Le detrazioni per i figli a carico nel modello 730

Per i figli fiscalmente a carico sono previste, in sede di dichiarazione, numerose detrazioni

Fisco 7Per i figli fiscalmente a carico sono previste, in sede di dichiarazione, numerose detrazioni, sia in riferimento al carico familiare sia in riferimento alle le spese per essi sostenute. Vediamo nel dettaglio quali sono e come usufruirne.

La prima detrazione che spetta è certamente quella relativa al carico familiare. L’unica condizione per cui i figli, anche se naturali, riconosciuti, adottivi o affiliati possono essere considerati fiscalmente a carico è che il reddito complessivo annuo percepito dagli stessi non deve superare il limite di Euro 2.840,51. Pertanto un figlio potrà essere considerato fiscalmente a carico di uno o di entrambi i genitori indipendentemente dalla convivenza, dalla residenza, dall’età.

L’importo della detrazione teorica spettante corrisponde a:

  • euro 950,00 per ciascun figlio;
  • euro 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

Detto importo teorico, inoltre, è aumentato:

  • di euro 400,00, per ciascun figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n.104/1992;
  • di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo, per i genitori che abbiano più di tre figli a carico.

È prevista poi un’ulteriore detrazione per i genitori con più di tre figli, pari a euro 1.200,00.
Quest’ultima detrazione è applicata in presenza di due condizioni:

  • se sono usufruibili le ordinarie detrazioni per figli fiscalmente a carico;
  • se il numero dei figli è superiore a tre (vi devono, pertanto, essere almeno quattro figli).

L’importo complessivo di tale ulteriore detrazione è pari euro 1.200,00. Non spetta per ciascun figlio, ma va considerata come “bonus” complessivo. L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussista solo per una parte dell’anno (es. quarto figlio nato in corso d’anno).
Si ricorda, inoltre, che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In riferimento agli oneri detraibili/deducibili che andremo di seguito a elencare, si precisa che se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, quali appunto i figli, è necessario distinguere se il documento è intestato al figlio stesso o se è intestato ad uno dei genitori di cui il figlio risulta fiscalmente a carico:

  • nel primo caso sono legittimati a detrarre la spesa i genitori, generalmente nella misura del 50% ciascuno;
  • nel secondo caso la detrazione compete esclusivamente al genitore cui è intestato il documento di spesa.

I genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno.

Qualora un genitore non usufruisca delle detrazioni per figli a carico ma intenda ugualmente detrarre o dedurre l’ammontare della spesa sostenuta per conto di questi ultimi, è necessario che indichi nel quadro “Coniuge e familiari a carico” il codice fiscale del figlio omettendo solo l’indicazione della percentuale di detrazione spettante.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta.

Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio ma la spesa sia stata sostenuta esclusivamente da uno dei due genitori, questi potrà usufruire della detrazione sull’intera spesa da lui sostenuta e non solo sulla parte di sua competenza, annotando nel documento il nominativo del genitore che ha effettivamente sostenuto l’intero onere.

Risultano pertanto detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per conto dei figli di seguito elencate:

  • spese sanitarie (rigo E1/RP1) per l’intero importo, con la franchigia di euro 129,11;
  • spese specialistiche e per dispositivi medici sostenute per figli portatori di handicap (rigo E1/RP1) per l’intero importo, con la franchigia di euro 129,11;
  • spese sanitarie per disabili (rigo E3/RP3) per l’intero importo;
  • acquisto di veicoli per disabili (rigo E4-RP4) nel limite massimo di euro 18.075.99;
  • spese per l’acquisto di cani guida (rigo E5-RP5) per l’intero importo;
  • spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (rigo E8-E10 / RP8-RP10 codice 12) nel limite massimo di euro 540,00;
  • spese di istruzione universitaria (rigo E8-E10 / RP8 -RP10 – codice 13) senza alcun limite per le università statali; per le private ed estere nei limiti stabiliti dal Miur;
  • spese per l’assistenza specifica per non autosufficienti (rigo E8-E10 / RP8-RP10 codice 15) per l’importo massimo di euro 2.100,00 a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore ad euro 40.000,00;
  • spese per l’attività sportiva dei ragazzi (rigo E8-10 / RP8-RP10 – codice 16) nel limite di euro 210,00 per ragazzo;
  • polizze assicurative (rigo E8-E10 / RP8-RP10 codice 36 (per massimo euro 530,00) codice 38 (per massimo euro 750,00) e codice 39 (nei limiti massimo di euro 1.291,14, al netto dei premi relativi alle polizze indicate con codice 36);
  • canoni di locazione per studenti fuori sede (rigo E8-E10 / RP8-RP10) nel limite di euro 2.633,00 per ragazzo;
  • spese sostenute per il riscatto di anni di laurea (rigo E8-E10 / RP8-RP10 codice 32 se non iscritto ad alcuna forma previdenziale) per l’intero importo;
  • spese sostenute per l’asilo nido (rigo E8-E10 / RP8-RP10 codice 33) nel limite di euro 632,00 per bambino.

Risultano invece deducibili dal reddito le spese sostenute per i figli come di seguito elencato:

  • contributi previdenziali e assistenziali (rigo E21—RP21) per l’intero importo;
  • contributi per addetti servizi domestici e familiari (rigo E23-RP23) per l’importo stabilito dall’Inps annualmente;
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica, per ippoterapia e musicoterapia sostenute per figli disabili (rigo E25-RP25) per l’intero importo;
  • contributi versati ai fondi integrativi sanitari (rigo E26 / RP26 – codice 6) nel limite massimo di euro 3.615,20;
  • previdenza complementare (rigo E30-RP30) nel limite complessivo di euro 5.164,57.

Rita Martin – Centro Studi CGN

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