Quando, al volante della propria automobile (o della propria moto, di un furgone o di un qualsiasi mezzo di trasporto a noi intestato), si commette un’infrazione e si violano le leggi del Codice della Strada, si è soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: una terminologia complessa, per indicare quella che di fatto è una “semplice” multa.
A disciplinare le multe è l’articolo 195 del Codice della Strada che prevede, per le medesime, il pagamento di una somma di denaro compresa tra un limite minimo e un limite massimo fissato dalla singola norma. A determinare l’importo esatto della sanzione sono un insieme di fattori: la gravità della violazione commessa, il lavoro svolto dall’agente per eliminare o attuare le conseguenze di tale violazione, il comportamento del trasgressore. Talvolta, alla sanzione amministrativa se ne accompagna inoltre una accessoria: la riduzione dei punti della patente, la revoca della stessa, la confisca del mezzo. Ma cosa succede, quando la multa non può essere immediatamente contestata e, quindi, quando si riceve la notifica della multa a mezzo posta? Scopriamolo insieme.
Indice
Che cos’è una multa e chi può farla
Prima di parlare di notifica della multa a mezzo posta, o di notifica della multa a mezzo raccomandata, è bene ricordare che una multa altro non è che una sanzione amministrativa disciplinata dal Codice della Strada e da altre leggi ad integrazione, il cui importo viene “aggiustato” ogni due anni sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nei due anni precedenti e valutati dall’ISTAT.
Chi può dare una multa? In autostrada, solamente la Polizia Stradale e i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale. Al di fuori della rete autostradale possono farlo anche i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, la polizia provinciale nel suo ambito territoriale, i vigili urbani nel territorio di loro competenza, la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello Stato in relazione ai propri compiti. Il Comune, poi, può designare i cosiddetti ausiliari del traffico che andranno a constatare le infrazioni in aree designate, in genere adibite alla sosta (ad esempio, nelle tanto diffuse strisce blu).
Cosa deve contenere una multa? Data e località dell’infrazione; generalità, residenza e numero di patente del trasgressore se immediatamente identificato o l’indicazione del proprietario del veicolo se non immediatamente identificato; tipo di veicolo e numero di targa; citazione della norma violata con descrizione sommaria della violazione; somma, modalità e termini del pagamento; eventuali sanzioni accessorie; le autorità competenti per il ricorso; il nome e la firma degli agenti che hanno constatato l’infrazione. Non è invece obbligatoria la firma del trasgressore, ma se questo si rifiuta di apporla nel verbale dovrà essere indicato tale rifiuto.
Dunque, la multa è un atto giudiziario? Sì. Motivo per cui, se si riceve un avviso di giacenza di raccomandata con la dicitura “atti giudiziari”, ci si può aspettare una multa. In realtà, per sapere subito cosa ci aspetta, è sufficiente guardare le cifre iniziale dei codici d’avviso: il 12, 13, 14, 15, 151, 152, 153, 1513, 1514 e 1515 indicano una raccomandata semplice (che non potrà dunque essere una multa); il 75, 76, 77, 78 e 79 al contrario identificano con molta probabilità una multa, un atto giudiziario, un messaggio dell’Agenzia delle Entrate; il 612, 614 e 693 indicano la provenienza da banche, istituti di credito e poste; il 613 e il 615 un avviso proveniente dall’Agenzia delle Entrate, una notifica di multe o imposte non pagate.
Anche il colore dell’avviso è un indizio sul tipo di notifica: la cartolina verde indica proprio gli atti giudiziari o multe per violazioni del Codice della Strada, se è bianca o gialla è invece indizio di un pacco o di una lettera normale. Ma vediamo in quali casi e con quali modalità avviene la notifica multa a mezzo posta raccomandata.
Multa contestata immediatamente o notificata a casa
Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, quando possibile la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al soggetto tenuto al pagamento della multa (il proprietario del veicolo è sempre considerato corresponsabile insieme al trasgressore, a meno che non dimostri che quest’ultimo guidava il suo veicolo contro la sua volontà); se ad essere fermato è un minorenne, la contestazione o la notifica avverranno nei confronti di chi ne detiene la responsabilità genitoriale.
Quando possibile, dunque, l’agente andrà a consegnare a mano la multa al trasgressore che comunque riceverà anche una notifica entro cento giorni dalla sua emissione. Ci sono però altri casi (e sono decisamente numerosi) in cui la notifica della multa avviene a mezzo posta. Ecco quali sono:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- sorpasso vietato;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;
- rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.
In tutti questi casi, il trasgressore (se noto) o il soggetto solidalmente obbligato (il proprietario del veicolo) registrato al Pubblico Registro Automobilistico riceveranno la notifica della multa a mezzo raccomandata entro 90 giorni dal momento in cui l’amministrazione riesce ad individuare le loro identità (se il trasgressore risiede all’estero, i giorni sono 360 calcolati a partire dalla data dell’infrazione).
Multa in giacenza: cosa fare
Il soggetto riceverà la multa presso il suo domicilio o la sua residenza, che le autorità avranno desunto dalla sua patente di guida, dalla carta di circolazione, dall’archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione, dal Pubblico Registro Automobilistico o dall’anagrafe tributaria. Nel caso in cui l’interessato non sia presente all’arrivo dell’atto (che viene in genere consegnato dal postino o dal corriere), la multa andrà in giacenza presso l’ufficio postale o la filiale del corriere e il soggetto munito del tagliandino lasciato nella sua cassetta postale potrà andare a ritirarla.
La giacenza, nel caso di atti giudiziari come appunto le multe, dura dieci giorni (per una raccomandata semplice sono invece trenta): se in questo lasso di tempo il trasgressore non va a ritirare la multa ricevuta, a partire dal giorno successivo si determina la compiuta giacenza dell’atto giudiziario, che è una vera e propria “finzione di conoscenza”. Dopo la compiuta giacenza, al soggetto viene inviata una cartolina di ricevimento in cui si attesta la giacenza maturata e si presume la sua conoscenza in merito: tale cartolina riporterà la dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni previsti per la giacenza”. Dopo sei mesi, invece, viene restituita la raccomandata in originale con l’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni”.
Multe cumulative e rateizzazione
Quando una persona viola diverse norme del Codice della Strada con un unico comportamento, la legge prevede la possibilità di non pagare la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione ma solamente la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Lo stesso vale per chi commette la stessa infrazione numerose volte in un limitato lasso di tempo (ad esempio, l’automobilista che non è a conoscenza della presenza di un autovelox lungo il tragitto per il lavoro e ogni giorno, per un mese, supera i limiti). Non si applica invece questa possibilità alle violazioni compiute nelle ZTL (zone a traffico limitato), nelle aree pedonali e nei divieti d’accesso.
Cosa fare, dunque, se la multa ha un importo troppo alto che – in un’unica volta – proprio non si riesce a pagare? Se questo supera i 200 euro (riguardanti un unico verbale) e il soggetto ha un reddito annuo imponibile non superiore a 10.628,16 euro, è possibile chiedere la rateizzazione entro trenta giorni dalla data di notifica della multa compilando un modulo di richiesta rateizzazione, con allegata copia del verbale di accertamento e documentazione attestante il disagio economico. Se entro 90 giorni non si ottiene una risposta, la richiesta è considerata respinta. Il numero massimo di rate per una multa è di 60, e l’importo di ciascuna non può essere inferiore ai 100 euro. Generalmente si trovano sul sito dell’amministrazione comunale le informazioni al riguardo per le richieste da inoltrarsi alla Polizia Locale.
E’ bene segnalare tuttavia che a seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Tuttavia, se le proprie finanze lo consentono, il consiglio è quello di pagare sempre e immediatamente la multa non appena la si riceve. Grazie alla Legge n.98 del 9 agosto 2013, infatti, saldandola entro cinque giorni dalla contestazione (se si viene fermati e si riceve contestualmente il verbale) o dalla notifica a mezzo posta, l’importo viene ridotto del 30%. Questo, a meno che la sanzione non riguardi comportamenti gravi come la guida in stato di ebbrezza, il sorpasso in curva o la guida sulle corsie d’emergenza.