Dichiarazione dei redditi 2021 e Superbonus 110%: quanto spetta e come fare

Come inserire correttamente nel 730 le spese effettuate per il Superbonus edilizio e quanto spetta. La guida dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicato: 29 Giugno 2021 12:05

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Superbonus e 730, cosa sapere? La grande novità introdotta con il Covid per supportare le aziende in crisi e rilanciare il settore dell’edilizia è strettamente collegata alla dichiarazione dei redditi 2021.

L’Agenzia delle entrate ha emanato una circolare, la n. 7 del 25 giugno 2021, chiamata anche “Raccolta”, con la quale fornisce una risposta dettagliata a tutti i dubbi sulle disposizioni normative relative sia al modello 730 che Redditi. Un capitolo molto importante è dedicato alle spese detraibili: non solo spese mediche e assicurazioni, ma anche tutte le altre spese effettuate che possono essere portate in detrazione.

Dichiarazione dei redditi 2021 e Superbonus 110%: come funziona

È appunto il caso del Superbonus edilizio, contenuto nel quadro E del 730. Come sappiamo, è stata incrementata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus) e quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua. Quindi, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento trainante o trainato realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori.

Per ogni intervento trainante e trainato sono previsti limiti di spesa o detrazione. La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, cioè: detrazione massima diviso 1,1.

L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, si riferisce all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente autonoma con accesso indipendente oggetto dell’intervento e, quindi, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Superbonus 110%: un esempio pratico

L’Agenzia delle Entrate fa anche un esempio pratico: nel caso in cui due comproprietari di un edificio unifamiliare o unità immobiliare funzionalmente autonoma con accesso indipendente sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50mila euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a 30mila euro, hanno diritto ad una detrazione pari al 110% calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80mila euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Analogamente, nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (che è un intervento trainante) e il condòmino, al quale sono imputate spese per questo intervento pari, ad esempio, a 10mila euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare gli infissi con una spesa pari a 20mila euro e installando le schermature solari con una spesa pari a 5mila euro, il condòmino ha diritto ad una detrazione pari a euro 38.500 (110% di 35mila euro).

Superbonus 110% in condominio

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200mila euro), ciascun condòmino può calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40mila euro.

Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Dichiarazione dei redditi 2021 e Superbonus 110%: immobili a uso promiscuo

Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.

Questo principio si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente, anche all’esercizio di attività commerciale di Bed and Breakfast (occasionale o abituale), siano realizzati interventi antisismici.

Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%.

Qualora il contribuente persona fisica, a fronte delle spese agevolabili, riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, questi contributi devono essere assoggettati a tassazione separata. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.

Dichiarazione dei redditi 2021: a chi spetta la detrazione in caso di vendita o morte

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati), le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

In caso di decesso dell’avente diritto e di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue del Superbonus si trasferiscono agli eredi a determinate condizioni. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati), la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.