L’Inps ha precisato quali sono le condizioni per mantenere il diritto allo sconto dei contributi nel settore agricolo, riconosciuto a determinate imprese e cooperative. Con un messaggio pubblicato il 15 luglio sono stati chiariti in particolare una serie di dubbi interpretativi emersi negli ultimi mesi, fornendo delle vere e proprie linee guida. L’Istituto, nel fare chiarezza, ha infatti precisato quando la riduzione dei contributi previdenziali può essere riconosciuto e quando, invece, deve essere revocata.
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Come funziona lo sconto dei contributi agricoli
L’agevolazione consiste in una minore imposizione contributiva per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane o svantaggiate. Istituita dalla legge n. 67/1988, nel 2023 è stata estesa anche alle cooperative e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate, a patto che il prodotto provenga da soci che coltivano o allevano in zone montane o svantaggiate e che lo conferiscono alla cooperativa stessa.
A differenza di altri sgravi contributivi, questo non è subordinato al possesso del Durc (regolarità contributiva), né al rispetto degli accordi sindacali o delle norme sulla salute e sicurezza. L’unico vincolo per accedere e mantenere lo sconto è il rispetto delle norme sul collocamento.
I chiarimenti Inps
Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, l’Inps ha specificato che il richiamo alle norme sul collocamento va inteso in senso restrittivo e tecnico. Riguarda cioè soltanto la fase genetica del rapporto di lavoro – ossia le regole che disciplinano l’accesso e l’instaurazione formale del contratto – e non la fase successiva di gestione o esecuzione del lavoro.
Di conseguenza, per non perdere l’agevolazione, il datore di lavoro deve adempiere correttamente a tutti gli obblighi formali di assunzione. Tra questi rientrano:
- l’invio telematico preventivo delle comunicazioni obbligatorie, come i modelli Unilav, Unisomm per i lavoratori in somministrazione o Unilav-Cong per le assunzioni congiunte in agricoltura;
- il rispetto delle quote di riserva e le regole sul collocamento mirato delle persone con disabilità, così come le norme sull’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri, evitando l’impiego di cittadini di Paesi terzi privi di un regolare permesso di soggiorno;
- i divieti in materia di somministrazione fraudolenta, appalti illeciti o interposizione fittizia di manodopera, poiché queste pratiche alterano la regolare costituzione del rapporto.
Al contrario, tutte le violazioni che avvengono dopo l’assunzione e che riguardano la vita quotidiana del rapporto lavorativo non incidono sulla spettanza dello sconto contributivo. Se ad esempio un datore di lavoro non rispetta i minimali contributivi o applica una retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi, andrà incontro alle specifiche sanzioni previste dalla legge, ma non perderà il diritto alla sotto-contribuzione. Lo stesso vale per le violazioni relative all’orario di lavoro, alla salute e sicurezza o alla tenuta del libro unico del lavoro.
Stretta contro il caporalato
Un capitolo a parte riguarda il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato. A tal proposito, l’Inps ha specificato che:
- se la condotta illecita di sfruttamento investe la fase di reclutamento, si configura una violazione diretta delle norme sul collocamento, che fa decadere l’agevolazione;
- se invece lo sfruttamento viene attuato dal datore di lavoro su dipendenti che erano stati regolarmente assunti all’origine, il beneficio viene comunque revocato. Il motivo è che un rapporto di lavoro che costituisce lo strumento per commettere un reato contro la persona non può in alcun modo beneficiare di un trattamento di favore da parte dello Stato.
Conseguenze per l’azienda
Se viene accertata una violazione delle regole sul collocamento, la perdita dello sconto non colpisce l’intera azienda, ma è limitata esclusivamente ai singoli lavoratori interessati dall’irregolarità e per i soli periodi di paga in cui la violazione si è verificata. Per quel personale e per quelle mensilità, il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione calcolata con l’aliquota ordinaria, e le somme recuperate dall’ente previdenziale verranno maggiorate con le sanzioni civili previste per legge.