I bonus edilizi ed il superbonus hanno introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta generato dai vari interventi edilizi. Può capitare, però, che il cedente si accorga di una serie di errori commessi nel credito ceduto: come si devono comportare, in questo caso, le parti coinvolte? A chi spetta sanare l’errore?
A spiegare come si debbano comportare i contribuenti in questa situazione è l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito alcune indicazioni attraverso la risposta n. 440 del 28 settembre 2023. Secondo le indicazioni ufficiali fornite dall’AdE spetta al cedente sanare la situazione. Vediamo come.
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Bonus edilizi, errori nella cessione dei crediti
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 440 del 28 settembre 2023, ha spiegato che nel caso in cui dovessero essere riscontrati, da parte del cedente, degli errori nel credito ceduto e il cessionario non è in grado di annullare l’accettazione del bonus, spetta al cedente riversare le somme tramite F24, versando contestualmente le sanzioni e gli interessi, in modo da precostituire il credito a disposizione del cessionario. Ovviamente stiamo parlando del credito d’imposta generato dagli interventi effettuati beneficiando dei bonus edilizi o del superbonus.
La presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate deriva da una richiesta effettuata da un contribuente, il quale ha spiegato che a seguito di alcune anomalie che sono state riscontrate sull’asseverazione, il tecnico ha deciso di annullare la prima asseverazione e ha provveduto a sostituirla con una nuova.
Grazie alla correzione dell’errore sono emersi dei crediti che non spettavano. L’istante, a questo punto, domanda come si possa sanare l’errore commesso. Lo stesso, inoltre, specifica che non può applicare le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 33/2022, perché la banca cessionaria non ha la possibilità di annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle cessioni. Non ha la possibilità, quindi, di andare a ridurre il plafond a sua disposizione.
Le indicazioni ufficiali
Come devono muoversi i contribuenti nel momento in cui riscontrano degli errori nei crediti ceduti a seguito dei lavori effettuati beneficiando dei bonus edilizia? L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui l’errore vada ad incidere direttamente su degli elementi essenziali della detrazione spettante è possibile l’annullamento dell’accettazione dei crediti, che derivino direttamente dalla comunicazione di prima cessione non corretta.
Nel momento in cui viene effettuato l’annullamento, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene ridotto del relativo importo. Le istruzioni dettagliate per effettuare questa operazione sono contenute all’interno della circolare n. 33/2022.
A questo punto l’amministrazione fiscale recupera l’importo, nel caso in cui dovesse verificare la mancata sussistenza dei requisiti che permettono di ottenere la detrazione d’imposta prevista dai bonus edilizi. Proprio su questo argomento, la circolare n. 23/2022 ha sottolineato che:
i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 47 2 del 1997.
I rapporti tra le parti
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello, inoltre, sottolinea come sia estranea al rapporto che intercorre direttamente tra il cedente ed il cessionario. Questo significa, in altre parole, che l’AdE non ha la possibilità di sostituirsi al cessionario che decida di non effettuare l’accettazione o non intervenga per annullare le comunicazioni di opzione a seguito di una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi regolarmente a disposizione del cessionario.
A chi spetta l’onere di sanare l’errore
L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che spetta unicamente al cedente, che beneficia delle agevolazioni fiscali previste dai bonus edilizi, rimborsare il credito utilizzato indebitamente dal cessionario. L’operazione deve essere effettuata utilizzando un Modello F24 e devono essere versati gli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e la sanzione in misura ridotta. Il contribuente ha la possibilità di accedere al ravvedimento operoso, in modo da contenere i costi relativi alle sanzioni.
A questo punto il cedente dovrà interfacciarsi direttamente con il cessionario e dovrà informarsi se i suddetti crediti siano stati utilizzati in compensazione. Nel caso in cui questa operazione non sia stata effettuata, il cedente, che ha messo in circolazione dei crediti erroneamente, deve attivarsi perché non vengano utilizzati. Dovrà provvedere a comunicare al cessionario e all’amministrazione finanziaria la non sussistenza del credito ceduto.
Il caso preso in esame
Il caso preso in esame è, a modo su, unico. L’istante, infatti, ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che il credito non è stato ancora compensato. L’errore, però, non può essere corretto perché la banca cessionaria non ha intenzione di annullare l’accettazione.
L’amministrazione finanziaria, a questo punto, ribadendo la completa e totale estraneità nei rapporti di tipo privato che intercorrono tra il cedente ed il cessionario – non può intervenire direttamente per annullare la comunicazione delle opzioni – precisa che resta valida e garantita la possibilità di versare, attraverso un Modello F24, l’indebita detrazione ceduta.
Lo scopo di questa operazione consiste nel ricostituire il credito, in modo che il cessionario lo possa utilizzare. In questo modo non si dovranno applicare le varie sanzioni e gli interessi, purché si possa dimostrare che il credito ceduto non sia stato ancora compensato nel momento in cui si effettua il riversamento. In caso contrario, per poter rimuovere la violazione è necessario versare anche sanzioni ed interessi.
Spetta quindi all’istante farsi parte attiva, per poter beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del credito da parte del cessionario nel momento in cui viene effettuato il diversamente. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo stesso deve essere effettuato utilizzando un Modello F24 e deve essere indicato il codice tributo 6921. Le somme devono essere esposte a debito nella sezione “Erario” colonna “importi a debito versati”.