Dipendente colpito durante una partita tra colleghi: l’azienda deve risarcire il danno?

La Cassazione chiarisce che il gesto imprevedibile e personale di un collega interrompe il nesso col lavoro ed esclude la colpa dell'azienda

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Il fatto che un lavoratore subisca un infortunio negli spazi aziendali o durante l’orario lavorativo non significa, di per sé, che il capo debba risarcire il danno. La responsabilità dell’azienda, infatti, non è automatica, ma richiede che l’evento lesivo sia riconducibile ai rischi dell’attività lavorativa o a una violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sull’impresa.

A ribadirlo è la Cassazione con la sentenza 19859/2026, che ha escluso qualsiasi responsabilità per le lesioni riportate da un dipendente a seguito di una reazione imprevedibile di un altro lavoratore.

Il caso della partita a pallone finita con un grave incidente

Alcuni dipendenti in attività presso due distinte cooperative stavano trascorrendo la pausa pranzo in un locale aziendale non destinato alle lavorazioni, arredato semplicemente con tavolo e sedie. Uno di loro aveva portato con sé un pallone e aveva iniziato a giocare a calcio con gli altri. Durante il momento ricreativo, l’uomo colpì accidentalmente al volto un dipendente dell’altra cooperativa. Quest’ultimo, anziché limitarsi a protestare, reagì impulsivamente raccogliendo una bottiglia di vetro vuota e lanciandola contro il collega che lo aveva colpito.

Il lancio, però, mancò il bersaglio e l’oggetto colpì alla testa un altro lavoratore completamente estraneo al diverbio, provocandogli gravi lesioni, consistite in una cicatrice alla testa e in una lieve riduzione dell’udito, con un danno biologico permanente quantificato dal consulente tecnico nel 5% (oltre al periodo di inabilità temporanea).

La richiesta di risarcimento anche contro le aziende

Il lavoratore ferito non si limitò ad agire nei confronti del collega che aveva materialmente lanciato la bottiglia. Chiese infatti il risarcimento ad ambo le cooperative datrici — la sua e quella dell’aggressore — sostenendo che l’incidente fosse comunque avvenuto in spazi dell’azienda, durante l’orario lavorativo e in un ambiente che — a suo dire — non offriva adeguate garanzie di sicurezza.

Secondo il ricorrente, i datori avrebbero dovuto vigilare affinché durante la pausa non si verificassero comportamenti pericolosi come il gioco a pallone.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello, tuttavia, esclusero ogni responsabilità delle società, riconoscendo come unico responsabile il lavoratore autore del lancio della bottiglia. La controversia arrivò quindi ai giudici di piazza Cavour.

Perché la Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro

La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, escludendo la responsabilità del datore dell’infortunato. Il lancio della bottiglia, infatti, era un gesto autonomo, personale e imprevedibile, privo di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa.

Questo comportamento ha costituito la causa esclusiva dell’infortunio, interrompendo il nesso causale tra lavoro e danno. L’evento lesivo, quindi, non è dipeso da un rischio tipico dell’attività lavorativa né da carenze organizzative dell’azienda, ma dalla sola reazione impulsiva e violenta di un lavoratore.

La Corte richiama il principio giurisprudenziale del rischio elettivo (già visto ad esempio in un caso relativo al corretto uso dei Dpi), che ricorre quando il danno deriva da un comportamento volontario, anomalo, inaspettato, estraneo alle mansioni e incompatibile con il normale svolgimento del lavoro.

In questi casi il lavoratore crea un pericolo nuovo e autonomo, diverso da quello che il datore è tenuto a prevenire, il quale diventa causa esclusiva dell’evento ed esclude ogni responsabilità dell’azienda.

Anche il comportamento imprevedibile di un terzo può interrompere il nesso causale

Se il danno deriva non dallo stesso dipendente che lo subisce, ma dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, completamente estranea alle mansioni lavorative e ai rischi propri dell’attività svolta, non cambia nulla. Questo comportamento costituisce — spiega la Corte — una serie causale autonoma, sufficiente da sola a provocare l’evento lesivo. L’azienda quindi non deve risarcire nulla.

Il semplice fatto che l’incidente si verifichi nei locali aziendali o durante l’orario di lavoro non basta, quindi, a far sorgere la responsabilità del datore.

L’art. 2087 Codice Civile non impone una responsabilità illimitata

Per essere risarciti dalla propria azienda occorre che il danno “realizzi” uno dei rischi che il datore è giuridicamente tenuto a prevenire con l’adozione delle misure di sicurezza (art. 2087 Codice Civile, già visto recentemente con riferimento all’infarto da superlavoro). Queste ultime, come è noto, servono a tutelare integrità fisica e personalità morale dei lavoratori.

È un obbligo particolarmente ampio, ma — rimarca la Corte — non illimitato. L’azienda datrice non è e non può mai essere garante assoluta di ogni possibile evento dannoso verificatosi al suo interno. La legge tutela i dipendenti contro i pericoli collegati all’organizzazione del lavoro e all’attività produttiva, non i comportamenti totalmente imprevedibili e personali dei colleghi in pausa.

Perché non si applica la cosiddetta responsabilità di padroni e committenti

Parallelamente l’infortunato aveva invocato anche la responsabilità indiretta dell’altra cooperativa, quella in cui lavorava colui che aveva lanciato la bottiglia. Aveva provato a far valere la responsabilità dei padroni e committenti per danni da fatto illecito dei dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni (art. 2049 Codice Civile)

Ma anche sotto questo profilo la Suprema Corte ha escluso ogni responsabilità. Manca infatti quello che, in gergo, è detto nesso di occasionalità necessaria, cioè un collegamento funzionale tra l’attività affidata al dipendente e il comportamento illecito.

In pratica, le mansioni devono avere reso possibile oppure agevolato il fatto dannoso. Ma mancando completamente questo collegamento nel fatto sopra descritto, anche l’altra cooperativa non doveva risarcire.

E anche qui la sola circostanza che l’aggressione sia avvenuta sul posto di lavoro non è stata ritenuta sufficiente per l’insorgenza di una responsabilità datoriale.

Che cosa cambia

Con la sentenza 19859/2026 la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore infortunato, confermando la responsabilità esclusiva del collega autore del lancio della bottiglia ed escludendo quella sia della società datrice di lavoro dell’infortunato sia della cooperativa presso cui lavorava l’autore del gesto. Il lavoratore è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle due società.

La decisione ribadisce un importantissimo principio generale in materia di sicurezza sul lavoro: il datore deve prevenire i rischi connessi all’attività lavorativa e garantire un ambiente sicuro, come previsto dalla legge, ma non risponde per forza di ogni evento avvenuto negli spazi aziendali.

Quando un infortunio deriva esclusivamente da una condotta personale e del tutto estranea alle mansioni svolte, il comportamento interrompe sempre il rapporto di collegamento tra attività lavorativa e danno.

Situazioni analoghe possono verificarsi, ad esempio, in caso di aggressioni personali tra colleghi per motivi estranei al lavoro, scherzi estremamente pericolosi messi in atto per iniziativa individuale o condotte violente non collegate alle mansioni svolte. Anche in questi casi, se il comportamento rappresenta un rischio nuovo e autonomo, la giurisprudenza tende a escludere ogni responsabilità datoriale.