti che ricadono sul rimborso finale riconosciuto al cliente.

Nel pacchetto turistico trasporto, alloggio ed eventuali servizi accessori confluiscono in un contratto unitario disciplinato dagli artt. 32 e seguenti del Codice del Turismo. Il viaggiatore può recedere prima della partenza anche fuori dai casi di cancellazione del tour operator, ma il recesso comporta normalmente penali proporzionate al momento in cui viene comunicata la rinuncia. La documentazione sanitaria rileva soprattutto nella prova dell’impedimento e nell’eventuale attivazione della polizza annullamento collegata al pacchetto.

“Due viaggiatori con lo stesso problema di salute possono quindi ottenere risultati molto diversi a seconda delle clausole sottoscritte e dal momento in cui il recesso viene comunicato”.

Se il biglietto non è rimborsabile, si perde davvero tutto?

La dicitura “non rimborsabile” non chiude ogni diritto alla restituzione delle somme pagate.

“Nei casi di rimborso del biglietto aereo per malattia il problema riguarda quali importi restano collegati a un servizio mai usato e quali, invece, sono acquisiti dal vettore in forza delle condizioni tariffarie accettate dal passeggero”.

Il corrispettivo del trasporto può restare alla compagnia se la tariffa esclude il rimborso in caso di rinuncia del viaggiatore. Diversa è la posizione delle somme riferite a prestazioni non eseguite, come tasse aeroportuali, addizionali o servizi accessori inutilizzati. La giurisprudenza ne ammette la restituzione se il volo non viene effettuato. La distinzione pesa soprattutto nelle tratte acquistate con tariffe promozionali, dove il recupero integrale del prezzo può esser escluso mentre sopravvive la restituzione delle componenti accessorie non maturate.

Un ricovero ospedaliero documentato, un intervento chirurgico urgente o una patologia incompatibile con la partenza incidono diversamente rispetto a situazioni meno gravi o prive di adeguata certificazione sanitaria. Nel contenzioso sui rimborsi le compagnie valorizzano spesso proprio questo aspetto: non la presenza generica della malattia, ma la prova concreta che il passeggero non potesse usufruire del trasporto acquistato.

Il recupero integrale del prezzo è quindi solo una delle possibili conseguenze; in altri resta solo la copertura prevista dalla polizza di annullamento.

Basta un certificato medico per ottenere il rimborso?

Molte richieste di rimborso vengono rigettate anche quando il certificato medico esiste. Nelle controversie tra viaggiatore, compagnia e assicurazione il problema nasce spesso dal contenuto della documentazione inviata e dal modo in cui è descritto l’impedimento alla partenza.

“La malattia viene attestata, ma non viene spiegato perché il passeggero non fosse più in grado di affrontare il viaggio o il volo prenotato”.

Una certificazione generica, priva di prognosi o senza indicazioni sull’incompatibilità con la partenza, lascia più spazio al rigetto della richiesta rispetto a un ricovero ospedaliero, a un intervento urgente o a una documentazione che descrive un impedimento concreto all’utilizzo del trasporto acquistato. La prova medica assume rilievo anche nei casi di malattia del familiare, soprattutto se la polizza annullamento viaggio copre l’impossibilità di partire dovuta a ricovero o aggravamento improvviso di un parente stretto.

Anche le condizioni della polizza incidono sulle somme recuperabili. Molte assicurazioni escludono le patologie già diagnosticate prima della prenotazione, le malattie croniche già monitorate o gli eventi comunicati fuori dai termini previsti dal contratto. In altri casi il rimborso viene ridotto da franchigie, massimali o limitazioni della copertura.

Cosa può fare il cliente se il rimborso viene rifiutato?

Quando compagnia o l’assicurazione respinge la richiesta di rimborso, l’avvocato parte quasi sempre da una diffida formale, chiedendo la motivazione del rigetto, la copia delle condizioni applicate e la restituzione delle somme trattenute.

Il contenzioso si concentra spesso anche sulle clausole presenti nei contratti di viaggio e nelle polizze annullamento. Penali che azzerano quasi integralmente il rimborso, esclusioni formulate in modo ambiguo o limitazioni evidenziate in modo poco chiaro possono essere considerate clausole vessatorie, specie nei rapporti tra professionista e consumatore.

Accanto a questo profilo entra spesso anche il principio di buona fede contrattuale. Una compagnia che rigetta la richiesta senza valutare realmente la documentazione medica o applica clausole standard in modo indiscriminato espone il rifiuto a contestazioni più ampie sul piano contrattuale.

Prima della causa si tenta quasi sempre una soluzione stragiudiziale. PEC dell’avvocato, reclamo tecnico motivato, procedure ADR. La causa resta l’ultimo passaggio e diventa realmente utile quando il danno economico è elevato, la documentazione sanitaria dimostra un impedimento serio alla partenza e il rifiuto continua a poggiare su clausole poco trasparenti o motivazioni incoerenti con il contratto.