Da decenni qualsiasi trasportato, in caso di sinistro con lesioni, aveva diritto al risarcimento, salvo un suo comportamento omissivo o commissivo che per il principio del “nesso di causalità” avesse contribuito attivamente al danno fisico dallo stesso patito.
Solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza per ora isolata, ha ampliato il novero delle condotte del trasportato passibili di valutazione in ordine all’accettazione del rischio che il guidatore del veicolo dovesse porre in essere.
Indice
L’allarme sociale delle “stragi del sabato sera”
In particolare, l’allarme sociale provocato dalle “stragi del sabato sera” causate dall’abuso di alcol ha portato gli “Ermellini” ad attuare un’interpretazione estensiva dell’art.1227 c.c., anche in tema di responsabilità del trasportato in concorso con il conducente in caso di sinistro stradale.
In particolare, la Cassazione con sentenza n. 21896/2025, si è occupata del concorso di colpa tra il conducente ubriaco ed il trasportato, ritenendo configurabile una cooperazione colposa del trasportato in ragione del suo stato di alterazione alcolica, analogo a quello del conducente.
L’applicazione del concorso di colpa non opera tuttavia in via automatica. La mera circostanza che il conducente si trovasse in stato di ebbrezza non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare una riduzione del risarcimento.
Quando si giustifica la riduzione del risarcimento?
Risulta, infatti, necessario accertare che il passeggero fosse effettivamente consapevole delle condizioni psicofisiche del conducente, ovvero che tali condizioni fossero oggettivamente percepibili attraverso l’ordinaria diligenza.
Il nodo problematico si concentra proprio sulle ipotesi in cui non emergano elementi idonei a dimostrare tale consapevolezza: se non vi sono sufficienti prove a dimostrare che il conducente manifestasse sintomi evidenti (quali discorsi sconnessi, difficoltà motorie, evidente perdita di equilibrio o altri comportamenti chiaramente sintomatici dello stato di ebbrezza) non può automaticamente attribuirsi al trasportato una condotta imprudente nel salire nella macchina guidata da un soggetto che solo successivamente verrà accertato essere in stato di alterazione alcolica.
La richiesta di fermare il veicolo
Ancora più significativa è l’ipotesi in cui il passeggero, una volta resosi conto dello stato di alterazione del conducente, chieda espressamente di fermare il veicolo. Questo perché, se a fronte di tale richiesta il conducente si rifiuta di arrestare il veicolo, la successiva permanenza del danneggiato a bordo non può più essere interpretata quale espressione di una libera e consapevole scelta, bensì quale conseguenza della decisione unilaterale del conducente stesso.
Tale richiesta assume, infatti, un decisivo valore giuridico, poiché dimostra che il trasportato non intendeva accettare il rischio derivante dalla prosecuzione della guida in stato di ebbrezza, ma, al contrario, aveva posto in essere l’unica condotta diligente concretamente esigibile al fine di sottrarsi alla situazione di pericolo.
Ne deriva che, in presenza di un simile quadro fattuale, non può configurarsi alcuna cooperazione colposa del trasportato nella produzione dell’evento dannoso, essendo venuto meno qualsivoglia elemento di volontaria accettazione del rischio.
La cooperazione colposa
Pertanto, la Cassazione con pronuncia del 2025 ha ritenuto configurabile una cooperazione colposa del danneggiato in ragione dello stato di alterazione alcolica in cui la stessa versava, analogo a quello del conducente. Condividendo il medesimo contesto nel quale era avvenuta l’assunzione di alcol ed avendo consapevolmente accettato il rischio di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da un soggetto in evidente stato di ebbrezza, il trasportato aveva volontariamente aderito alla situazione di pericolo, giustificando così il riconoscimento del concorso di colpa.
La Corte ha valorizzato, in particolare, la circostanza secondo cui il trasportato si fosse accorto, ovvero avrebbe potuto agevolmente accorgersi, delle condizioni del conducente, scegliendo nondimeno di esporsi volontariamente al rischio, partecipando all’assunzione di alcol con il conducente.
Sarà quindi fondamentale per il trasportato la sua inconsapevolezza in relazione allo stato psicofisico del conducente e la sua eventuale adesione volontaria alla situazione di pericolo, che deve essere ordinaria e non abnorme. In mancanza di tale consapevole accettazione del rischio, non può trovare applicazione il concorso di colpa del trasportato.
Le condizioni del concorso di colpa
In definitiva, il concorso di colpa del trasportato non può essere desunto automaticamente dalla sola esistenza di uno stato di ebbrezza del conducente, ma richiede un rigoroso accertamento in concreto della consapevolezza del rischio e della volontaria adesione del passeggero alla situazione di pericolo. In assenza di tali presupposti, il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto integralmente, non essendo configurabile alcuna cooperazione colposa nella produzione dell’evento dannoso.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere elevata a regola assoluta, dovendo sempre essere verificata alla luce delle peculiarità del caso concreto, potendo in astratto ricorrere ipotesi nelle quali la dinamica fattuale conduca a soluzioni differenti.
In ogni caso, sul piano pratico, la giurisprudenza più recente impone una riflessione di carattere preventivo, soprattutto tra i più giovani: salire a bordo di un veicolo condotto da un soggetto in evidente stato di ebbrezza non significa soltanto esporsi ad un gravissimo pericolo per la propria vita e per quella degli altri utenti della strada, ma può comportare, nei casi più gravi, anche conseguenze sul piano risarcitorio.
La prudenza, pertanto, non rappresenta soltanto un dovere di responsabilità sociale, ma costituisce il primo e più efficace strumento di tutela della propria incolumità.
In collaborazione con Studio Legale Grolla