Ferie retribuite e orari certi per le partite Iva: le novità della direttiva Ue

Approvate le nuove norme per tutelare i lavoratori atipici in tutta Europa

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Redazione

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Buone notizie per tutti i lavoratori autonomi atipici, tra cui molti titolari di partite Iva, che spesso svolgono un lavoro più simile a quello subordinato che a quello autonomo. L’Unione Europea ha appena adottato una direttiva che introduce tutta una serie di tutele delle loro condizioni di lavoro, con obblighi per i datori.

La nuova normativa arriva dal Consiglio dell’Unione europea che, con la presidenza di turno della Romania, ha deciso di mettere fine al caos normativo che riguarda contratti di lavoro autonomi e atipici, spesso con partite Iva. La direttiva, “relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, è stata approvata dal Parlamento europeo. I singoli Stati membri avranno fino a tre anni di tempo per inserire la nuova disciplina nel loro ordinamento.

Lo scopo che vuole raggiungere l’UE è quello di “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile”. I diritti minimi, introdotti dalla nuova normativa, si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

La direttiva, concretamente, stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Alcune informazioni fondamentali devono essere fornite entro sette giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, quali:

  • le identità delle parti del rapporto di lavoro;
  • il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, va specificato che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro);
  • il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore; oppure una breve specificazione o descrizione del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la data di fine o la durata prevista dello stesso, se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
  • la retribuzione, compresi l’importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo e la periodicità e le modalità di pagamento;
  • se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore, nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
  • se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla programmazione del lavoro variabile, sull’ammontare delle ore retribuite garantite e sulla retribuzione prevista per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite; allo stesso tempo, quando si tratta di attività incostanti, devono essere specificate le ore e i giorni nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio di un incarico e, in fine, il termine per l’annullamento.

Nell’introduzione alle disposizioni della direttiva, si precisa che le informazioni sull’orario di lavoro dovrebbero includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali, nonché la durata del congedo retribuito (ovvero il periodo di ferie pagato), garantendo in tal modo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La direttiva europea prevede anche una durata massima del periodo di prova che non potrà essere superiore ai sei mesi. Questo limite potrà essere superato solo se è giustificato dalla natura dell’impiego o è nell’interesse del lavoratore.

I lavoratori autonomi e atipici avranno anche il diritto di svolgere altri lavori, oltre a quello per cui sono già pagati. La direttiva, infatti, prevede che il datore di lavoro non possa vietare al lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro, al di fuori della programmazione del lavoro stabilita con il primo, né che gli riservi un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. Possono essere stabilite delle restrizioni a questo diritto solo sulla base di motivi oggettivi, quali: la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità del servizio pubblico e la prevenzione dei conflitti di interessi.

Riguardo alla formazione professionale, la direttiva stabilisce che qualora un datore di lavoro sia tenuto ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro.

Il ministro del Lavoro della Romania, Marius-Constantin Budăi, ha spiegato che la direttiva risponde alla comparsa di “nuove forme di lavoro” e “introduce diritti minimi per i lavoratori, garantendo in tal modo maggiore sicurezza e prevedibilità nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro”.

Il testo completo della direttiva PE-CONS 43/19.