Perché si usano diritti speciali di prelievo e non euro per i rimborsi viaggi?

I rimborsi viaggi sono espressi in DSP per garantire un criterio uniforme e stabile, evitando che le variazioni dei cambi incidano sugli importi.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Nei trasporti internazionali, i rimborsi viaggi non sono calcolati in euro e vengono determinati in diritti speciali di prelievo (DSP), un’unità di conto che non può essere usata né prelevata come una valuta, il cui valore cambia quotidianamente perché legato a più monete. La conversione in euro avviene al momento della liquidazione, non del danno, e questo pesa sulla somma che il passeggero riceve.

Un bagaglio smarrito o un volo in ritardo danno diritto a un risarcimento, ma l’importo riconosciuto non coincide necessariamente con il valore del bene perso o con il costo del viaggio. Il risarcimento segue criteri predeterminati a livello internazionale e non una libera valutazione del danno.

Se il rimborso fosse espresso in una singola valuta, l’importo riconosciuto dipenderebbe dalle oscillazioni del cambio e potrebbe variare a parità di danno. Il riferimento ai DSP serve a rendere il valore più stabile e uniforme nei trasporti internazionali, ma introduce un criterio di calcolo che non coincide con la percezione immediata del danno.

Cosa sono i diritti speciali di prelievo?

I diritti speciali di prelievo (DSP), o Special Drawing Rights (SDR), sono un’unità di conto internazionale utilizzata come riferimento per esprimere il valore dei rapporti economici e finanziari tra Stati.

La loro funzione originaria non riguarda i rimborsi dei viaggiatori. Furono istituiti nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per integrare le riserve ufficiali dei Paesi membri e sostenere la liquidità in una fase di forte instabilità economica.

“I diritti speciali di prelievo non circolano come moneta: sono un parametro di valore, non uno strumento di pagamento”.

Il loro valore si basa su un paniere di valute composto dalle monete più influenti dell’economia mondiale: il dollaro, l’euro, lo yuan cinese, lo yen giapponese e la sterlina. A ciascuna valuta è attribuito un peso specifico, così che contribuisca in modo proporzionato alla determinazione del valore del DSP.

In questo modo, le variazioni di una singola moneta incidono solo parzialmente sul valore complessivo, perché vengono compensate dall’andamento delle altre valute. Tale stabilità ha portato i DSP a essere adottati nei trattati internazionali come unità di misura per i rimborsi ai viaggiatori, garantendo importi equi a prescindere dalle fluttuazioni dei cambi locali.

Perché i rimborsi viaggi sono calcolati in DSP e non in euro?

Nei trasporti internazionali, la quantificazione del danno è disciplinata dalle convenzioni internazionali sulla responsabilità del vettore. Le compagnie di trasporto non hanno margini di scelta e sono tenute ad applicare i criteri fissati dalle normative, che assicurano uno standard di risarcimento uniforme su scala globale.

Nel trasporto aereo la Convenzione di Montreal definisce in modo chiaro quando il vettore è responsabile e come deve essere quantificato il danno. La responsabilità opera, ad esempio, per i danni ai bagagli quando questi si trovano sotto la custodia del vettore (art. 17) e per i danni da ritardo nel trasporto (art. 19). Una volta accertata la responsabilità, il risarcimento viene determinato in diritti speciali di prelievo. Un’impostazione analoga si ritrova nel trasporto di merci su strada, dove la Convenzione CMR utilizza i DSP per fissare il limite della responsabilità del vettore, applicato in funzione del peso della merce trasportata.

“Se il risarcimento fosse espresso in euro, il valore riconosciuto al viaggiatore dipenderebbe dall’andamento dei tassi di cambio”.

A parità di danno, l’importo potrebbe variare in base alla valuta utilizzata o al momento della liquidazione.

Quanto vale un DSP in euro e come si calcola il rimborso?

Il valore di 1 DSP si colloca indicativamente poco sopra 1 euro e, in base ai dati più recenti, può raggiungere valori prossimi a 1,20–1,25 euro. Nel breve periodo le variazioni sono minime, spesso di pochi centesimi su base giornaliera.
Per il calcolo del rimborso occorre distinguere due passaggi:

  • l’individuazione dell’importo in DSP, che deriva dai limiti di risarcimento fissati dalle convenzioni e dal danno effettivamente provato.
  • la conversione in euro: l’importo in DSP viene moltiplicato per il valore aggiornato al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall’art. 23 Conv. Montreal. Con questo passaggio l’unità di conto internazionale assume un valore economico concreto e diventa una somma esigibile.

I limiti espressi in DSP operano come tetto massimo del risarcimento. L’importo riconosciuto dipende dal danno provato e non può superare la soglia prevista per ciascuna fattispecie.

Tipo di danno Limite massimo in DSP
Morte o lesione del passeggero fino a 151.880 DSP (senza prova di colpa del vettore)
Ritardo nel trasporto del passeggero fino a 6.303 DSP
Bagaglio smarrito, distrutto o deteriorato fino a 1.519 DSP per passeggero
Ritardo nella consegna del bagaglio entro il limite di 1.519 DSP
Merce danneggiata o perduta (trasporto aereo) 26 DSP per kg
Merce danneggiata o perduta (trasporto su strada) 8,33 DSP per kg

Si può ottenere un rimborso superiore ai limiti in DSP?

Il limite espresso in DSP svolge la funzione di delimitare la responsabilità ordinaria del vettore. Si applica nelle ipotesi ordinarie, se l’evento dannoso si inserisce nella normale esecuzione del contratto di trasporto. Perché il limite non operi, è richiesto un onere probatorio più elevato: il passeggero deve dimostrare non solo il danno, ma anche una condotta del vettore idonea a qualificare la responsabilità.

Responsabilità aggravata del vettore

Il superamento del limite di risarcimento è ammesso se il danno deriva da una condotta del vettore intenzionale o temeraria, accompagnata dalla consapevolezza del rischio, come previsto dall’art. 22, par. 5 della Convenzione di Montreal. Non è sufficiente un errore operativo o una disorganizzazione del servizio.

“È richiesta una soglia più elevata: un comportamento che ignora cautele elementari ed espone il passeggero a un rischio prevedibile di danno”.

Se, ad esempio, un bagaglio viene smarrito durante le operazioni di smistamento in aeroporto a causa di un errore nel trasferimento tra voli, il disservizio rientra nella normale dinamica del trasporto. Diverso è il caso in cui il bagaglio, già registrato, venga lasciato per un tempo prolungato in un’area non sorvegliata e accessibile al pubblico, nonostante il rischio evidente di sottrazione. Il danno deriva da una colpa grave che espone il bagaglio a un rischio prevedibile di perdita. In presenza di tali circostanze, il vettore perde il beneficio del limite e il risarcimento viene determinato in base al danno effettivamente provato.

Dichiarazione speciale di valore del bagaglio

Si tratta di una facoltà che il passeggero può esercitare prima della consegna al vettore, indicando espressamente il valore dei beni trasportati, con effetti sull’applicazione del limite di risarcimento nei termini ordinari. La dichiarazione consente al vettore di conoscere il valore effettivo del bagaglio e di valutare il rischio assunto, ma può comportare il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo in relazione al maggior valore dichiarato.
Il valore dichiarato diventa il riferimento per la quantificazione del risarcimento, nei limiti e alle condizioni accettate dal vettore. Resta fermo che la dichiarazione deve essere coerente con il valore effettivo del bene. Il vettore può contestare importi manifestamente sproporzionati o non giustificati.