Regime forfettario, operazioni con l’estero e fuori campo Iva: come gestirle

La vendita di beni o servizi all'estero, per chi ha optato per il regime forfettario, deve essere gestita in modo differentemente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Il regime forfettario, grazie alla sua imposta sostitutiva del 15% (che scende al 5% per le startup nei primi cinque anni), rappresenta un’oasi fiscale per professionisti e ditte individuali. Tuttavia, la globalizzazione e l’ascesa dei servizi digitali hanno reso quasi inevitabile, per un titolare di partita Iva, il confronto con i mercati esteri.

Che si tratti di vendere una consulenza a una società di Berlino o di acquistare spazi pubblicitari dai giganti dell’advertising statunitensi, la gestione fiscale cambia drasticamente rispetto alle operazioni domestiche. Cerchiamo di capire come quanti hanno aderito al regime forfettario debbano gestire le operazioni intracomunitarie ed estere.

La dicitura fuori campo Iva non è un’esenzione totale

Il presupposto fondamentale del regime forfettario è l’assenza di rivalsa dell’Iva. Il contribuente forfettario non addebita l’imposta ai propri clienti e non può detrarre quella pagata ai fornitori. Questa dinamica, estremamente lineare in Italia, subisce una metamorfosi quando si varcano i confini nazionali.

A livello comunitario vige il principio del luogo di tassazione. Sebbene il forfettario sia considerato un soggetto passivo ai fini Iva, le norme europee richiedono che alcune operazioni vengano comunque tracciate e tassate per evitare distorsioni della concorrenza. È qui che nasce il paradosso del forfettario: un contribuente che non gestisce l’Iva internamente, ma che deve diventare un esattore per conto dello Stato quando acquista servizi dall’estero.

L’iscrizione al Vies per operare all’estero

Se si è deciso di operare con l’estero con il regime forfettario, è necessario iscriversi al Vies (Vat Information Exchange System). Questo registro è il passaporto fiscale che permette alle imprese europee di verificare la validità della partita Iva dei propri partner commerciali.

L’iscrizione non è automatica. Molti contribuenti pensano erroneamente che l’apertura della partita Iva abiliti immediatamente agli scambi Ue, ma non è così. La richiesta va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Operare senza iscrizione al Vies nel regime forfettario può comportare la contestazione dell’operazione e l’impossibilità di applicare il meccanismo del reverse charge, portando a doppie tassazioni o sanzioni amministrative.

Come devono essere gestite le fatture verso l’estero

La vendita di beni o servizi verso l’estero è uno dei maggiori vantaggi del regime forfettario. Non dovendo applicare l’Iva, il tuo prezzo finale sarà mediamente più basso del 22% rispetto a un concorrente in regime ordinario, rendendo l’operazione particolarmente competitiva (se si opera con i privati: i soggetti Iva possono scaricare l’imposta).

Cessione di beni in Ue ed Extra-Ue

Le vendite di oggetti fisici sono gestite con relativa semplicità:

  • verso l’Unione Europea per il regime forfettario, queste vendite sono assimilate alle vendite nazionali – non sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93. Pertanto, non è necessario compilare il modello Intrastat per le vendite di beni, a meno che non si superino soglie di fatturato molto elevate;
  • verso Paesi Extra Ue (esportazioni) si applicano le norme sulle esportazioni (Art. 8 o 9 del DPR 633/72) – la fattura è non imponibile. È vitale conservare la documentazione doganale che prova l’effettiva uscita della merce dal territorio dell’Unione.

Prestazione di servizi

Chi vende un servizio (come può essere, per esempio, lo sviluppo di software, traduzioni, consulenze marketing) a un’azienda estera:

  • se il cliente è Ue è necessario emettere fattura senza Iva, inserendo la dicitura Inversione contabile – in questo caso, l’obbligo di presentare il Modello Intrastat è categorico e deve avvenire con cadenza trimestrale;
  • se il cliente è Extra-Ue l’operazione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 – non serve l’Intrastat.

Comprare dall’estero: si applica il reverse charge

Questo è il capitolo più complesso per chi applica il regime forfettario. Quando si acquista un servizio da un fornitore estero (come può essere l’abbonamento a Canva, Zoom o le campagne pubblicitarie su LinkedIn), il fornitore invierà una fattura al netto dell’Iva.

Poiché il forfettario non può scaricare l’Iva, lo Stato italiano richiede che l’imposta venga comunque versata in Italia. La procedura è la seguente:

  • ricezione fattura (il cui ammontare, per esempio è pari a 100 euro);
  • si deve fare l’integrazione (si calcola l’Iva al 22%: 22 euro, nell’esempio precedente);
  • entro il giorno 16 del mese successivo, è necessario versare quei 22 euro allo Stato tramite Modello F24 con il codice tributo 6493;
  • autofattura – si deve generare un documento elettronico con codice TD17 (per servizi) o TD18 (per beni UE) e inviarlo al Sistema di Interscambio (SdI).

La soglia dei 10.000 euro per i beni

Per l’acquisto di beni fisici (merci) da fornitori Ue, il regime forfettario prevede un’agevolazione: se gli acquisti annui rimangono sotto i 10.000 euro, il contribuente può comportarsi come un privato. Pagherà l’Iva del paese di origine direttamente al fornitore e non dovrà fare nulla in Italia. Se si supera tale soglia, scattano l’obbligo Vies e il versamento dell’Iva con Modello F24.

La compilazione della fattura elettronica

Nel 2026, la fatturazione elettronica è l’unico standard ammesso. Per chi è in regime forfettario, la compilazione verso l’estero richiede campi specifici:

  • è necessario inserire la sigla della nazione del cliente (es. DE per Germania);
  • come codice destinatario si deve utilizzare XXXXXXX (sette X) – questo segnala al sistema che il destinatario è un soggetto estero;
  • come natura operazione generalmente si usa N2.2 (operazioni non soggette che non concorrono alla formazione del plafond);
  • sulle fatture estere di importo superiore a 77,47 euro va applicata la marca da bollo virtuale da 2 euro. È un onere del prestatore italiano, anche se il cliente estero non comprende la natura di tale tassa.

Quando presentare il modello Intrastat

Il modello Intrastat è l’incubo di molti contribuenti in regime forfettario. È una dichiarazione che elenca tutte le operazioni effettuate con soggetti Ue.

Quando si presenta? Per i servizi resi, la presentazione è trimestrale (entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento). Le sanzioni per la mancata o incompleta presentazione partono da diverse centinaia di euro. Anche se l’operazione è di pochi euro, l’obbligo formale sussiste.

Errori comuni da evitare

Molti forfettari commettono errori che possono costare caro in fase di accertamento:

  • trattare gli acquisti Ue come acquisti italiani, dimenticandosi di versare l’Iva con l’F24 sulle fatture di Google o Meta è l’errore più frequente;
  • non conservare le prove doganali, senza le quali l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare la vendita come nazionale, richiedendo l’Iva non versata;
  • non verificare il Vies del cliente, la cui mancata iscrizione porta all’addebito dell’Iva italiana (ma essendo forfettario non è possibile), creando un cortocircuito normativo molto pericoloso (è meglio contattare un consulente per comprendere come muoversi nel caso in cui si dovesse commettere questo errore).
Tipo di operazione Obbligo VIES Adempimento principale Iva
Vendita Servizi Ue Modello Intrastat No
Acquisto Servizi Ue Autofattura TD17 + F24 22% in Italia
Acquisto Beni Ue < 10k euro No Pagamento Iva al fornitore Aliquota estera
Acquisto Beni Ue > 10k euro Autofattura TD18 + F24 22% in Italia
Vendita Extra-Ue No Bolla Doganale No
Acquisto Servizi Extra-Ue No Autofattura TD17 + F24 22% in Italia