Cartelle esattoriali via Pec, sono valide anche senza la firma digitale

La decisione della Corte di Giustizia Tributaria secondo la quale le cartelle esattoriali sono valide, e dunque da pagare, anche se non c'è la firma digitale

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Riccardo Castrichini

Giornalista

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

La Corte di Giustizia Tributaria ha stabilito, andando a confermare l’orientamento già delineato dalla Cassazione, che la cartella esattoriale emessa via Pec, posta elettronica certificata, non ha bisogno necessariamente della firma digitale. Questo vuol dire che le cartelle esattoriali che vengono trasmesse via Pec sono comunque riferibili all’organo amministrativo che le ha emesse, anche se quest’atto dovesse essere non munito della firma digitale.

Cartelle esattoriali via Pec, non serve la firma digitale

Nella sua sentenza numero 113/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha ricordato che l’articolo 25 del DPR 602/1973, relativo alla riscossione delle imposte sul reddito, non rimanda all’obbligo di firma digitale, ma si limita a prevedere che nelle notifiche sia ben identificabile l’intestazione e l’indicazione della causale, con il relativo numero di codice. Ecco quindi che la copia informatica della cartella di pagamento, che nasce cartacea, è da considerarsi validamente notificata senza che vi sia apposta la firma digitale.

L’indirizzo della Corte di Cassazione

Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria, segue l’indirizzo che era già stato tracciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza  28852 del 2023, nella quale gli ermellini stabilivano che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite Pec, venga poi sottoscritta con firma digitale”. L’atto su sopporto informatico, secondo questa decisione, è dunque da ritenersi valido anche senza la presenza della firma digitale.

I motivi della controversia

La decisione della Corte di Giustizia Tributaria arriva dopo che la stessa era stata chiamata a risolvere un caso giudiziario in cui l’Agenzia delle Entrate notificava via Pec una cartella di pagamento, relativa a Iva e Irap, a una società a responsabilità limitata che non aveva versato i tributi per diversi anni. L’atto impositivo era stato contestato dalla società, la quale si era rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria che, in primo grado, aveva respinto il ricorso dando ragione all’Agenzia delle Entrate. Ne era seguito l’appello da parte della società, che si era rivolta alla Corte di Giustizia di secondo grado della Toscana. La società contribuente basava le sue motivazioni al ricorso su quattro punti, ovvero:

  • l’assenza di sottoscrizione con firma digitale della cartella di pagamento;
  • l’inesistenza della notifica, in quanto notificata a mezzo Pec con relata di notifica in bianco
  • l’assenza di sottoscrizione della relata di notifica;
  • l’omessa motivazione della cartella di pagamento.

La Corte di Giustizia di secondo grado della Toscana ha tuttavia deciso di respingere l’appello, confermando la sentenza di primo grado e il buon operato dell’Agenzie delle Entrate.

L’assenza della relata di notifica

I magistrati hanno inoltre precisato che l’invio della cartella esattoriale via Pec non compromette l’assenza di relata di notifica o di relata in bianco, così come previsto dall’articolo 60 del DPR 600/1973. Ecco dunque che per la notifica dell’atto effettuata via Pec non è necessaria la presenza dell’ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio, la prova dell’avvenuta notifica è il deposito delle ricevute di accettazione e consegna digitali, ovvero di file con estensione .eml, i quali sono equiparati totalmente al classico avviso di ricevimento effettuato tramite una raccomandata cartacea.