Rischio caldo sul lavoro, l’Inl aggiorna i controlli: dal Dvr ai turni, gli obblighi delle aziende

Con la nota 5484/2026 l'Ispettorato indica cosa verificare: dal Dvr integrato alla rimodulazione dei turni, fino a pause, acqua e formazione

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Il caldo estremo non rappresenta più un evento eccezionale, ma un rischio che ogni anno interessa moltissimi lavoratori, soprattutto nelle attività all’aperto o in ambienti particolarmente esposti alle alte temperature.

Ecco perché l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la nota 5484/2026 ha aggiornato le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo, delineando quali aspetti dovranno essere verificati nei controlli estivi. Al contempo, gli aggiornamenti sollecitano le imprese a rispettare gli obblighi organizzativi, riducendo il rischio di infortuni, responsabilità, sanzioni e risarcimenti.

Dal rischio emergenziale a una prevenzione strutturata

La nota Inl si inserisce nel solco delle istruzioni, emanate negli ultimi anni, in tema di misure di contenimento del rischio caldo sul lavoro.

Il messaggio rivolto alle imprese è chiaro: non basta intervenire quando le temperature diventano insopportabili. L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi impone una pianificazione preventiva, stabile e organizzata delle misure di tutela. In breve, il pericolo da stress termico non deve essere gestito solo quando si verifica un’ondata di calore, ma va prevenuto esattamente come gli altri rischi di cui al d. lgs. 81/2008.

I settori più esposti alla vigilanza degli ispettori e il controllo del Dvr

Gli ispettori saranno attenti soprattutto ai settori più esposti alle alte temperature. In particolare:

  • logistica;
  • edilizia;
  • attività dei rider;
  • agricoltura;
  • lavori stradali.

In questi settori il personale Inl dovrà verificare se il datore abbia realmente adottato tutte le misure necessarie per prevenire colpi di calore, insolazioni, disidratazione e altri danni alla salute.

L’azienda dovrà aver integrato il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) con una specifica analisi dei pericoli da stress termico ambientale (possibile anche a basse temperature), individuando le misure necessarie per limitarne gli effetti. La valutazione non può essere generica e anzi dovrà tenere conto delle concrete condizioni lavorative, ossia:

  • le attività stabili all’aperto;
  • le lavorazioni nelle ore più calde;
  • le mansioni ad alto sforzo fisico;
  • l’uso di dispositivi di protezione individuale o indumenti che aumentano il carico termico;
  • la posizione e caratteristiche del luogo lavorativo;
  • le condizioni personali dei dipendenti (età, stato di salute, patologie ecc.).

La semplice presenza del rischio nel Dvr non sarà sufficiente. Come indica la nota Inl, gli ispettori controlleranno anche che le misure organizzative e procedurali siano applicate in piena conformità alla legge.

Orari di lavoro, organizzazione e condizioni concrete delle attività

Le imprese debbono dimostrare di aver valutato una diversa organizzazione delle lavorazioni, se richiesto dalle condizioni climatiche. Si pensi ad esempio all’anticipazione dei turni nelle prime ore del mattino, al posticipo delle lavorazioni più pesanti, alla rotazione nelle mansioni più gravose o alla sospensione delle attività durante la fascia oraria più critica (generalmente ore 12-16): queste sono alcune delle misure “anti-caldo” suggerite dalla nota.

Il datore deve garantire pause programmate e organizzate in aree ombreggiate, ventilate o climatizzate. Ma gli ispettori controlleranno anche la disponibilità di acqua nei cantieri, nei campi agricoli e negli altri luoghi di lavoro esposti all’afa. Sono misure essenziali — sottolinea la nota Inl 5484/2026 — per prevenire disidratazione e colpi di calore.

Compatibilmente con le esigenze della mansione e con gli obblighi di sicurezza, gli indumenti da lavoro dovranno essere leggeri, traspiranti e tali da limitare l’esposizione ai raggi solari.  L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (caschi, guanti, ecc.) dovrà, quindi, essere valutato anche sotto il profilo del rischio caldo.

Informazione e formazione dei dipendenti

La prevenzione passa anche attraverso la conoscenza del rischio. Per questo motivo la nota Inl richiama l’obbligo di informare e formare adeguatamente i dipendenti. In particolare, la formazione — non meramente teorica ma utile ad agire efficacemente nelle situazioni di pericolo — dovrà consentire di riconoscere:

  • i primi sintomi dello stress da calore;
  • i segnali del colpo di calore;
  • i comportamenti preventivi da adottare;
  • le procedure aziendali emergenziali;
  • le modalità di attivazione del primo soccorso in caso di malore.

Tutela dei lavoratori fragili, coinvolgimento del medico competente e altre figure

In tema di sorveglianza sanitaria, gli ispettori dovranno poi verificare l’effettivo contributo del medico competente nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori esposti al grande caldo, con specifico riferimento ai più vulnerabili (anziani e/o con patologie).

Ma la gestione del pericolo caldo richiede anche la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Perciò, durante i controlli, sarà verificato che queste figure siano state realmente coinvolte nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive. Il confronto con i rappresentanti dei lavoratori contribuisce a individuare criticità pratiche relative ai turni, alle pause, alla disponibilità di aree ombreggiate, all’accesso all’acqua e a tutte le condizioni operative.

Quando il lavoro deve essere sospeso

L’Inl ribadisce che l’azienda — nel quadro degli obblighi previsti del Testo unico salute e sicurezza — deve valutare anche lo stop temporaneo delle attività quando le condizioni climatiche si rivelino rischiose per la salute. Come misura di prevenzione lo stesso obbligo di intervento grava sul preposto.

La ripresa delle lavorazioni dovrà avvenire soltanto dopo l’adozione delle misure necessarie a eliminare o ridurre il rischio. Parallelamente è stata prevista la possibilità di cassa integrazione per il caldo.

Worklimate e gli strumenti previsionali

La nota invita inoltre gli uffici territoriali dell’Ispettorato a promuovere attività di informazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e dei sistemi di allerta collegati al progetto Worklimate.

Sono strumenti che agevolano le aziende nel programmare preventivamente i turni, nell’individuare le giornate maggiormente critiche e nel documentare le valutazioni effettuate, adottando le misure di prevenzione prima che le condizioni climatiche diventino pericolose.

Cosa rischia l’azienda se non rispetta gli obblighi

Abbiamo visto finora che — durante le ispezioni — il personale Inl potrà svolgere controlli ampi e trasversali in tema di tutela contro il rischio da stress termico.

Ebbene, qualora dalle verifiche degli ispettori emergano mancanze o inefficienze con specifico riferimento al rischio caldo, sarà possibile adottare i provvedimenti di legge. Gli ispettori potranno così impartire prescrizioni, imporre comportamenti e, nei casi più gravi, impedire la prosecuzione delle lavorazioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. È chiaro quindi che le aziende farebbero bene a occuparsi preventivamente di sicurezza e rischio caldo, per evitare blocco delle attività e limitazioni alla produttività e al profitto.

La nota Inl 5482/2026 indica che il rischio — come testimoniato anche dalle ordinanze anticaldo — non è più una semplice emergenza stagionale. È un elemento che deve essere gestito in modo continuativo, coscienzioso e lungimirante, con una corretta valutazione dei rischi, una puntuale organizzazione del lavoro e l’adozione di misure concrete a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.