Quando le sanzioni tributarie colpiscono anche gli eredi

Gli eredi sono obbligati a pagare le sanzioni tributarie del contribuente defunto?

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Fisco 7

Gli eredi sono obbligati a pagare le sanzioni tributarie del contribuente defunto? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Dottrina e giurisprudenza si sono sempre trovate concordi nell’affermare che, in caso di violazione della legge tributaria, gli eredi del defunto, autore della violazione, sono responsabili solo dell’imposta e dei relativi interessi, ma non delle sanzioni.

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Tale principio è stato però messo in discussione dalla direttiva della Direzione provinciale di Palermo dell’8 maggio 2012, nella quale, al punto 14, si precisa la disciplina delle sanzioni sui pagamenti rateali nel caso di decesso del contribuente.

La direttiva specifica che, in caso di pagamenti rateali del contribuente deceduto, “le sanzioni consolidate nel piano di ammortamento della rateazione restano confermate nei confronti degli eredi. Mentre, su richiesta degli eredi, possono essere sgravate le sanzioni intere iscritte a ruolo a seguito della decadenza della rateazione o del ritardo di pagamento della rata sempre che detto ritardo sia imputabile al de cuius”. (Continua sotto)

In sintesi si precisa che, se la rateizzazione è venuta meno prima del decesso, la responsabilità ricade solo in capo al defunto e quindi gli eredi non devono corrispondere alcuna sanzione, mentre, se la rateizzazione è decaduta dopo il decesso del contribuente, le penalità ricadono sugli eredi.

La precisazione della Direttiva della direzione provinciale di Palermo del 8 maggio 2012 è stata recentemente ripresa da una comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2015. Essa, infatti, precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione comporta il recupero delle residue somme dovute e l’applicazione della sanzione, in misura doppia, (cioè di ammontare pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo, come previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 218/1997), nel caso di mancato pagamento, a seguito di definizione dell’accertamento con adesione, anche di una sola delle rate diverse dalla prima.

In altri termini, se il soggetto decaduto dal beneficio della rateazione muore, per determinare se le sanzioni tributarie colpiranno o meno gli eredi, diventa fondamentale la data del decesso:
– se la suddetta decadenza è intervenuta quando il contribuente era in vita, la sanzione del 60% non viene applicata agli eredi poiché tali soggetti non hanno certamente commesso la violazione;
– se la decadenza è intervenuta dopo il decesso del contribuente, la sanzione viene comminata agli eredi in quanto la violazione si presume sia stata commessa dagli stessi.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN