Multa per mancato versamento dei contributi: questo termine può ribaltare tutto

Il tribunale di Castrovillari chiarisce che il potere sanzionatorio dell'Inps decade se la violazione non è contestata nei termini di legge

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Inps non può contestare quando vuole il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che spetterebbe al datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. Ha dei limiti ben precisi da rispettare e, se non lo fa, perde il potere di infliggere una sanzione amministrativa.

Infatti, il termine di 90 giorni — previsto dalla legge per comunicare gli estremi della violazione — non rappresenta una semplice indicazione organizzativa per l’ente, ma è un vero e proprio termine di decadenza. Lo ha chiarito il tribunale di Castrovillari con la sentenza 718/2026 offrendo utili indicazioni ad aziende e contribuenti.

Le ordinanze-ingiunzione, la sanzione e l’opposizione in tribunale

Una società aveva fatto opposizione contro due ordinanze-ingiunzione emesse dall’Inps, che chiedeva il pagamento complessivo di 10mila euro a titolo di sanzione amministrativa, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all’anno 2016. La violazione contestata era quella prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 463/1983, regola generale riguardante il mancato versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori.

Nel ricorso in tribunale, la società aveva contestato vari aspetti della procedura seguita dall’ente previdenziale e in particolare:

  • la mancata notifica degli atti di accertamento che avevano dato origine alle ordinanze;
  • la decadenza dell’amministrazione per il decorso dei termini previsti dalla legge;
  • la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste;
  • l’erronea quantificazione della sanzione, sostenendo che, a fronte di un’omissione contributiva di appena 960 euro, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione minima di 1.440 euro e non quella di 10mila euro.

Inps si è costituito in giudizio chiedendo la bocciatura del ricorso del datore di lavoro.

L’errore nel richiamo della regola non impedisce al giudice di applicare quella corretta

Respinta quella che tecnicamente è un’eccezione di competenza territoriale — il tribunale era effettivamente competente a decidere sul contenzioso perché del luogo dell’affermata violazione — è stato applicato il principio iura novit curia. In pratica: siccome il giudice conosce il diritto, può applicare la disciplina giuridica corretta anche quando le parti, come in questo caso, abbiano richiamato norme non del tutto pertinenti.

Nel contenzioso la società datrice aveva invocato una norma diversa da quella effettivamente applicabile in tema di decadenza. Tuttavia, il giudice calabrese ha precisato che questo errore non impedisce l’esame della questione, purché i fatti — posti a fondamento della propria difesa — siano stati chiaramente e correttamente posti all’attenzione della magistratura.

La depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute

La sentenza è utile perché ricostruisce il quadro delle regole vigenti. Con il d. lgs. 8/2016 il legislatore ha depenalizzato alcune ipotesi di mancato versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, quando la somma complessivamente non versata nell’anno non supera 10mila euro, il fatto oggi non è più reato ma illecito amministrativo. È punito con una sanzione amministrativa tra 10mila e 50mila euro.

La vicenda esaminata dal giudice riguardava violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione, ma non ancora definite con sentenza penale irrevocabile. E proprio quest’ultimo aspetto rendeva applicabile la regola del decreto che sostituisce le sanzioni penali con sanzioni amministrative.

Il termine di 90 giorni per contestare la violazione

Il fulcro della pronuncia riguarda il ruolo dell’art. 9 del d. lgs. 8/2016 e gli obblighi dell’ente previdenziale (non pochi e riguardanti anche l’obbligo di pagare il Tfr pur se l’azienda non ha versato i contributi). La regola stabilisce che — ricevuti gli atti dall’autorità giudiziaria — l’autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni. Il problema affrontato dal tribunale consisteva nello stabilire se il mancato rispetto di questo termine determinasse la perdita del potere sanzionatorio da parte di Inps.

Seguendo l’orientamento della Cassazione (sentenza 7641/2025), il giudice calabrese ha risposto di sì: la regola di legge deve essere applicata in combinazione con l’art. 14 della legge 689/1981, che disciplina in via generale il procedimento sanzionatorio amministrativo. Quest’ultima norma prevede che la contestazione della violazione debba avvenire entro precisi termini temporali e collega alla loro violazione il venir meno dell’obbligazione sanzionatoria.

In pratica: anche il termine previsto dal d. lgs. 8/2016 è decadenziale e, se l’Inps non lo rispetta, non può poi far valere ordinanze-ingiunzione e applicare sanzioni in denaro per il mancato versamento di ritenute.

Perché nel caso concreto il termine era ormai scaduto e le conseguenze della decadenza

Il tribunale ha chiarito che, nel caso concreto, Inps (per entrare nei suoi uffici come funzionario c’è oggi un interessante concorso) non aveva ricevuto alcuna trasmissione di atti dall’autorità giudiziaria. Ma dagli stessi atti di accertamento emergeva che le verifiche erano state effettuate semplicemente consultando gli archivi informatici dell’ente.

L’accertamento del mancato versamento delle ritenute non aveva — quindi — richiesto alcuna attività investigativa complessa. Anzi l’ente previdenziale disponeva già di tutte le informazioni necessarie, poiché era sufficiente confrontare:

  • i dati contributivi comunicati dal datore di lavoro tramite i flussi UniEmens;
  • gli importi effettivamente versati.

Il controllo consisteva, quindi, in una semplice verifica informatica dei pagamenti risultanti nelle banche dati dell’istituto.

Ecco perché il tribunale ha ritenuto che l’ente previdenziale avrebbe potuto procedere subito alla contestazione della violazione, fin dall’entrata in vigore delle nuove regole. Poiché, invece, la notifica degli accertamenti era avvenuta soltanto diversi anni dopo, il termine di decadenza risultava ormai ampiamente superato.

Una volta accertata la decadenza dell’Inps dall’esercizio del potere sanzionatorio, le sue ordinanze-ingiunzione sono state integralmente annullate “liberando” il datore di lavoro da conseguenze economiche.

Che cosa cambia

La giurisprudenza in materia di obblighi dei datori e contributi è quanto mai ampia, basti pensare al recente caso dell’avviso bonario che blocca la prescrizione. Al di là del caso concreto in sé, la sentenza 718/2026 del tribunale di Castrovillari ribadisce un principio di grande importanza pratica. Anche quando una violazione contributiva risulta effettivamente commessa, l’amministrazione deve esercitare il suo potere sanzionatorio entro il perimetro di tempo stabilito dal legislatore. Altrimenti perde il suo “diritto alla sanzione”.

Il suddetto termine di 90 giorni, previsto dall’art. 9 d. lgs. 8/2016, non è una mera formalità procedurale, ma garanzia fondamentale per il cittadino. Impedisce che l’esercizio del potere sanzionatorio possa essere protratto o rinviato all’infinito, tutelando il diritto di difesa del destinatario.

Quello appena visto è un orientamento giurisprudenziale di riferimento per uffici, datori e aziende. Trova fondamento nei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. D’altronde, lasciare a un’amministrazione la facoltà di contestare la violazione del versamento di ritenute — ma senza alcun limite di tempo — significherebbe mantenere il cittadino in una situazione di incertezza incompatibile proprio con questi principi.