Liti e risse in ufficio, si rischia il posto? Ecco cosa sapere per evitare sanzioni disciplinari

Armonia e rispetto tra colleghi sono ingredienti per il successo aziendale, ma non sempre si va d'accordo. Le conseguenze in caso di violento diverbio e rissa

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Negli ambienti di lavoro, tra colleghi, è sempre preferibile instaurare e mantenere rapporti fondati sul rispetto e cordialità. In questo modo ne beneficia il lavoro di tutti e l’azienda può registrare risultati migliori in termini di performance dei singoli dipendenti. In breve, con un clima disteso e amichevole, tutti lavorano meglio.

Tuttavia non di rado differenze caratteriali, contrasti di vedute e opinioni su temi di rilievo aziendale o extraaziendale – o una semplice battuta di troppo – costituiscono fonte di discussioni anche accese e assai vivaci.

Nel peggiore dei casi, ci sono colleghi che passano alle ‘vie di fatto’, creando scompiglio in ufficio e disturbando le attività altrui. In questi casi cosa si rischia? Ci sono sanzioni che possono far perdere il posto ai dipendenti che, talvolta per futili motivi, dopo essersi rivolti pesanti improperi, optano per l’aggressione fisica? A livello disciplinare che succede in queste situazioni? Vediamo insieme quali sono le risposte, anche facendo riferimento agli interessanti contributi della giurisprudenza.

Problemi in ufficio tra colleghi, il ruolo di Ccnl, regolamento aziendale e datore di lavoro

Non semplici battibecchi di qualche minuto, magari anche dovuti ad un picco di lavoro in ufficio che favorisce l’accumulo di stress e la facile irritabilità, ma diverbi tra colleghi che si rivolgono insulti l’un l’altro – palesando molto spesso una reciproca antipatia malcelata.

Ebbene in tali circostanze:

  • a fare chiarezza sulle conseguenze sono di solito i contratti collettivi, o meglio il Ccnl applicato in azienda. Esso potrà stabilire, per ogni condotta illecita, la sanzione disciplinare da applicare;
  • qualora il Ccnl non disponga espressamente sul caso della lite e/o della conseguente aggressione fisica al collega, sarà compito del datore di lavoro proporzionare la sanzione alla gravità del comportamento, nelle ipotesi più gravi potendo optare anche per il licenziamento. Ovviamente, se il codice o regolamento aziendale disciplina in materia, a quello occorrerà fare riferimento per stabilire le conseguenze.

In sostanza se un dipendente non va d’accordo con un suo collega e, al contempo, ha la naturale tendenza ad essere un po’.. infiammabile e fumantino, farà bene a dare un’occhiata al proprio Ccnl, in modo da sapere in anticipo cosa rischierebbe in ipotesi di gravi contrasti con qualcuno in ufficio, che sfocino nelle vie di fatto. Conoscendo le conseguenze, sarà forse più facile mantenere il self control e osservare pienamente le regole aziendali in tema di diligenza.

Diverbio tra dipendenti senza aggressione fisica

Tipicamente i singoli Ccnl stabiliscono che le discussioni animate e con toni verbali anche molto accesi, se non sono seguite da veri e propri gesti che connotano una violenza fisica – o un tentativo di violenza – non integrano situazioni da cui far scaturire un licenziamento disciplinare. Piuttosto varranno sanzioni di tipo ‘conservativo’, come ad es. la sospensione o la multa, ma comunque tali da non pregiudicare la permanenza in azienda.

A ben vedere, anche il trasferimento per incompatibilità ambientale potrebbe essere una soluzione, inteso qui come una sorta di via di mezzo tra sanzione e rimedio atto a salvaguardare produzione e organizzazione aziendale (tutelando altresì il posto di lavoro del dipendente trasferito).

Diverbio tra dipendenti con aggressione fisica

Diversamente, qualora i dipendenti vengano alle mani, aggredendosi e violando quindi le più elementari regole di convivenza civile in ufficio, il datore di lavoro sarà libero di considerare la sanzione disciplinare più grave, ossia il licenziamento.

Su questo punto la giurisprudenza ha segnato un indirizzo non trascurabile. Basti pensare ad es. alla sentenza della Cassazione n. 8710 del 2017, la quale ha stabilito che il recesso per motivi disciplinari è consentito sempre che la condotta del dipendente non sia rivolta a difendersi dal previo attacco altrui e sempre che sia provata – in una una eventuale disputa giudiziaria – l’effettiva responsabilità del litigio e l’iniziativa dello sbocco violento dello stesso.

Ovviamente il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fare piena luce sull’accaduto, prima di infliggere sanzioni disciplinari. Egli perciò dovrà non soltanto prendere atto della violenta discussione avvenuta, ma dovrà cercare di comprenderne le ragioni alla base e verificare chi abbia effettivamente ‘acceso la miccia’, alzando il tono della discussione oltre la soglia civile.

In ogni caso, comunque, prima di infliggere la sanzione l’azienda dovrà avviare un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto o dei soggetti interessati, con cui è possibile difendersi dalle contestazioni ed evitare eventualmente la punizione.

Con la sentenza n. 26043 dello scorso anno, la Cassazione ha invece chiarito che la nozione civilistica di rissa, di cui in vari contratti collettivi, individua una contesa:

  • anche soltanto tra due sole persone (e non tre come in campo penalistico);
  • in grado di determinare – per le modalità dell’azione e la sua capacità espansiva – una situazione di rischio per i protagonisti e per altri soggetti, nonché un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva in ufficio.

In sostanza sul lavoro – per rischiare concretamente il licenziamento – è sufficiente una disputa tra due individui potenzialmente pericolosa sia per loro stessi che per gli altri.

Alcuni esempi di contratti collettivi

Sopra abbiamo ricordato che sono spesso i Ccnl a stabilire le conseguenze in caso di scontro fisico tra colleghi. Basti pensare allora a quanto previsto dall’art. 42 del Ccnl Cooperative Sociali, avente ad oggetto i provvedimenti disciplinari e che prevede espressamente la sanzione del licenziamento in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, per quanto qui interessa, rilevano le ipotesi dei:

litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro.

Un altro notissimo Ccnl, quello relativo ai metalmeccanici, all’art. 10 intitolato ‘Licenziamenti per mancanze’, dispone che incorre nel licenziamento con preavviso:

il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro

e in particolare, per quanto qui interessa,

la rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione.

La più grave sanzione del licenziamento senza preavviso sarà invece disposta qualora il lavoratore:

provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale

e in particolare, per quanto qui interessa,

la rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Ribadiamo infine che al lavoratore o ai lavoratori coinvolti dovranno essere assicurate le garanzie di cui al procedimento disciplinare. Pertanto dovranno essere ascoltati e potranno esercitare il diritto di difesa.