Pagamenti elettronici, arrivano i controlli dell’Agenzia delle Entrate: come funzioneranno

Per poter usufruire del credito d'imposta del 30%, i dati dei pagamenti elettronici dovranno essere inviati all'AdE

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nella Legge di Bilancio 2020 sono presenti diversi incentivi per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sia per i clienti finali sia per commercianti e professionisti che installano POS all’interno delle loro attività. Questi ultimi, nel caso abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400mila euro, possono usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni dei pagamenti accettati.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate in un Provvedimento pubblicato sul sito web lo scorso 29 aprile, il bonus fiscale viene riconosciuto solamente se le aziende comunicano al fisco il totale dei pagamenti accettati nel corso del mese precedente. La comunicazione, secondo quanto stabilito dall’amministrazione finanziaria, sarà a carico delle società che forniscono il servizio. Ossia degli istituti di pagamento che, tramite il loro POS e la loro infrastruttura tecnica e tecnologica, consentono ai commercianti o professionisti di accettare pagamenti con carte di credito o debito.

Comunicazione pagamenti elettronici: come funziona

Il Provvedimento predisposto dall’amministrazione finanziaria aiuta a fare chiarezza sulle modalità che consentiranno di ottenere il credito d’imposta per i pagamenti elettronici. Innanzitutto, vengono chiariti alcuni termini-chiave, come il significato di commissione, di consumatore finale, contratto di convenzionamento, credito d’imposta, mese di addebito e altri.

Nei paragrafi successivi, invece, viene spiegata la “ratio” del provvedimento e fornite indicazioni pratiche su come funziona la comunicazione dei pagamenti elettronici all’Agenzia delle Entrate. Prima di tutto, a occuparsene saranno “i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale”; ossia, tutte quelle aziende e società che consentono agli esercizi commerciali e professionisti di installare un POS e accettare pagamenti con carte di credito o debito e altri metodi elettronici (come i pagamenti con smartphone).

I dati dovranno essere trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando l’infrastruttura application-to-application crittografata e sicura creata dall’AdE. Nel caso in cui i dati abbiano una dimensione inferiore ai 20 megabyte, possono essere inviati anche tramite PEC.

Comunicazione pagamenti elettronici: i dati da inserire

Così come previsto dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 124 del 2019, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate devono essere inseriti i seguenti dati:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Correzione errori e termini da rispettare

La comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (ossia, il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento). In caso di errore, è necessario inviare una comunicazione di cancellazione dei dati ed effettuarne una nuova, sempre rispettando il termine del ventesimo giorno del mese successivo.