Avviso di parcella o di fattura, cos’è e quando serve

Le regole da rispettare per emettere l'avviso di parcella o di fattura

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Avviso di parcella, fattura proforma o progetto di notula: diversi modi per indicare un unico documento non rilevante ai fini fiscali, che serve al professionista per comunicare al cliente la richiesta del proprio compenso. Ovviamente la richiesta è strettamente legata allo svolgimento di una determinata prestazione. Il professionista sarà tenuto ad emettere la fattura vera e propria nel momento in cui incasserà il compenso pattuito.

Quotidianamente i vari professionisti – geometri, avvocati, commercialisti o architetti, solo per citarne alcuni – utilizzano il cosiddetto avviso di parcella per due motivi:

  • sollecitare il cliente a pagare la prestazione;
  • evitare il pagamento dell’Iva a seguito dell’emissione della parcella.

Come deve essere compilato, correttamente questo documento? Al suo interno deve essere chiaramente indicato che “non costituisce documento valido ai fini Iva”. Cerchiamo di comprendere come debba essere compilato correttamente l’avviso di parcella – o fattura proforma che dir si voglia – e come debba essere gestito dai contribuenti.

Avviso di parcella: quando si deve emettere

L’avviso di parcella – o fattura proforma – è un documento contabile, che non ha alcun valore fiscale. Generalmente viene redatto da un professionista prima dell’emissione della fattura fiscale in formato digitale. Attraverso questo tipo particolare di operazione, viene consegnato al cliente un documento al cui interno sono inseriti tutti i riferimenti della prestazione professionale che è stata prestata e le informazioni di pagamento. Grazie alla fattura proforma si evitano tutte le implicazioni che comporta l’emissione di una fattura vera e propria.

L’avviso di parcella viene emesso dal professionista per richiedere il pagamento. Per quanto riguarda l’Iva, infatti, è necessario tenere conto che relativamente alle prestazioni rese da parte di un professionista, la conclusione di una qualsiasi operazione avviene nel momento in cui il cliente effettua il pagamento del corrispettivo.

A prevederlo è direttamente l’articolo 6, comma 3 del Dpr n. 633/72. Sotto il profilo fiscale, infatti, è necessario appurare quando un’operazione risulti essere effettivamente conclusa, in quanto da quel momento, in capo al contribuente, scaturiscono una serie di obblighi fiscali.

Che cosa significa tutto questo? Molto semplicemente che, nel momento in cui un professionista emette una qualsiasi fattura, è tenuto al versamento dell’Iva: la semplice emissione impone l’esigibilità dell’Iva. Ma questo non basta: se viene emessa la fattura prima della conclusione dell’operazione – o sia stato pagato tutto o in parte il corrispettivo pattuito – l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Cosa prevede la disciplina

La disciplina Iva regola in maniera precisa e ben dettagliata il momento in cui una prestazione risulti essere conclusa e quando scatta l’obbligo, da parte del professionista, di emettere una fattura. In questo contesto si inserisce l’avviso di parcella, il quale costituisce un vero e proprio riepilogo degli importi dovuti. Ma soprattutto rammenta al cliente quale sia stata la prestazione effettuata e resa dal professionista.

Ma quando le prestazioni si ritengono realmente concluse e scatta l’obbligo di emettere la fattura? Le prestazioni rese dal professionista si possono considerare concluse nel momento in cui lo stesso riceve il pagamento del corrispettivo. Questo comporta che il termine esatto entro il quale emettere la fattura o la parcella è proprio quello nel quale riceve il compenso, non quello nel quale si concludono le prestazioni.

Il discorso cambia leggermente quando i clienti dovessero effettuare degli anticipi al professionista, rispetto al saldo finale. Gli importi ricevuti a titolo di anticipo dovranno essere regolarmente fatturati nel momento in cui vengono ricevuti.

Nella maggior parte dei casi la parcella viene rilasciata prima dell’incasso: questo avviene su richiesta del cliente e allo scopo di sollecitarne il pagamento. Quando si emette la parcella prima dell’incasso, questa assume pieno rilievo ai fini Iva, che dovrà essere versata anche in caso di mancata riscossione.

Le differenze tra l’avviso di parcella e la fattura

Un avviso di parcella contiene tutti gli elementi che sono contenuti all’interno di una fattura ordinaria e che devono essere inseriti per legge. L’unica differenza è che ha una numerazione autonoma e non ha alcun valore fiscale. Nell’avviso di parcella è necessario indicare che è, a tutti gli effetti, un documento sprovvisto di valore fiscale.

Essendo un documento privo di valore fiscale, l’avviso di parcella non deve essere registrato in contabilità. Questo documento, ai fini pratici, ha lo stesso valore giuridico di un preventivo. Ai fini fiscali, l’unico documento valido – lo ribadiamo ancora una volta – risulta essere la fattura. La fattura proforma non genera quindi obblighi per la determinazione dei ricavi o per la liquidazione dell’Iva.