I giudici tornano a occuparsi delle tutele economiche previste per i lavoratori licenziati ingiustamente nelle piccole imprese. Questa volta, però, senza bisogno di entrare nel merito della questione. La Consulta con la sentenza 131/2026 ha respinto una nuova questione di legittimità costituzionale riguardante il Jobs Act. Il motivo è molto semplice: il problema era già stato risolto dalla stessa Corte con una pronuncia dello scorso anno.
La nuova decisione è comunque utile perché conferma che il limite massimo di sei mensilità, previsto per l’indennità spettante ai dipendenti delle piccole aziende licenziati in modo illegittimo, non è più una regola vigente. Vediamo perché.
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Il caso concreto in breve
Presso il Tribunale di Padova una dipendente aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè motivato da esigenze organizzative dell’impresa. In particolare, il datore aveva giustificato il recesso sostenendo di aver avviato una riorganizzazione dell’area commerciale con conseguente esternalizzazione dell’attività di vendita.
Nel corso del giudizio la donna ha sostenuto che il proprio rapporto lavorativo non dovesse essere riferito esclusivamente alla società che aveva formalmente sottoscritto il contratto, ma all’intero gruppo di imprese con cui operava. Secondo la ricorrente, infatti, il contratto prevedeva anche la possibilità di svolgere l’attività presso altre società del gruppo, circostanza che avrebbe consentito di considerare le altre società come un unico centro di imputazione del rapporto.
Se questa sua ricostruzione fosse stata accolta in aula, il numero complessivo dei dipendenti avrebbe potuto superare la soglia occupazionale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con l’applicazione della disciplina — più tutelante — prevista per le imprese di maggiori dimensioni.
Le società si sono opposte sostenendo di essere realtà giuridicamente autonome e la mancanza dei presupposti per considerarle un unico datore.
I limiti all’indennità economica nei licenziamenti nelle piccole imprese
Il giudice ha evidenziato che — se fosse stata esclusa l’esistenza di un unico centro di imputazione — la società datrice di lavoro sarebbe effettivamente rimasta al di sotto della soglia prevista dall’art. 18.
Di conseguenza, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, avrebbe trovato applicazione l’art. 9 del Jobs Act (d. lgs. n. 23/2015), che disciplina i licenziamenti nelle imprese con minori dimensioni.
La regola stabiliva che:
- l’indennità economica spettante al lavoratore è dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia;
- il limite massimo del suo importo era pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Proprio quest’ultimo limite è stato ritenuto dal Tribunale incompatibile con diversi principi costituzionali.
I dubbi della magistratura, sei mensilità possono non essere sufficienti e proporzionate
Secondo il Tribunale di Padova, un limite rigido di sei mensilità non consente al giudice di adeguare il risarcimento alle caratteristiche concrete del singolo caso. L’indennità, infatti, dovrebbe poter tenere conto di molteplici elementi, tra cui:
- la gravità dell’illegittimità del licenziamento;
- la situazione concreta del lavoratore;
- la reale forza economica dell’impresa;
- la funzione deterrente che la sanzione deve svolgere nei confronti dell’azienda.
Il giudice ha evidenziato come oggi il semplice numero dei dipendenti non rappresenti più un parametro affidabile per misurare la solidità economica di un’impresa.
Nel caso esaminato, ad esempio, la società presentava un fatturato superiore ai limiti normalmente previsti per le microimprese e beneficiava delle sinergie derivanti dall’appartenenza a un gruppo societario. Elementi che, secondo il Tribunale, dimostravano una capacità economica ben diversa da quella normalmente associata alle piccole aziende.
Per queste ragioni il giudice ha ritenuto che il tetto delle sei mensilità producesse una tutela economica insufficiente e poco efficace anche sotto il profilo della funzione dissuasiva dell’indennità.
Dall’avvertimento al Parlamento alla presa di posizione della Consulta
Il Tribunale di Padova ha richiamato la sentenza n. 183/2022 con cui la Corte Costituzionale aveva già evidenziato il problema del limite massimo delle sei mensilità.
In quell’occasione, però, la Corte non era intervenuta direttamente, ritenendo necessario un intervento del legislatore per ridefinire il limite massimo. Aveva tuttavia avvertito che un’ulteriore inerzia parlamentare sarebbe stata intollerabile e che, in caso di una nuova questione, sarebbe potuta intervenire.
E siccome il legislatore non è intervenuto la Consulta è tornata sulla materia con la sentenza 118/2025, dichiarando incostituzionale la parte dell’art. 9 del Jobs Act che fissava il citato tetto (già in precedenza aveva smontato parte di questa normativa con riferimento al reintegro).
La Corte ha chiarito che il problema non era il dimezzamento dell’indennità previsto per le piccole imprese. Lo era il limite invalicabile che impediva al giudice di calibrare il risarcimento alla gravità della violazione aziendale e alle caratteristiche del caso concreto. Un tetto così rigido violava il testo della Costituzione e risultava, inoltre, incompatibile con il principio di personalizzazione del danno già affermato dalla stessa Consulta nella sentenza 194/2018.
Perché la nuova questione è stata respinta
Quando il procedimento promosso dal Tribunale di Padova è arrivato davanti alla Corte Costituzionale, la situazione normativa era ormai cambiata. Pochi giorni dopo l’iniziativa del giudice veneto, era infatti stata pubblicata la sentenza 118/2025 della Consulta che aveva eliminato dall’ordinamento proprio la parte della norma contestata dal Tribunale.
Anche l’Avvocatura generale dello Stato — intervenuta nel giudizio per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri — ha evidenziato che la questione non aveva più ragion d’essere. La Corte ha condiviso questa posizione, dichiarando la questione manifestamente inammissibile perché non esisteva più una norma da sottoporre a giudizio nella parte già dichiarata incostituzionale.
Che cosa cambia per dipendenti e aziende
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha preso più volte parola in tema di licenziamenti individuali illegittimi e contratto a tutele crescenti. Ora con la sentenza 131/2026 la Corte costituzionale non introduce nuove regole, né modifica il quadro normativo, ma utilmente conferma gli effetti già prodotti da un suo precedente intervento.
In pratica, quando un qualsiasi giudice accerta l’illegittimità di un licenziamento intimato da una piccola impresa soggetta alla disciplina del Jobs Act, oggi non è più vincolato al precedente limite massimo di sei mensilità.
Resta in piedi, invece, il criterio del dimezzamento delle indennità rispetto a quelle previste per le imprese di maggiori dimensioni. La Corte non ha, infatti, considerato irragionevole una tutela comunque differenziata per le piccole imprese, in ragione della loro diversa struttura organizzativa ed economica. Il problema riguardava esclusivamente il rigido tetto massimo delle sei mensilità, non la previsione di un’indennità ridotta.
L’importo del risarcimento dovrà quindi essere determinato caso per caso, permettendo al giudice di adeguarlo alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, alle caratteristiche del rapporto e alla concreta capacità economica aziendale.
Pur nell’inerzia del Parlamento, in questo modo è stata rafforzata la posizione degli ormai ex dipendenti ed è ora garantita una tutela personalizzata, compensativa e coerente con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dalla Carta sociale europea.