L’eurodeputata Ilaria Salis nella giornata di ieri è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Milano a risarcire per oltre 300.000 euro due suoi ex collaboratori. La decisione è motivata dal fatto che la parlamentare europea avrebbe rescisso in anticipo i contratti.
Secondo il giudice non ci sarebbero prove a supporto di un licenziamento per giusta causa, motivo per cui la Salis dovrà pagare una sanzione volta a coprire le retribuzioni dei due collaboratori.
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Il caso giudiziario
Ilaria Salis è docente ed ex attivista, nota per essere stata in fermo preventivo in Ungheria. L’elezione a europarlamentare con la lista di Avs le ha permesso di uscire dal carcere. Nello svolgere l’attività istituzionale di deputata si avvale della collaborazione di assistenti, per attività di supporto alla progettazione, alla comunicazione e all’organizzazione dell’agenda.
I due lavoratori sono stati regolarizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con una scadenza fissata per il 16 luglio 2029, data di conclusione della legislatura in cui è stata votata la Salis. Il rapporto lavorativo, però, è stato interrotto unilateralmente nel 2025 per le seguenti ragioni:
- era venuto meno il rapporto di fiducia;
- insoddisfazione manifesta dell’operato.
Dal momento che non era stata avviata preventivamente alcuna procedura di conciliazione, i collaboratori si sono rivolti al Tribunale di Milano impugnando l’interruzione contrattuale. Ma Ilaria Salis non si è mai costituita in giudizio, né ha presentato alcuna prova volta a giustificare l’anticipo del recesso per i suoi dipendenti. Per questo motivo, il giudice Franco Caroleo ha sancito l’illegittimità del licenziamento, condannando l’eurodeputata a pagare un risarcimento danni di 300.900 euro, oltre a 10.000 euro di spese legali.
La parlamentare, in una nota, ha definito la decisione surreale. Sostiene di non aver mai ricevuto le notifiche formali del ricorso e di essere rimasta priva della possibilità materiale di esercitare il proprio diritto di difesa in primo grado. Per questo ricorrerà in appello.
Quando ricorre il licenziamento per giusta causa e come funziona l’onere della prova
Il licenziamento per giusta causa è regolato dall’articolo 2119 del Codice Civile. Può verificarsi quando il lavoratore pone in essere una condotta di una gravità tale da lesionare in modo irreparabile la fiducia tra le parti, rendendo impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ecco i casi in cui generalmente si riconosce la sussistenza della giusta causa:
- rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire le direttive aziendali;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- reati commessi all’interno o all’esterno del contesto lavorativo;
- divulgazione di segreti industriali;
- concorrenza sleale;
- uso improprio di dati aziendali riservati:
- condotte lesive dell’immagine o della sicurezza;
- aggressioni verbali o fisiche;
- violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.
Sul piano processuale l’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro. Nel caso in cui quest’ultimo non si costituisca in giudizio o non fornisca prove sufficienti a giustificare la rescissione anticipata del contratto, la legge prevede:
- l’obbligo di reintegro del dipendente;
- il risarcimento del danno per i redditi futuri non percepiti dal lavoratore.