Errore dell’Agenzia entrate su scontrini e Pos: arriva l’annullamento

L'Agenzia delle Entrate ha inviato alcune lettere a commercianti ed artigiani per un ipotetico disallineamento tra il Pos e gli scontrini elettronici. Come si deve rispondere

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

In questi giorni i commercianti e gli artigiani stanno ricevendo delle lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate con le quali viene comunicato loro la presenza di possibili anomalie sui dati dei POS. Prima di prendersela con l’AdE, però, è bene premettere che effettivamente, nel corso di questi giorni ci sono state parecchie anomalie, con dei dati duplicati e, in alcuni casi, addirittura triplicati.

In altre parole, il fisco è andato letteralmente in tilt. A questo punto gli uffici preposti hanno deciso di inviare una serie di missive a commercianti e agli artigiani, comunicando loro le anomalie dei dati dei POS. Ma a questo punto come devono reagire i diretti interessati per essere in regola?

Rispetto a queste comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa ha spiegato che sono stati commessi degli errori nella trasmissione delle informazioni inviate e per questo provvederà ad inviare delle lettere di annullamento della compliance. Ma vediamo cosa è accaduto nello specifico. Quindi arriverà a breve l’annullamento delle lettere di compliance.

Anomalie dei dati POS: la segnalazione

Quello che stiamo attraversando, sicuramente, non costituisce un buon periodo per i rapporti che intercorrono tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti. Soprattutto quando si inizia a parlare di compliance.

Qualche settimana fa gli uffici tributari sono finiti al centro di molte polemiche per i controlli formali compiuti nei confronti dei titolari di partita Iva che operano nel regime forfettario. Adesso a finire sotto la lente d’ingrandimento sono i commercianti e gli artigiani, che, proprio nel corso di questi giorni, stanno ricevendo delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa volta, ad essere stati presi di mira sono dei presunti disallineamenti tra gli scontrini elettronici battuti dai diretti interessati ed inviati telematicamente all’AdE e gli incassi effettuati attraverso il POS.

Come si devono comportare i diretti interessati a fronte di queste comunicazioni? Quali tipi di risposte devono fornire all’Agenzia delle Entrate? Prima di addentrarci nella questione è bene sottolineare che le suddette missive contengono alcuni errori. Nello specifico sono stati riscontrate:

  • delle duplicazioni e in alcuni casi delle triplicazioni dei dati nella lettera dell’AdE;
  • un inesistente disallineamento. Stiamo parlando di scontrini che sono stati regolarmente emessi ed inviati all’AdE con incasso Pos. Quest’ultimo, fisiologicamente, passa attraverso la banca il giorno successivo o quello dopo ancora.

La situazione sta creando una vera e propria ondata di confusione tra i commercianti e gli artigiani. oltre ad un evidente sconforto.

Il caso particolare

Uno dei casi più problematici che sono stati registrati in questi giorni coinvolgono un contribuente di Milano, che ha avuto un malore per aver interpretato male la lettera arrivata dall’Agenzia delle Entrate. In questa missiva veniva messo in evidenza un presunto disallineamento tra gli incassi Pos registrati e gli scontrini emessi di 50.000 euro.

In un primo momento la titolare dell’esercizio aveva ritenuto che si trattasse di un avviso bonario dell’amministrazione finanziaria, che le stesse chiedendo la bellezza di 50.00 euro.

Incassi Pos e scontrini elettronici

Ma cosa contengono, nel dettaglio, le lettere inviate dall’Agenzia delle entrate. Attraverso la comunicazione inviata in questi giorni, l’amministrazione finanziaria segnala che dai dati in suo possesso – o, più correttamente, quelli che derivano dall’incrocio dei dati che le banche provvedono ad inviare in maniera automatica – risulterebbe che per alcuni mesi del 2022 il contribuente avrebbe ricevuto alcuni pagamenti elettronici attraverso il POS – quindi sono escluse le operazioni effettuate in contanti – per un importo superiore rispetto a quello degli scontrini o delle fatture elettroniche inviate all’Agenzia delle Entrate.

All’interno della lettera viene quantificata economicamente questa differenza e viene fornito al contribuente un allegato che può consultare. La documentazione serve per individuare lo scostamento tra i pagamenti ricevuti tramite Pos e le fatture. Le fatture emesse e tutti i loro dati ed i corrispettivi trasmessi sono contenuti all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche a altri dati Iva”.

L’Agenzia delle Entrate prosegue in questo modo:

Questa comunicazione ha l’obiettivo di mettere a conoscenza il contribuente di questa anomalia che potrebbe aver interessato anche la sua dichiarazione annuale Iva/2023 (anno 2022), in quanto l’importo evidenziato dovrebbe concorrere alla determinazione del volume d’affari e dell’imposta totale.

Come rispondere alle richieste dell’AdE

In relazione alle lettere di compliance inviate nel corso dei questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa ufficiale, attraverso il quale ha spiegato che

Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi. L’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

Fatte queste doverose premesse, sono due le strade che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la lettera dell’Agenzia delle Entrate.

Se si ritiene di essere nel giusto

Nel caso in cui dovesse ritenere che le informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria non siano corrette il contribuente può – in prima persona o con l’ausilio di un intermediario – fornire i dovuti chiarimenti. In alternativa ha la possibilità di segnalare eventuali dati ed elementi che possano essere utili attraverso il canale di assistenza CIVIS, inviando la documentazione necessaria in formato elettronico.

Per ulteriori informazioni, può telefonare al numero verde 800.909.696 da telefono fisso oppure allo 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, via PEC, email o telefono.

Se si ritiene aver commesso degli errori

Quando, invece, il contribuente dovesse ritenere di essere dalla parte del torto e che le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate siano corrette, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione. È possibile farlo usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, che può essere applicato alla sanzione minima prevista per la violazione. In questo modo si possono evitare dei controlli successivi ed un’eventuale applicazione della sanzione accessoria, che può portare alla sospensione dell’attività.

Nel caso in cui il contribuente si dovesse trovare in questa situazione, dovrà provvedere:

  • ad emettere le fatture omesse. Come data dovrà indicare quella dell’effettiva data operazione;
  • dovrà presentare una dichiarazione Iva integrativa; con la quale rettificare le operazioni attive e le imposte dovute;
  • versare, con un ravvedimento operoso, le sanzioni ridotte per la mancata emissione delle fatture e della mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.