Sanzioni Imu e Tari dal 2027, come cambia dal prossimo anno il sistema locale

Dal 2027 il D.Lgs. 147/2026 riscrive le sanzioni su Imu e Tari: via le forbici, percentuali fisse più basse e il ravvedimento operoso esteso

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Una vera e propria svolta sistemica per la fiscalità locale sta per fare il suo ingresso nell’ordinamento tributario italiano. Con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 12 agosto 2026), il Governo ha completato il riordino dei tributi regionali e locali allineandoli ai principi della riforma fiscale. A partire dal 1° gennaio 2027, le imposte comunali più diffuse e impattanti per famiglie e imprese – in primis l’Imu e la Tari – cambieranno volto sul piano dei controlli, della gestione delle dichiarazioni e del trattamento sanzionatorio per gli errori o i ritardi dei contribuenti.

La riforma elimina le ampie discrezionalità punitive del passato a favore di un impianto proporzionato e trasparente. Il cuore delle modifiche risiede nell’eliminazione delle cosiddette forchette sanzionatorie, sostituite da percentuali fisse nettamente più contenute. Contestualmente, il D.Lgs. 147/2026 estende in modo formale e sistematico il ravvedimento operoso lungo e frazionato anche alla fiscalità municipale, introducendo inoltre strumenti di compliance e contraddittorio preventivo che consentiranno di sanare le posizioni irregolari prima dell’invio degli avvisi di accertamento esecutivi.

Imu e Tari, addio alle forbici sanzionatorie

L’articolo 12 del D.Lgs. 147/2026 riscrive la disciplina delle violazioni tributarie locali per superare la severità dei vecchi regimi. Sino al 31 dicembre 2026, l’omessa dichiarazione dei tributi comunali comporta una punizione che oscilla tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta, mentre la dichiarazione infedele è sanzionata con un addebito compreso tra il 50% e il 100%.

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 12, comma 9 del decreto), l’incertezza legata ai margini di discrezionalità dei singoli enti locali viene azzerata tramite la determinazione di misure uniche e fisse.

Tributo locale Tipologia di violazione Regime sanzionatorio fino al 31/12/2026 Nuovo regime sanzionatorio dal 01/01/2027 (D.Lgs. 147/2026)
Imu/Tari Omessa dichiarazione Dal 100% al 200% dell’imposta non versata 100% fisso del tributo non versato (min. 50 €)
Imu/Tari Infedele dichiarazione Dal 50% al 100% dell’imposta non versata 40% fisso del tributo non versato (min. 50 €)

Come si nota chiaramente, in caso di dichiarazione infedele si passa da una sanzione massima che poteva raddoppiare la quota base a un’aliquota fissa del 40%. La norma precisa che la clausola di decorrenza si riferisce alla data in cui la violazione è stata commessa: i controlli relativi ai periodi d’imposta fino al 2026 continuano ad applicare le vecchie tabelle con le forbici tradizionali.

Dichiarazione Imu: l’articolo 26 impone il canale telematico esclusivo

L’aggiornamento della disciplina punitiva si intreccia con un forte impulso alla digitalizzazione dei dati fiscali del territorio. L’articolo 26 del D.Lgs. 147/2026 modifica e riorganizza la disciplina della dichiarazione Imu, introducendo l’obbligo di trasmissione mediante invio telematico come unica ed esclusiva modalità ammessa per l’assolvimento dell’adempimento.

Le modalità tecniche operative verranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Resta confermata la scadenza ordinaria del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o si sono verificate variazioni rilevanti. Il decreto ribadisce l’obbligatorietà dell’invio della dichiarazione per specifiche fattispecie agevolative, tra cui:

  • gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
  • gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (i cosiddetti fabbricati merce), purché non locati.

Tari: la stretta dell’articolo 28 e la scadenza a 90 giorni

Importanti novità organizzative interessano anche la Tari, la tassa sui rifiuti. L’articolo 28 del D.Lgs. 147/2026 modifica i commi 684 e 685 della legge n. 147/2013, riscrivendo i termini di presentazione delle pratiche di inizio occupazione, detenzione o variazione dei locali.

Se in passato i cittadini disponevano di un margine temporale ampio (fino al 30 giugno dell’anno successivo), le nuove disposizioni impongono di trasmettere la dichiarazione Tari entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento (inizio del possesso, occupazione o modifica dell’immobile). Trattandosi di una norma procedurale priva di decorrenza differita, la nuova scadenza dei 90 giorni è efficace già dall’entrata in vigore del decreto; tuttavia, per le omissioni che si consolideranno a partire dal 2027 si applicheranno le nuove sanzioni ridotte al 100%.

Ravvedimento operoso esteso, frazionamento e compliance

La riforma del Fisco locale introduce tutele rilevanti in materia di ravvedimento operoso e dialogo preventivo con gli enti impositori.

Ravvedimento lungo e frazionato

In passato molti Comuni escludevano o limitavano l’applicazione del ravvedimento per le sanzioni Imu e Tari oltre un determinato arco temporale. L’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 147/2026 estende espressamente ai tributi locali le regole del ravvedimento operoso lungo ed esteso vigenti per i tributi erariali (art. 13, comma 1-ter del D.Lgs. 472/1997 e art. 14 del Testo Unico Sanzioni). Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione anche a distanza di anni, sino alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo. Viene inoltre confermata la piena legittimità del ravvedimento frazionato, permettendo di rimediare parzialmente all’omesso versamento e di beneficiare della riduzione proporzionale delle sanzioni sui singoli acconti o versamenti effettuati.

Gli avvisi bonari e i 60 giorni di contraddittorio

L’articolo 3 del D.Lgs. 147/2026 incentiva l’adempimento spontaneo autorizzando Regioni e Comuni a inviare comunicazioni di compliance o avvisi bonari prima di procedere all’accertamento forzoso. Il contribuente che riceve un invito dall’ente locale ha 60 giorni di tempo per fornire chiarimenti, depositare documenti o correggere l’errore avvalendosi del ravvedimento operoso con sanzione ridotta, evitando la notifica dell’atto esecutivo e i relativi costi accessori.

Rettifica delle rendite catastali e contenzioso: l’articolo 32 azzera le sanzioni

Un’ulteriore tutela per i proprietari immobiliari è contenuta nell’articolo 32 del D.Lgs. 147/2026, che disciplina i casi di revisione della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate oggetto di contenzioso tributario.

Qualora la rettifica della rendita sia impugnata in giudizio, il Comune può richiedere la maggiore Imu dovuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Tuttavia, sulle somme derivanti dal ricalcolo della rendita si applicheranno esclusivamente gli interessi legali senza alcuna sanzione tributaria. Viceversa, se la sentenza definitiva determina una rendita inferiore a quella utilizzata per il calcolo dell’imposta, il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso della maggiore somma versata entro 5 anni dal passaggio in giudicato, con l’obbligo per il Comune di completare il pagamento entro 180 giorni dalla domanda.