Dal 1982 in Italia è disciplinato il trattamento di fine rapporto, ovvero il TFR, un emolumento al quale hanno diritto i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato. Per compiere le scelte giuste è importante sapere come si calcola il TFR, quando è possibile ottenere l’anticipo e se conviene lasciarlo in azienda o investirlo in un fondo pensione.
Vediamo come funziona il TFR in termini di calcolo, tassazione, anticipo e liquidazione.
Indice
TFR, cos’è il trattamento di fine rapporto
Il TFR è il trattamento di fine rapporto, una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti come emolumento aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria.
Tecnicamente parlando, si usa dire che il TFR costituisce un elemento retributivo di tipo differito, che spetta al lavoratore dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, al di là della tipologia di recesso.
Ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati, occupati con un contratto a tempo indeterminato o determinato, compresi i lavoratori part-time.
L’importo del TFR è legato allo stipendio del lavoratore, il quale periodicamente matura una determinata somma accantonata dal proprio datore di lavoro. Il trattamento in oggetto non viene pagato subito, ma quando si interrompe il rapporto lavorativo con l’azienda.
Spesso il TFR viene anche chiamato liquidazione, indicando il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro, quando effettua la liquidazione del TFR in base a quanto maturato dal lavoratore fino a quel momento.
TFR, quando viene pagato
Il TFR viene pagato quando avviene la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla motivazione. Questo emolumento, infatti, viene corrisposto in tutti i seguenti casi:
- licenziamento del lavoratore;
- dimissioni volontarie del dipendente;
- raggiungimento dell’età pensionabile.
In queste circostanze il lavoratore ha diritto a ricevere il compenso maturato, quindi il datore di lavoro deve realizzare il calcolo del TFR e versare quando dovuto al dipendente.
La rivalutazione del TFR avviene su base annuale, tenendo conto di una serie di indici di riferimento previsti dalle normative di legge. La somma però viene maturata mensilmente, quindi i lavoratori devono ricevere il TFR anche se hanno prestato servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
Come calcolare il TFR
Il calcolo del TFR prevede innanzitutto il conteggio della retribuzione annua, un valore da dividere per un coefficiente di 13,5. Mentre, per le frazioni di anno la quota viene proporzionalmente ridotta e, in ipotesi, di frazioni di mese uguali o maggiori di 15 giorni andrà considerata un’intera mensilità.
In seconda battuta, l’importo ottenuto sarà soggetto alla rivalutazione del TFR in base all’inflazione registrata durante l’anno (vale la pena ricordare che, nel pubblico impiego, l’importo è invece determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni).
Per farlo si impiegano appositi indici, con una rivalutazione standard del 75% rispetto all’inflazione rilevata dall’Istat. A questa somma bisogna poi aggiungere un tasso fisso dell’1,5%, ottenendo dunque il valore del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore.
Lo spiega con precisione l’art. 2120 Codice Civile, dedicato infatti alla disciplina del TFR. Infatti il trattamento:
Con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente
Nello stesso articolo si trova scritto che il calcolo è formato dalla somma di tutti gli elementi retributivi, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, versati in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la mera esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Un esempio pratico
Ecco un veloce esempio per capire meglio come si è calcolato il TFR negli ultimi anni (il sistema di calcolo è rimasto invariato):
- ipotizziamo una retribuzione annua lorda di 20.000 euro;
- dividiamo la RAL di 20.000 euro per 13,5 ottenendo un valore di 1.481,48 euro;
- calcoliamo l’indice di rivalutazione complessivo, utilizzando come riferimento il tasso fisso dell’1,5% e il coefficiente di rivalutazione Istat di 3,8 del novembre 2021 (ma l’esempio in oggetto può ovviamente essere fatto anche su qualsiasi altro coefficiente di rivalutazione anche più aggiornato);
- applichiamo l’indice di rivalutazione al valore di 1.481,48 euro ottenendo una rivalutazione totale di 64,44 euro;
- sommiamo i due valori e otterremo un TFR di 1.545,92 euro per l’anno considerato.
Come è evidente, l’accantonamento del TFR è simile a uno stipendio per ogni anno lavorato, tuttavia dipende dall’inflazione registrata dall’Istat e dall’ammontare della retribuzione annua lorda, che può variare nel corso degli anni. Pertanto non è possibile eseguire un calcolo unico, ma andrà rifatto ogni anno.
Come funziona la tassazione del TFR
Il pagamento del trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione, infatti all’importo lordo del TFR bisogna sottrarre le imposte obbligatorie per legge, per ottenere il valore netto. In questo caso la tassazione non rientra nella dimensione dell’imposta sul reddito, quindi non è cumulabile, ma è previsto un trattamento fiscale distinto. In particolare, al TFR si applica la tassazione separata, considerando l’aliquota media calcolata in rapporto agli anni nei quali è maturato il trattamento di fine rapporto.
Di riferimento è la disciplina di cui al Tuir -Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt.17 e 19), mentre la finalità di tale tassazione si rintraccia nell’intenzione del legislatore di sottoporre una equa imposizione fiscale al TFR stesso. Di fatto si vuole che il reddito prodotto su più anni non sia tassato con le aliquote di riferimento dell’anno di incasso, bensì con un’aliquota media.
In concreto soltanto la quota capitale del TFR è tassata in maniera separata, invece le rivalutazioni vengono tassate con imposta sostitutiva versata ogni anno al Fisco. Inoltre con il meccanismo della tassazione separata l’imposta non è quantificata in modo definitivo. Infatti nella legge – e in particolare all’art. 19 del Tuir – si dispone che sarà compito delle Entrate riliquidare l’imposta in relazione all’aliquota media di tassazione dei 5 anni anteriori a quello nel quale è maturato il diritto all’ottenimento del Tfr, “iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.
Modalità e tempi di liquidazione del TFR
Il TFR viene pagato ogni volta che cessa il rapporto di lavoro tra il dipendente e il datore di lavoro. Ovviamente, in caso di richiesta e ottenimento dell’anticipo del TFR bisogna sottrarre questa somma dal valore corrisposto dall’azienda.
Il pagamento avviene da parte del datore del lavoro, secondo tempistiche diverse in base alla categoria di lavoratori, infatti i tempi dipendono dal contratto collettivo di riferimento, con prescrizione che avviene dopo 5 anni in assenza di un’apposita richiesta del lavoratore.
La liquidazione del TFR per i dipendenti pubblici segue delle modalità differenti. Innanzitutto, le tempistiche di pagamento del TFR dipendono dal motivo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti opzioni:
- entro 105 giorni in caso di cessazione del servizio per decesso o inabilità;
- dopo 12 mesi dall’interruzione del rapporto lavorativo in caso di conclusione del contratto a tempo determinato, raggiungimento del limite anagrafico o pensionamento;
- dopo 24 mesi dalla cessazione del servizio negli altri casi, tra cui dimissioni volontarie e licenziamento.
Per i dipendenti pubblici il TFR viene corrisposto in modo automatico, senza che sia necessario presentare una domanda da parte del lavoratore, infatti la richiesta viene realizzata dalla propria amministrazione di competenza. Dal 2014 la liquidazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori del settore pubblico prevede queste modalità:
- pagamento in un’unica soluzione fino a 50 mila euro;
- versamento in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50 mila e 100 mila euro, con il valore della prima rata pari a 50 mila euro;
- pagamento in tre rate annuali se la somma complessiva è superiore a 100 mila euro, con le prime due rate di importo pari a 50 mila euro e la terza del valore rimanente.
Quando si può richiedere l’anticipo del TFR?
I lavoratori dipendenti possono richiedere l’anticipo del TFR, purché abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio con lo stesso datore di lavoro, ad ogni modo fino a un massimo del 70% del valore del TFR maturato fino a quel momento.
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto si può chiedere per l’acquisto o la costruzione della prima abitazione, oppure per sostenere delle spese mediche, per spese legate alla formazione o al congedo di maternità.
Anticipo TFR senza giustificativo
Le normative prevedono la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR anche senza una motivazione, tuttavia l’importo è ridotto al 30% della somma accantonata dal lavoratore fino a quel momento.
In questo caso bisogna semplicemente segnalare nella richiesta l’indicazione “motivi personali”, ma il datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di versare la somma, quando il numero di dipendenti che richiede l’anticipo del TFR oltrepassa il 10% della forza lavoro che ha diritto a questo beneficio – o il 4% dei dipendenti totali dell’azienda.
Dove vedere il TFR in busta paga
La voce del trattamento di fine rapporto si può vedere nella parte bassa della busta paga ed è indicato sia quanto si è maturato nel mese di riferimento sia quanto è stato messo da parte nel corso del tempo.
Tipicamente i cedolini dettagliano anche quanto è stato maturato, a livello di TFR, nell’anno anteriore. In questo caso il lavoratore troverà la dicitura: “Fondo TFR al 31/12”.
Ricordiamo altresì che da alcuni anni non è più possibile richiedere il TFR in busta paga, ricevendo il pagamento della prestazione economica insieme allo stipendio. In Italia era stata avviata una sperimentazione prima di questa data, consentendo tale opzione ai lavoratori del settore privato occupati da almeno 6 mesi all’interno della stessa azienda. Oggi questa soluzione non è più consentita, quindi bisogna scegliere una delle modalità disponibili.
TFR: fondo pensione o lasciarlo in azienda?
Le due opzioni per un lavoratore dipendente sono lasciare il TFR in azienda o investirlo in un fondo pensione. Entro sei mesi dall’assunzione, infatti, il lavoratore deve decidere come gestire questo emolumento, aderendo a un fondo complementare pensionistico, oppure tenendo l’importo maturato all’interno dell’azienda.
Nel primo caso si tratta di una scelta che non può essere revocata, nel secondo invece è possibile decidere successivamente di destinare il TFR a un fondo complementare.
Quando il TFR viene lasciato in azienda, se l’impresa ha meno di 50 dipendenti è il datore di lavoro responsabile della gestione dell’emolumento, mentre per le attività con più di 50 dipendenti il TFR viene conferito automaticamente al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Sul sito dell’Inps si trova scritto quanto segue:
Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
Nel caso del conferimento al Fondo di Tesoreria Inps, viene applicata una tassazione di almeno il 23%, rendendo poco attrattivo mantenere il TFR nell’impresa al giorno d’oggi, considerando anche la rivalutazione minima obbligatoria piuttosto bassa (1,5% fisso più 75% del tasso di inflazione rilevato dall’Istat).
Molti dipendenti infatti scelgono di aderire a un fondo pensione, utilizzando il TFR maturato per versare i contributi periodici. Si tratta di una forma di previdenza complementare, con la possibilità di ricevere al raggiungimento dell’età pensionabile il pagamento del capitale in un’unica soluzione oppure tramite una rendita.
Inoltre, nei fondi pensione il TFR può rivalutarsi in modo maggiore rispetto ai minimi di legge, oltre a beneficiare di una tassazione agevolata, tuttavia è fondamentale scegliere con attenzione i fondi giusti con il supporto di un consulente esperto.