Superbonus, ddl approvato alla Camera: cosa è stato deciso e cosa succede a chi non ha finito i lavori

Approvato dal governo il DDL Superbonus, cosa ha deciso quindi il governo? E cosa succede a chi non ha finito i lavori entro il 31 dicembre 2023?

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Redazione

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Via libera alla Camera al DDL Superbonus, con 140 a favore e 92 contrari (15 invece gli astenuti), sono state dettate le nuove regole 2024 per la fruizione del bonus da parte di famiglie e imprese che hanno realizzato interventi edilizi ricorrendo a questa agevolazione.

Cosa ha deciso quindi il governo? E cosa succede a chi non ha terminato i lavori entro il 31 dicembre 2023?

Facciamo il punto.

Cosa ha deciso il Governo oggi per il Bonus 110?

Il governo ha deciso di modificare il Bonus 110, con l’approvazione di un apposito decreto, infatti, la Camera ha votato per la trasformazione del Superbonus, che continuerà ad esistere ma con percentuali di sconto diverse. Il Superbonus 110 diventa pertanto il nuovo Superbonus al 70% per tutti i lavori dal 1° gennaio 2024.

Stop definitivamente nel 2024 anche allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Con il DDL Superbonus infatti la Camera ha deciso che l’agevolazione sui lavori edilizi verrà riconosciuta solo come detrazione sulle imposte, recuperabile quindi da imprese e famiglie che lo hanno richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.

Quindi, per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:

  • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • la detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;
  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 20232 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro;
  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Le predette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Cosa succede se non si finiscono i lavori 110 entro il 31 dicembre 2023?

La domanda che in molti si stanno facendo oggi, quindi, è: cosa succede se non si finiscono i lavori 110 entro il 31 dicembre 2023? L’accesso al Superbonus in questo caso non si perde, ma a cambiare sono le condizioni del riconoscimento. Ovvero il bonus non verrà più riconosciuto al 110 per cento, ma dal 1° gennaio 2024 potrà essere richiesto il recupero dello stesso al 70 per cento.

Per tutelare famiglie e cittadini economicamente meno abbienti, tuttavia, il governo ha deciso di riconoscere un contributo, una sorta di indennizzo per consentire la conclusione dei cantieri a patto che:

  • i cantieri interessati abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2023;
  • i beneficiari del bonus abbiano un ISEE inferiore ai 15 mila euro.

L’aiuto in questo caso sarà indirizzato per le spese sostenute da gennaio 2024.

È importante ricordare a tal proposito che, come stabilito dal TAR, in caso di definitiva perdita del Superbonus (o di riconoscimento dello stesso con aliquota ridotta) a causa del ritardo ingiustificato dei lavori comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere un risarcimento a chi ha commissionato i lavori.

Come sarà il Superbonus nel 2024

Il Superbonus 110 spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, dopo di che l’agevolazione scende al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025.

In particolare, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento oppure persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Superbonus 2024, requisiti e come funziona

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).