Cartella esattoriale, la notifica è valida anche se il destinatario non è a casa

La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando il destinatario non risulta essere presente a casa. E quando si è trasferito momentaneamente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quando una cartella esattoriale risulta essere effettivamente notificata? E da quando scattano i termini per poter presentare ricorso? A intervenire sulla questione è stata la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 4597 del 21 febbraio 2024, nella quale viene chiarito che ai fini del perfezionamento della notificazione, si presume che sussista la possibilità di conoscenza da parte del destinatario e non la sua effettiva conoscenza.

I giudici hanno anche sottolineato che, nel caso in cui il destinatario della cartella esattoriale dovesse invocare la remissione in termini per procedere all’impugnazione tardiva, deve riuscire a dimostrare di non essere stato in grado di esercitare in maniera tempestiva il potere processuale. Il ritardo deve essere obbligatoriamente legato a una causa non imputabile al destinatario o, comunque vada, deve essere legato a un caso fortuito o di forza maggiore. Stiamo parlando, quindi, di un impedimento che non era prevedibile nel caso in cui fosse stato adottato un comportamento diligente.

La cartella esattoriale nella vicenda processuale

Ma entriamo nel dettaglio e verifichiamo come ha gestito la situazione la Corte di Cassazione. Un contribuente, in sede di impugnazione di un atto di accertamento deduceva, tra le altre cose, l’illegittimità di un provvedimento. A finire sotto la lente d’ingrandimento era un difetto di notifica: veniva, quindi, invocata la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 del Codice di Procedura Civile.

In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché presentato troppo tardi.

Lo stesso verdetto – sfavorevole al contribuente – è stato confermato successivamente dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto attraverso la sentenza n. 283/03/18 del 1° marzo 2018. L’interessato prevedeva a impugnare la stessa in sede di legittimità. Giunto di fronte dalla Corte di Cassazione, l’istante aveva ribadito le censure connesse alla notifica della cartella esattoriale.

Le doglianze del contribuente

Ma, in estrema sintesi, quali erano le doglianze mosse dal contribuente? Entrando nel dettaglio veniva puntato il dito sul mancato perfezionamento della notificazione. Il contribuente asseriva che era stata violata la sequenza procedurale, che è stata prevista direttamente dalla legge. Nello specifico, il diretto interessato si doglia del fatto che non era stato affisso l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione. Non era stata ricevuta, inoltre, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

Il contribuente, inoltre, lamentava che l’iter notificatorio – che è stato previsto direttamente dall’articolo 8 della Legge n. 890/1982 – poteva essere effettuato solo e soltanto in via subordinata. Ricordiamo, in breve, che la norma richiamata dal contribuente prevede il rilascio dell’avviso al destinatario attraverso l’affissione alla porta d’ingresso o con l’immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione. La normativa prevede che questa disposizione possa essere interpretata come un ordine di modalità di esecuzione della notifica.

Il contribuente aggiungeva successivamente che – nel pieno rispetto dell’articolo 60, quarto comma, del DPR n. 600/1973 – il termine per poter impugnare la cartella esattoriale – o qualsiasi altro atto – si deve computare ufficialmente dalla concreta conoscibilità. Questa data deve coincidere con l’effettiva conoscenza del provvedimento che il contribuente ha intenzione di impugnare.

Tra le doglianze del contribuente vi era anche il fatto che il giudice di secondo grado non avesse tenuto conto della circostanza determinata dall’assenza dello stesso dalla casa era dovuta a motivi di salute. Il ricorrente aveva preso in affitto un appartamento in una località termale nel periodo in cui era stata effettuata la notifica. L’assenza, quindi, era legata a una causa a lui non imputabile. Il Collegio Regionale aveva, quindi, violato l’articolo 153 del Codice di Procedura Civile, negandogli ufficialmente la remissione in termini.

La presa di posizione della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato rigettato dal giudice di legittimità. Come primo passo è stato dichiarato inammissibile, perché veniva portato un nuovo motivo costituito dalla censura relativa alle modalità attraverso le quali era stata notificata la cartella esattoriale. I giudici, inoltre, hanno ricordato che l’affissione dell’avviso alla porta o la sua immissione in cassetta sono a tutti gli effetti due procedure alternative tra di loro. E che non esiste un ordine di preferenza.

I giudici, inoltre, hanno sottolineato l’infondatezza del motivo attraverso il quale il ricorrente riteneva di poter collegare direttamente il procedimento notificatorio della cartella esattoriale all’effettiva ricezione dell’atto. Secondo la Suprema corte la conoscibilità dell’atto:

Va intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando stesso e non come sua conoscenza certa.

In relazione alla questione della rimessione, i giudici hanno ricordato che i presupposti per i quali questa possa essere applicata è che il richiedente sia in grado di dimostrare di non aver esercitato in tempo utile il potere processuale per dei motivi che non siano imputabili allo stesso. O per un caso fortuito o di forza maggiore. Ci deve essere, in altre parole, un impedimento non evitabile, nel momento in cui sia stato adottato un comportamento diligente.

Nel caso finito sul tavolo dei giudici della Suprema Corte, la Ctr, sostanzialmente, ha rigettato la richiesta di rimessione in termine perché il contribuente non era stato in grado di dimostrare un’effettiva impossibilità assoluta e oggettiva a rientrare presso l’abitazione nella quale aveva la residenza ufficiale. Ma aveva solo e soltanto delle difficoltà relative.

In sintesi

Cosa comporta, in estrema sintesi, la decisione della Corte di Cassazione? Il perfezionamento della notifica di un atto o di una cartella esattoriale si fonda sulla presunzione – ovviamente deve essere ragionevole – che il destinatario sia a conoscenza dell’atto. Non è richiesta, in estrema sintesi, la conoscenza concreta ed effettiva dell’atto. Questa si concretizza unicamente quando la notifica viene effettuata direttamente nelle mani del contribuente.

In altre parole la notifica raggiunge il suo scopo nel momento in cui si riesce a garantire la conoscibilità, che deve essere intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto che è stato notificato.

La decisione della Corte di Cassazione ha sostanzialmente confermato un quadro interpretativo che, nel corso degli ultimi anni, è apparso sicuramente consolidato.